raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Avvocatura dello Stato
Ufficio del contenzioso finanziario (1862-1876)   poi
Avvocatura erariale (1876-1933)   poi
Avvocatura distrettuale dello Stato (1933-)
datazione
1862 -
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Con r.d. 9 ott. 1862, n. 915, vengono istituiti gli   Uffici del contenzioso finanziario  , alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze. Gli uffici hanno sede a Torino, Milano, Napoli, Palermo, Firenze, Bologna (le cui funzioni, dopo la soppressione nel 1866, passano all’ufficio di Firenze) e, dal 1867, a Venezia. Hanno funzioni di consulenza legale e di tutela giudiziale e stragiudiziale dell’amministrazione erariale e di controllo sulla corretta applicazione delle leggi finanziarie. Di fatto, poiché sulla base di un modello in uso nel Regno delle Due Sicilie la rappresentanza in giudizio poteva essere affidata anche ad avvocati del libero foro scelti dai capi degli uffici, il decreto trova applicazione soprattutto per quanto attiene alla distribuzione delle cause tra i patrocinanti del libero foro.
La l. 20 mar. 1865, n. 2248, allegato E, abolisce il sistema del contenzioso amministrativo e affida al giudice ordinario le controversie che interessano le pubbliche amministrazioni nella prospettiva che il legale difensore dello Stato potesse contribuire a una migliore definizione dei problemi di giurisdizione. A fronte dell’ipotesi di costituire un corpo di avvocati specializzati dipendenti dall’amministrazione statale si delinea anche quella di affidare la difesa dello Stato al pubblico ministero. Con l. 28 nov. 1875, n. 2781, vengono limitate le funzioni dei pubblici ministeri e si prevede la possibilità per magistrati del pubblico ministero di essere adibiti agli Uffici del contenzioso finanziario, equiparando giuridicamente tale servizio all’esercizio della professione di avvocato. L’art. 7 della legge delega il governo all’emanazione di un regolamento per la disciplina delle cause e dei rapporti degli Uffici del contenzioso finanziario con le pubbliche amministrazioni. Con il regolamento del 16 gen. 1876, n. 2914, viene approvato l’ordinamento dell’Avvocatura erariale: la difesa delle amministrazioni è affidata agli   Uffici dei regi avvocati erariali  , le cui funzioni risultano potenziate. I nuovi uffici assumono la diretta rappresentanza e difesa delle amministrazioni in giudizio, obbligatoriamente nelle città sedi degli uffici, restando facoltativa per gli altri giudici del distretto; hanno potere di direzione rispetto alle amministrazioni, cui viene fatto esplicito divieto di ricorso ad avvocati del libero foro, salvo casi eccezionali autorizzati dal ministero di appartenenza, previo parere del Ministero delle finanze. L’unità di indirizzo viene garantita dal porre gli uffici territoriali alle dipendenze dell’Avvocatura generale e facendo accedere alla carriera persone altamente qualificate.
L’estensione del patrocinio a enti pubblici diversi dallo Stato si determina con l. 14 lug. 1907, n. 485, e con r.d. 24 nov. 1913, n. 1303, viene approvato il testo unico delle leggi sull’Avvocatura erariale: la difesa delle cause e le consultazioni legali nell’interesse dello Stato, del fondo per il culto e degli economati dei benefici vacanti, come di tutte le altre amministrazioni dipendenti dallo Stato sono affidata alla r. Avvocatura erariale. Salvo il caso previsto dall’art. 3 della l. 29 ago. 1893, n. 512, non si può fare ricorso ad avvocati del libero foro, se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell’Avvocatura generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri. Gli Uffici dell’avvocatura erariale dipendono dal Ministero del tesoro e sono posti sotto l’immediata direzione dell’Avvocato generale: l’Avvocatura erariale, pertanto, è composta dall’Avvocatura generale, che risiede a Roma, e dalle Avvocature distrettuali. Gli Uffici distrettuali sono dodici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia.
Il patrocinio si estende agli agenti e agli impiegati dello Stato e alle persone giuridiche pubbliche con r.d. 30 dic. 1923, n. 2828. Questo decreto introduce la norma per cui, nelle cause in cui è parte una pubblica amministrazione, il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede l’Ufficio dell’avvocatura erariale.
Nel 1925, con r.d.l. 5 aprile, n. 397, convertito in l. 21 mar. 1926, n. 597, viene data facoltà al governo di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sull’Avvocatura dello Stato. Il testo unico viene approvato nel 1933, con r.d. 30 ottobre, n. 1611. Con questo riordinamento i precedenti uffici distrettuali diventano   Uffici dell’avvocatura generale  . In base al testo unico la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all’Avvocatura dello Stato. Nel caso di giudizi che si svolgano fuori della sede degli uffici dell’Avvocatura dello Stato, questa può delegare funzionari dell’amministrazione interessata. Non può essere richiesta l’assistenza di avvocati del libero foro se non in casi assolutamente eccezionali, inteso il parere dell’Avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri. Vengono stabilite disposizioni precise circa la competenza e la sede degli organi giudiziari chiamati a decidere sulle controversie in cui è parte una amministrazione pubblica. Vengono altresì ampliate le funzioni dell’Avvocatura dello Stato: provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle amministrazioni ed inoltre a consigliare e dirigere quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle amministrazioni qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d’accordo con le amministrazioni interessate; esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle amministrazioni; prepara contratti e suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia a litigio. Corrisponde direttamente con le amministrazioni. L’Avvocatura dello Stato, in sostanza, diventa un fattore di coordinamento unitario finalizzato a collegare e mediare le molteplici istanze pubbliche in correlazione ai fini perseguiti dallo Stato: gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, infatti, vengono a dipendere direttamente dal capo del governo e sono posti sotto la immediata direzione dell’Avvocato generale. L’Avvocatura dello Stato è costituita dall’Avvocato generale e dalle Avvocature distrettuali, ora previste in numero di diciassette con sede a Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia. La circoscrizione delle Avvocature distrettuali coincide con quella delle rispettive corti di appello. Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell’Avvocatura distrettuale sono esercitate dall’Avvocatura generale dello Stato. Per la consulenza legale e la difesa delle cause dello Stato in Tripolitania e in Cirenaica è istituito un Ufficio di avvocatura dello Stato in Tripoli, con una sede distaccata a Bengasi.
A seguito della Costituzione repubblicana che ha operato un effettivo decentramento di poteri verso enti locali e di limiti posti da enti sovranazionali, l’Avvocatura dello Stato ha esteso i suoi compiti dalle controversie tra l’amministrazione e il privato cittadino a quelle tra amministrazioni dello Stato e autonomie locali, nonché tra le prime e la Comunità europea, senza tuttavia conferire all’Avvocatura dello Stato il rango di organo di rilevanza costituzionale.
A seguito dell’ordinamento regionale, avviato nel corso degli anni Settanta, la l. 3 apr. 1979, n. 103, modifica le linee generali dell’Avvocatura dello Stato, accentuandone la posizione di indipendenza funzionale e individuandola come struttura di collegamento e intermediazione tra le amministrazioni statali e regionali.

