1 feb. 1816 - (domini al di qua del Faro)
notizie storiche
domini al di qua del Faro
I consigli generali di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza del periodo napoleonico vennero confermati in ciascuna provincia dal decreto 1 febbraio 1816 n. 269 con la denominazione di consigli generali degli ospizi. Peraltro gli ecclesiastici che amministravano direttamente istituzioni pie nel 1805 e che poi ne erano stati privati venivano "reintegrati nel loro antico possesso" (art. 4). Le norme sulla composizione e le competenze stabilite nel periodo napoleonico per i Consigli e per le dipendenti Commissioni amministrative di beneficenza furono sostanzialmente ribadite dalle istruzioni ministeriali 20 maggio 1820 (soprattutto agli articoli da 4 a 9 e da 87 a 89: cfr.
Istruzioni per l'amministrazione di beneficenza e luoghi pii laicali… per cura del Cav. Filippo De Rossi , Napoli, Stabilimento tipografico del Cav. Gaetano Nobile, 1856.).
Tali istruzioni prescrivevano che i Consigli generali degli ospizi dipendessero esclusivamente dal ministero degli affari interni, ma che dovevano considerarsi del tutto distinti da ogni altra amministrazione ed avere “un'officina separata da quella dell'Intendenza”. La composizione di ciascun Consiglio generale era data: dall'intendente, dall'ordinario della diocesi, da tre consiglieri e da un segretario. I consiglieri duravano in carica tre anni. I Consigli avevano attribuzioni amministrative economiche e disciplinari sulle commissioni amministrative comunali o singoli soggetti deputati all'amministrazione degli "stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali", espressione questa comprensiva di istituzioni caritative diverse quali ospedali, ospizi, orfanotrofi, monti, cappelle laicali, arciconfraternite, congregazioni, istituzioni, legati, opere.
Con il decreto 4 gennaio 1831 n. 85, veniva istituita una real commissione di beneficenza in Napoli, con sue particolari caratteristiche.
I Consigli generali degli ospizi nelle altre province vennero riorganizzati con decreto 6 settembre 1852 n. 3310. Presieduti dall'intendente essi dovevano comporsi di otto consiglieri (quello della provincia di Napoli ne aveva però ventiquattro): nominati dal re, per metà tra i possidenti su proposta degli intendenti, per metà tra gli ecclesiastici su proposta degli ordinari diocesani (art. 1). L'ordinario diocesano del capoluogo della provincia poteva delegare le funzioni di vicepresidente del Consiglio al proprio vicario generale o ad altro ecclesiastico.
domini al di là del Faro
Consigli generali degli ospizi dovevano esercitare la vigilanza sule Commissioni o singoli soggetti deputati all’amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali, espressione questa comprensiva di Istituzioni caritative diverse, soggette al controllo del Consiglio generale degli ospizi sia sotto l’aspetto amministrativo che sotto l’aspetto economico e disciplinare.
Il decreto 14 settembre 1815, n. 121, si proponeva di dare una nuova organizzazione a tutto il settore della pubblica beneficenza. Incominciava, quindi, con il sospendere le facoltà ordinarie già concesse durante l’occupazione militare, con decreto 11 febbraio 1809, n. 280, al Consiglio generale degli ospizi di Napoli, affidando ad esso solo un compito consultivo. Viceversa, sopprimeva la Commissione amministrativa degli ospizi di Napoli, creata nel 1809.
Il decreto 1 febbraio 1816, n. 269, conservava i Consigli degli ospizi, istituiti nel 1805 nelle province del Napoletano, confermandone i regolamenti allora in vigore: tali consigli dovevano, pertanto, vigilare sull’amministrazione degli orfanotrofi, ospizi, monti, ospedali, cappelle laicali ed istituzioni diverse che sotto la denominazione di stabilimenti di pietà e luoghi pii laicali erano destinati al sollievo dei poveri, degli ammalati e dei proietti. Si faceva però riserva di fare emanare dal Segretario di stato ministro dell’interno opportune norme di modifica dei regolamenti allora vigenti. Comunque, rientravano nelle attribuzioni di tali consigli le materi amministrative, economiche e disciplinari riguardanti i predetti stabilimenti e luoghi pii.
