Nelle norme generali per l’amministrazione della giustizia pubblicate con d. di Jourdan del 13 brumaio dell’ a. X / 4 nov. 1801 (
Bollettino degli atti , boll. 43, pp. 361 e ss.) fu prevista la possibilità d’istituire tribunali di commercio ove, a giudizio dei prefetti, ve ne fosse la necessità.
Un tribunale di commercio fu istituito a Torino con d. dei consoli del 15 fruttidoro a. X / 2 sett. 1802 pubblicato da Jourdan con d. del 16 vendemmiaio a. XI / 8 ott. 1802, (
Bulletin des actes , bull. 175). Nel d. veniva pubblicato anche un estratto della l. 24 ago. 1790 concernente i giudici in materia di commercio.
La competenza era estesa all’intero dipartimento.
Tribunali di commercio furono previsti a Genova, Porto Maurizio e Chiavari con d. imperiale 15 messidoro a. XIII / 4 lu. 1805 (
Bullettin des lois , tit. XIII, bull. 51, n. 851).
Furono istituiti in Toscana con deliberazione della giunta del 19 ago. 1808 (
Bollettino della giunta , boll. 32, pp. 10 e ss.); negli Stati Romani con ordine della consulta del 17 giu. 1809 (
Bollettino della consulta , boll. 5, pp. 58 e ss.).
Norme precise e dettagliate furono emanate con la l. VII, in data 14 sett. 1807 (
Bulletin des lois , bull. 174, n. 2804) del codice di commercio.
Il tribunale di commercio risultava composto da un presidente, da giudici (da due a otto) e da supplenti in numero variabile. I giudici venivano eletti da un’assemblea di negozianti di rilievo e dai proprietari di aziende antiche e qualificate, restavano in carica due anni e non erano immediatamente rieleggibili.
Il tribunale decideva sui contratti e le transazioni tra negozianti, mercanti e banchieri, sui contratti commerciali tra privati (acquisto di merci, di derrate…), su quelli di trasporto, sulle prede marittime e sulle cause insorte tra datore di lavoro e salariati nelle ditte di commercio.
Le sentenze potevano essere appellate presso la corte d’appello (
vedi
).
Nelle città ove mancava il tribunale di commercio le cause venivano portate innanzi al tribunale di prima istanza.