fonti normative

r.d. 9 ottobre 1862, n. 915 - provvedimento di istituzione degli Uffici del contenzioso finanziario
l. 20 marzo 1865, n. 2248 - provvedimento relativo al sistema del contenzioso amministrativo
l. 28 novembre 1875, n. 2781 - provvedimento relativo alle funzioni dei pubblici ministeri
regolamento 16 gennaio 1876, n. 2914 - provvedimento di approvazione dell’ordinamento dell’Avvocatura erariale
l. 29 agosto 1893, n. 512 - provvedimento relativo al ricorso ad avvocati del libero foro
l. 14 luglio 1907, n. 485 - provvedimento relativo al patrocinio a enti pubblici
r.d. 24 novembre 1913, n. 1303 - provvedimento di approvazione del testo unico delle leggi sull’Avvocatura erariale
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2828 - provvedimento relativo al patrocinio
r.d.l. 5 aprile 1925, n. 397 - provvedimento relativo al testo unico delle leggi sull’Avvocatura dello Stato
l. 21 marzo 1926, n. 597 - provvedimento relativo al testo unico delle leggi sull’Avvocatura dello Stato
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - provvedimento di approvazione del testo unico delle leggi sull’Avvocatura dello Stato
l. 3 aprile 1979, n. 103 - provvedimento di regolamentazione dell'Avvocatura dello Stato
soggetto produttore collegato
Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste
Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia
Avvocatura erariale delle Calabrie, Catanzaro
Avvocatura erariale di Bari
Avvocatura erariale di Firenze
Avvocatura erariale di Napoli
Avvocatura erariale di Palermo
Avvocatura erariale di Trieste
Avvocatura erariale di Venezia
Ufficio del contenzioso finanziario di Firenze
Ufficio del contenzioso finanziario di Napoli
Ufficio del contenzioso finanziario di Venezia

curatori

creazione
Paola Carucci - 2010
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