I tribunali di prima istanza furono previsti in Piemonte con
arreté del Jourdan del 1 brumaio a. X / 23 ott. 1801 (
Bollettino degli atti , boll. n. 39) che pubblicò il d. consolare del 17 vendemmiaio a. X / 9 ott. 1801, cui seguirono le già citate regole generali sull’amministrazione della giustizia del 13 brumaio / 4 nov. 1801 (
ibid. , n. 43).
Furono istituiti il Liguria con d. imperiale del 17 pratile a. XIII / 6 giu. 1805 (
Bolletin des lois , bull. 49, n. 816, p. 232) in ogni capoluogo
d’arrondissement ; in Toscana con deliberazione della giunta del 19 ago. 1808 (
Bollettino della giunta , boll. 32, pp. 10 e ss.); negli Stati Romani con ordine 17 giu. 1809 (
Bollettino della consulta , boll. 5, pp. 58 e ss.).
In Piemonte i tribunali erano undici, Torino e Susa per il dipartimento dell’Eridano, Ivrea e Aosta per il dipartimento della Dora, Asti e Alba per il dipartimento del Tanaro, Cuneo e Mondovì per il dipartimento della Stura, Alessandria e Voghera per il dipartimento del Marengo, Vercelli per il dipartimento della Sesia. Con d. imperiale 10 pratile a. XIII / 30 ma. 1805 furono stabiliti altri quattro tribunali di prima istanza a Pinerolo, Casale, Savigliano e Acqui (
Bulletin des lois , 4a serie, tit. XIII, bull. 47, n. 775) con competenza nei rispettivi circondari comunali. Questi ultimi erano composti di quattro giudici e tre supplenti.
Il tribunale era composto in genere da un numero variabile di giudici e da non meno di due supplenti. Vi erano presso ciascun tribunale un commissario di governo e un cancelliere. Per Torino erano previsti dieci giudici, cinque supplenti, un commissario di governo, due sostituti e un cancelliere.
Nei tribunali che avevano una sola sezione vi era un presidente scelto dai giudici che duravano in carica tre anni. Nei tribunali che avevano due o tre sezioni vi erano anche rispettivamente due o tre vicepresidenti. Presidenti e vicepresidenti erano nominati dal primo console ed erano rieleggibili. Le sentenze non potevano essere emanate da meno di tre giudici.
Il tribunale aveva competenza in materia civile e in materia di polizia correzionale.
In campo civile le erano attribuite le cause personali, reali e miste in tutte le materie, tranne quelle riservate ai giudici di pace, ed escluse anche le cause commerciali quando nel suo circondario fosse stato istituito un tribunale di commercio.
Su ultima istanza giudicava sugli affari personali e le cose mobili fino al valore di mille franchi nonché sulle cause in materia di diritti reali la cui rendita non superasse i cinquanta franchi.
I tribunali di prima istanza si pronunciavano inoltre sugli appelli, quando questi fossero consentiti, contro le sentenze emanate in primo grado dai giudici di pace.
In materia di polizia correzionale erano attribuite ai tribunali di prima istanza le cause che non comportassero una pena afflittiva o infamante, riservate queste ai tribunali criminali (
vedi
).
In seguito alla l. 19 nov. 1808 le erano demandate inoltre, come si è visto, le decisioni sugli appelli contro le sentenze emanate dai tribunali di semplice polizia, quando queste prevedessero il carcere o una pena pecuniaria superiore a cinque franchi.
Contro le sentenze emanate dai tribunali di prima istanza in materia civile era ammesso ricorso al tribunale di appello.
Contro le sentenze in materia di polizia correzionale era previsto l’appello ai tribunali criminali, poi alle corti di giustizia criminale.