25 dic. 1816 -
notizie storiche
La legge 25 dicembre 1816 n. 583 dispose l’istituzione “in ogni circondario di giustizia di pace” di un “uffizio di registro diretto da un ricevitore, o da un pubblico funzionario che ne faccia le veci” (art. 5). Il titolo II della stessa legge definì gli atti soggetti a registro e le formalità connesse, non discostandosi sostanzialmente dalla normativa napoleonica. La materia fu regolamentata due giorni dopo con decreto n. 584 che tra l’altro prevedeva la tenuta da parte dei ricevitori di cinque registri, rispettivamente per gli atti civili pubblici, per gli atti sotto forma privata, per gli atti giudiziari, per gli atti di usciere, per le successioni (art. 20).
La legge 30 gennaio 1817 n. 610 disciplinò poi la materia del bollo prescrivendo che dovevano essere bollate “prima di essere scritte tutte le carte da servire agli atti civili e giudiziari, e generalmente tutte le scritture…” da prodursi in giudizio, “dopo scritte tutte quelle carte che, sebbene non vi fossero soggette di loro origine, si vogliano produrre in giudizio o depositarsi presso qualunque ufficiale pubblico” e infine dovevano essere bollate prima “…tutte le carte e scritture che saranno sottomesse al registro o in forza della legge o per volontà delle parti” (art. 2).
Alla formalità del bollo si adempiva in tre modi alternativi: “1° con servirsi della carta bollata dell’Amministrazione; 2° coll’applicazione del bollo estraordinario alle carte proprie; 3° con supplire al bollo mediante un visto apposto dal ricevitore, e controllato dal giudice di pace o da altro funzionario” (art. 5).
I ricevitori del registro e del bollo, così come i ricevitori del demanio e i conservatori delle ipoteche, furono posti dal decreto n. 621 del 30 gennaio 1817 alle dipendenze dei direttori provinciali del registro e del bollo (art. 28).
La nuova legge 21 giugno 1819 n. 1616 “sul registro e sulle ipoteche”, nell’intento di semplificare il servizio e in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo codice civile, abolì tra l’altro la percezione dei diritti di registro sugli atti di successione e dichiarò non obbligatorie le trascrizioni ipotecarie.
A seguito del decreto 4 ottobre 1831 n. 567 i diritti spettanti agli archivi notarili furono versati non più nelle casse degli stessi archivi ma presso i ricevitori del registro (art. 1).
legge 25 dic. 1816, n. 583
- provvedimento di istituzione
decreto 27 dic. 1816, n. 584
- provvedimento di regolamentazione
legge 30 gen. 1817, n. 610
- provvedimento di regolamentazione della materia del bollo
decreto 30 gen. 1817, n. 621
- sottoposizione dell'ufficio alle dipendenze dei direttori provinciali del registro e del bollo
legge 21 giu. 1819, n. 1616
- provvedimento di regolamentazione
decreto 4 ott. 1831, n. 567
- provvedimento relativo al versamento di diritti spettanti agli archivi notarili