raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Direzione delle contribuzioni dirette
datazione
8 nov. 1806 -
contesto storico istituzionale
Regno di Napoli (1806-1815)
notizie storiche
Con legge 8 agosto 1806, n. 134 furono abolite tutte le "contribuzioni dirette" stabilite nel regno di Napoli "tanto sui beni fondi di ogni natura, quanto sulle persone, e sull'industria", in qualunque forma fossero percepite, come il "testatico" o le "once d'industria personale". Furono pure abolite le contribuzioni generali a carico di tutte le province e le contribuzioni particolari a carico di alcune di esse o di alcuni comuni (art. 1).
In luogo dei tributi soppressi fu operata l'imposizione di una somma fissa ripartita tra le proprietà fondiarie del regno in proporzione alla loro rendita media calcolata su valori decennali. Non erano previste eccezioni tranne quelle determinate dall'interesse dell'agricoltura (art. 2).
La legge 8 novembre 1806, n. 238 introduceva nel regno il sistema contributivo francese e assicurava una più equa ripartizione del carico tributario, sia tra le province sia tra i contribuenti di una medesima provincia. La contribuzione per l'intero anno 1807 fu fissata in sette milioni di ducati (tit. I, art. 1).
Le proprietà soggette alla contribuzione erano, le terre, anche incolte; le case di città e di campagna destinate ad abitazione o a industria rurale; le officine, le fabbriche e le manifatture; i laghi, i canali di navigazione, le miniere, le cave di pietre; le rendite dei creditori dello Stato e quelle degli uffici venduti; le rendite superiori ai cento ducati sui capitali impiegati nel commercio e negli "animali d'industria, restando esentati gli animali necessari alla coltura". Erano esentate le strade, le contrade, le piazze pubbliche e i fiumi (tit. I, art. 3). Le terre incolte nelle quali fosse stata introdotta una cultura non potevano per cinque anni essere tassate con una aliquota più alta (tit. I, art. 4).
La somma delle contribuzioni era ripartita dal consiglio di Stato tra le province, dai consigli generali delle province tra i distretti, dai consigli distrettuali tra le università. Il sindaco, coadiuvato dagli eletti e da quattro "commissari divisori" (due nominati dal decurionato e domiciliati nell'università, due dal sottointendente e provenienti dalle università vicine), determinava l'imposizione dei singoli contributi (ti. II, sez. I, art. 1).
Contestualmente si prescriveva l'insediamento, in ogni provincia e alle dipendenze del ministro delle finanze, di una direzione delle contribuzioni dirette, composta da un direttore, da un ispettore e da un numero di controllori proporzionato all'estensione della provincia, comunque non più di due per distretto, incaricati tra l'altro di formare la matrice dei ruoli dei contribuenti (tit. II, sez. I, art. 2). Inoltre, sindaci, eletti e ripartitori assistiti da controllori, dovevano procedere alla suddivisione del territorio di ciascuna università in sezioni, ciascuna delle quali da contrassegnare con una lettera, e, nell'ambito di ogni sezione, iscrivere tutte le proprietà indicando nomi, professione e domicilio del proprietario, nonché la natura della proprietà (per i terreni erano previste tre classi), la relativa estensione, la rendita: gli stati delle sezioni dovevano redigersi in duplice esemplare, da conservarsi uno nell'archivio dell'università, l'altro presso la direzione delle contribuzioni dirette (tit. II, sez. II, artt. 8-11).
Con il decreto 4 aprile 1809, n. 335, come recita il titolo, "vien creata una Commissione temporanea, incaricata di rivedere... lo stabilimento e la riscossione delle imposizioni dirette; di prender cognizione dei reclami su d'esse; di proporre al Ministro le disposizioni più atte a procurare l'eguaglianza della loro ripartizione; e d'occuparsi per la formazione d'un catasto provvisorio del regno". Il presidente, consigliere di Stato, aveva stretti rapporti con il ministro delle finanze e vigilava sulla condotta di tutti gli agenti delle contribuzioni (artt. 6 e 11).
Disposizioni per la rettifica degli stati di sezione e delle matrici di ruolo furono emanate con decreto 12 agosto 1809, n. 441, mentre il successivo decreto 9 ottobre 1809, n. 477 prescrisse che, a rettifica avvenuta, fossero "rinnovati gli stati di sezione e su di questi sarà formata la matrice di ruolo, a modo di catasto provvisorio, onde possa successivamente ricevere le iscrizioni delle mutazioni" (art. 1).
Intanto il decreto 29 settembre 1809, n. 470, in aggiunta alla precedente contribuzione fondiaria, aveva istituito una contribuzione personale cui erano tenuti i capi di famiglia purché non indigenti e tutti coloro che godevano di uno stipendio annuo superiore ai centoventi ducati (artt. 10 e 11).

fonti normative

legge 8 ago. 1806, n. 134 - provvedimento di abolizione di contribuzioni
legge 8 nov. 1806, n. 238 - provvedimento di istituzione
decreto 4 apr. 1809, n. 335 - provvedimento di istituzione di una Commissione temporanea
decreto 12 ago. 1809, n. 441 - disposizione per la rettifica degli stati di sezione e delle matrici di ruolo
decreto 29 set. 1809, n. 470 - istituzione di una contribuzione personale
decreto 9 ott. 1809, n. 477 - provvedimento di rinnovo degli stati di sezione
soggetto produttore collegato
Direzione delle contribuzioni dirette, Avellino
Direzione delle contribuzioni dirette, Bari
Direzione delle contribuzioni dirette, Caserta
Direzione delle contribuzioni dirette, Chieti
Direzione delle contribuzioni dirette, Foggia
Direzione delle contribuzioni dirette, Lecce
Direzione delle contribuzioni dirette, Potenza
Direzione delle contribuzioni dirette, Salerno
Direzione delle contribuzioni dirette, Teramo

curatori

creazione
Carmine Viggiani
revisione
Paolo Muzi
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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