Era l’ufficio preposto all’amministrazione finanziaria nelle province, che in parte curava direttamente in parte tramite uffici da essa dipendenti (cfr. la notificazione 9 apr. 1816, art. 9, in
Raccolta governo Lombardia , 1816, parte I, n. 42). L’organizzazione delle intendenze provinciali del regno lombardo-veneto rispecchiava quella delle intendenze dipartimentali del regno d’Italia (vedi Regno d’Italia,
Intendenza di finanza
) istituite con decreto del 19 nov. 1806, ma fu rinnovata con disposizioni e norme in gran parte nuove, fra cui è da ricordare il regolamento 1° ag. 1830 (
Collezione province venete , 1830, t. II, n. 26). Dipendevano dal senato governativo di finanza (
vedi
) fino al 1830, poi dal magistrato camerale (
vedi
) e infine dalla prefettura di finanza (
vedi
). Per la parte di loro competenza eseguivano le direttive delle direzioni della zecca e del lotto.
Dipendevano dalle intendenze i posti di dogana, le ricevitorie di finanza, i magazzini dei generi di privativa, gli agenti, gli esattori e i custodi demaniali e, per la parte amministrativa, gli ispettori locali dei boschi. Per quanto riguardava la riscossione di tasse erariali ne dipendevano i conservatori e gli uffici del registro e delle tasse, i conservatori degli uffici delle ipoteche (
vedi
) e degli archivi (art. 5 del regolamento citato).
Le intendenze di finanza erano divise, secondo le loro competenze, in quattro classi: erano di prima classe le intendenze di Milano, Venezia, Brescia e Udine; di seconda classe Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Padova, Treviso, Vicenza e Verona; di terza classe Sondrio, Lodi, Pavia; di quarta classe Belluno e Rovigo.
Le intendenze si avvalevano, nelle questioni di contenzioso, di aggiunti fiscali, che fungevano anche da difensori della amministrazione finanziaria nelle cause che venivano portate in tribunale (vedi
Ufficio fiscale
) (cfr. SANDONÀ, pp. 222 - 224); nel 1836 furono istituite giudicature provinciali di finanza (vedi
Giudizio superiore di finanza
).
Per la repressione del contrabbando, per impedire l’evasione dei pagamenti dei dazi e dei diritti di privativa le intendenze avevano a disposizione un corpo di guardie di finanza alle dipendenze di un ispettore e di un sotto-ispettore: cfr. notificazione del 31 dic. 1836 recante la “Pubblicazione dell’estratto del regolamento organico e di quello di servizio per la nuova guardia di finanza” (
Raccolta governo Lombardia , 1836, IV, parte I, n. 50; cfr. LORENZONI, I, p. 266 nota 19). Vedi anche notificazione del 1° febbr. 1836: “Promulgazione del codice per le contravvenzioni di finanza” (
Raccolta governo Lombardia , 1836, II, parte I, n. 5).