Definite le nuove circoscrizioni provinciali e distrettuali (
vedi tabella
), la legge 8 agosto 1806, n. 132 stabilì che in ogni distretto vi fosse un sottointendente, ad eccezione di quei distretti in cui avesse sede l'Intendenza (tit. III, art. 1 e 3).
Il sottointendente dipendeva dall'intendente ed era incaricato di eseguirne gli ordini, esprimeva il suo parere sulle istanze dei cittadini e delle università, era investito di compiti di polizia fuorchè nei distretti della provincia di Napoli (tit. III, artt. 2 e 4).
Vigilava inoltre sulla ripartizione delle contribuzioni dirette da parte delle università (tit. IV, art. 3) e sulle commissioni amministrative di beneficenza (decreto 16 ottobre 1809 n. 493, art. 7).
fonti normative
decreto 8 ago. 1806, n. 132
- provvedimento di istituzione
decreto 16 ott. 1809, n. 493
- attribuzione di competenze sulle commissioni amministrative di beneficenza