Istituiti con legge organica dell’ordine giudiziario 29 mag. 1817, n. 727 per i domini al di qua del Faro, vengono estesi alla Sicilia con legge organica dell’ordine giudiziario per i domini al di là del Faro 7 giu. 1819, n. 1612, la quale istituiva, in ogni comune capoluogo di circondario, un Giudice di circondario, deputato ad esercitare la giustizia civile e quella punitiva. Facevano eccezione le città di Palermo, di Messina e di Catania, nelle quali veniva istituito un Giudice di circondario in ciascun quartiere delle predette città. I giudici di circondario esercitavano le proprie funzioni per tutto il circondario loro assegnato, che assumeva pure la denominazione di “giudicato”.
Modificazioni a tale legge venivano introdotte con il decreto 17 ottobre 1821, n. 289 (riportato nella raccolta dell’anno 1822), che, istituendo un “supplente” per ciascun comune non capoluogo di circondario, limitava la competenza del giudice di circondario sia in senso territoriale che in senso del valore delle cause.
Ogni giudice di circondario era assistito da un cancelliere e, secondo le ulteriori disposizioni recate dai decreti 7 marzo 1840, n. 5998, e 3 maggio 1840, n. 6079, veniva considerato di prima classe, se residente in un capoluogo di distretto; di seconda classe, se residente in un circondario avente popolazione non inferiore a diecimila abitanti; di terza classe, in tutti gli altri casi.
La competenza del giudice di circondario era estesa, come detto, sia alle materie civili, che a quelle correzionali e di polizia. A tale proposito, si rileva che venivano considerati giudizi di polizia quelli relativi a contravvenzioni, comportanti pene di polizia stabilite dalle leggi, mentre si consideravano giudizi correzionali quelli relativi a delitti, però puniti dalle leggi solo con pene correzionali.
In materia civile la competenza del giudice di circondario era estesa a tutte le controversie di valore compreso tra le 20 e le 100 once.
Contro le sentenze emesse dal Giudice di circondario era ammesso appello al Tribunale civile per le materie civili, e alla Gran corte criminale, per le materie correzionali e di polizia.
Il decreto 22 giugno 1819, n. 1624, lo costituiva pure giudice in materia di commercio. Come tale emetteva sentenze inappellabili, qualora il valore della causa non superasse le once 6 e tarì 20. Viceversa, le sentenze riguardanti cause di valore superiore alle once 6 e tarì 20 erano appellabili o al Tribunale di commercio, ove istituito, o al Tribunale civile. Comunque, la competenza del Giudice di circondario, anche in materia commerciale, non poteva estendersi a quelle cause il cui valore eccedesse le 100 once.
Altre competenze venivano riconosciute al Giudice di circondario, se residente in comune capoluogo di distretto, riguardanti:
a) il contenzioso in materia di dazi indiretti, a seguito di quanto veniva disposto con la legge 20 dicembre 1826, n. 1174;
b) l’esercizio delle funzioni di giudice istruttore, attribuitegli dal decreto 27 luglio 1842, n. 7669, che contemporaneamente sopprimeva l’autonomia figura del giudice istruttore