Le istruzioni – emanate in data 20 maggio 1820 sugli stabilimenti di beneficenza e sui luoghi pii laicali del Regno dal ministro dell’interno prescrivevano che i Consigli degli ospizi dipendessero esclusivamente dal Ministero degli affari interni, ma che dovevano considerarsi del tutto distinti da ogni altra amministrazione ed avere “un’officina separata da quelle dell’Intendenza”.
La composizione di ciascun Consiglio era data dall’intendente, dall’ordinario della diocesi del capoluogo di provincia o valle, da tre consiglieri e da un segretario. Venivano pure date minute disposizioni sull’attività propria dei medesimi consigli.
Con decreto 13 dicembre 1820, n. 173, veniva istituito, provvisoriamente, un Consiglio generale degli ospizi nella valle di Trapani, facendo riserva di emanare nuove leggi per regolare più compiutamente tale materia.
Intanto, il decreto 4 gennaio 1831, n. 85, istituiva in Napoli una reale Commissione di beneficenza, incaricata di “somministrare alla vera indigenza” le elemosine “colla maggiore carità e proporzione possibile”. Seguiva il relativo Regolamento del 24 gennaio 1831, n. 131.
Il decreto 7 agosto 1834 istituiva reali ospizi di beneficenza nelle città di Palermo, Messina e Catania, con il compito di ricevere proietti e legittimi indigenti, anche appartenenti alle altre quattro province di Girgenti, Trapani, Caltanissetta e Noto. A completamento di tali disposizioni, veniva emanato il 17 dicembre 1858, e reso esecutivo il 27 dicembre 1858, il Regolamento per gli Ospizi provinciali di beneficenza, esistenti in Sicilia in ciascuna provincia con il compito di accogliere i proietti, gli orfani mendici e i figli di genitori del tutto privi di mezzi di sussistenza. In base a tale regolamento, ogni ospizio doveva essere retto da una Deputazione, composta dal soprintendente e da due governatori, posta alla diretta dipendenza dell’intendente della provincia; solo quella di Palermo dipendeva direttamente dal real governo ma per tute si escludeva ogni ingerenza da parte del Consiglio degli ospizi, considerandosi essi stabilimenti provinciali. Localmente erano previste commissioni amministrative di beneficenza pubblica.
Il decreto 6 settembre 1852, n. 3310, interveniva per modificare la composizione dei Consigli generali degli ospizi, esistenti nei domini al di qua del Faro. Essi, conseguentemente, dovevano comporsi di otto consiglieri (quello della provincia di Napoli però aveva ventiquattro consiglieri): metà di essi ecclesiastici, e metà laici. L’ordinario diocesano del capoluogo della provincia poteva delegare le funzioni di vicepresidente del Consiglio al proprio vicario generale o ad altro ecclesiastico.
domini al di qua del Faro
decreto 1 feb. 1816, n. 269
- provvedimento di conferma dell'istituzione napoleonica
istruzioni ministeriali 20 mag. 1820
- provvedimento di regolamentazione
decreto 4 gen. 1831, n. 85
- provvedimento di istituzione di una commissione a Napoli
decreto 6 set. 1852, n. 3310
- provvedimento di riorganizzazione
domini al di là del Faro
decreto 11 feb. 1809, n. 280
- provvedimento relativo al Consiglio generale degli ospizi di Napoli
decreto 14 set. 1815, n. 121
- provvedimento relativo all'organizzazione di tutto il settore della pubblica beneficenza
decreto 1 feb. 1816, n. 269
- provvedimento di conservazione dei Consigli degli ospizi
decreto 13 dic. 1820, n. 173
- provvedimento di istituzione provisoria di un Consiglio generale degli ospizi nella valle di Trapani
decreto 4 gen. 1831, n. 85
- provvedimento di istituzione di una Commissione di beneficenza in Napoli
provvedimento 24 gen. 1831, n. 131
- regolamento della Commissione di beneficenza in Napoli
decreto 7 ago. 1834
- provvedimento di istituzione di reali ospizi di beneficenza nelle città di Palermo, Messina e Catania
decreto 6 set. 1852, n. 3310
- provvedimento relativo all'organizzazione dei Consigli generali degli ospizi esistenti nei domini al di qua del Faro
provvedimento 17 dic. 1858
- Regolamento per gli Ospizi provinciali di beneficenza