Regolamenti del 1860-1862
Tra il 1860 e il 1862 vengono approvati cinque regolamenti relativi all’amministrazione carceraria. Nel settembre 1860 viene approvato il regolamento del
Bagni penali
; con
r.d. 27 gen. 1861, n. 4681 , viene approvato il regolamento relativo alle
Carceri giudiziarie , destinate alla custodia degli imputati e dei condannati a pene di breve detenzione. Per quanto attiene alle
Case di pena vengono approvati tre regolamenti nel 1862.
La
l. 28 gen. 1864, n. 1653 , relativa alla costruzione delle carceri giudiziarie, stabilisce, tra l’altro, che si dovrà provvedere prima a quelle dei capoluoghi in cui hanno sede le corti di appello e di assise, poi a quelle dei circondari giudiziari.
Regolamento del 1891
La
l. 14 lug. 1889, n. 6165 , sulla riforma penitenziaria relativa all’edilizia penitenziaria e ai relativi stanziamenti di bilancio, che abroga la precedente l. 28 gennaio 1864, n. 1653, così articola le istituzioni:
-
Carceri giudiziarie così articolate:
-
carceri mandamentali ;
-
carceri circondariali ;
-
carceri succursali
- Stabilimenti di pena
- Riformatori governativi
I minorenni destinati ai Riformatori potevano anche venire collocati presso famiglie private. Il personale addetto alla sorveglianza delle carceri e degli stabilimenti di pena è costituito da agenti di custodia. Presso il Ministero dell’interno viene istituito il Consiglio delle carceri, presieduto dal ministro e, in sua vece, dal sottosegretario; ne fa parte il direttore generale delle carceri. Il consiglio dà pareri su questioni inerenti i minorenni, sui documenti annuali che il direttore generale delle carceri deve presentare al Parlamento, sulla diffusione delle società di patronato e su ogni altra questione su cui il Ministero intende interpellarlo.
La
l. 14 lug. 1889, n. 6165 , unitamente al nuovo Codice penale Zanardelli - approvato con
l. 30 giu. 1889, n. 6133 , ed entrato in vigore il 1° gennaio 1990 - costituisce il presupposto per il regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari, approvato con
r.d. 1° feb. 1891, n. 260 . Questo regolamento, che si presenta come un modello sia rispetto alle leggi penali del tempo che ai più progrediti principi relativi alla detenzione, non consente, di fatto, neanche la sperimentazione dei criteri di esecuzione delle pene a causa dello stato di degradazione in cui versavano gli stabilimenti carcerari.
In base al nuovo regolamento gli stabilimenti carcerari risultano così distinti:
Stabilimenti di prigionia preventiva :
-
Carceri giudiziarie centrali e succursali
-
Carceri giudiziarie mandamentali
Stabilimenti di pena ordinaria:
- Ergastoli
- Case di reclusione
- Case di detenzione
- Case di arresto
Stabilimenti di pena speciali:
- Case di pena intermedie, agricole e industriali
- Case di rigore
- Manicomi giudiziari
- Case di custodia
- Case per i condannati riconosciuti affetti da ubriachezza abituale
- Case di lavoro
- Case di correzione
Riformatori:
- Istituti di educazione e di correzione
- Istituti di educazione correzionale
- Istituti di educazione paterna
Le carceri giudiziarie centrali e succursali si trovano nel capoluogo o in altri comuni del circondario: sono destinate agli inquisiti e ai condannati alla detenzione o alla reclusione non eccedente i sei mesi o per i condannati all’arresto salvo determinate eccezioni.
Le carceri giudiziarie mandamentali si trovano nei capoluoghi di mandamento: sono destinate agli inquisiti per reati di competenza dei pretori, agli inquisiti per i quali non sia ancora pervenuto il provvedimento di rinvio a giudizio, per i condannati alla reclusione o alla detenzione non eccedente i tre mesi, per i condannati all’arresto salvo determinate eccezioni.
Le carceri giudiziarie centrali e succursali, nonché mandamentali, possono altresì accogliere condannati a qualunque pena restrittiva della libertà in attesa di invio alla loro destinazione; detenuti di passaggio; detenuti temporaneamente a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di altre autorità.
Gli stabilimenti carcerari e i riformatori sono divisi in 3 compartimenti e 13 circoli, come da Tabella C del
r.d. 6 lug. 1890, n. 7010 , relativo all’ordinamento degli impiegati dell’amministrazione degli stabilimenti carcerari e riformatori governativi nonché del personale ad essi aggregato.
Le carceri giudiziarie centrali e succursali a direzioni speciali o alle superiori autorità amministrative del luogo. Le carceri giudiziarie mandamentali, ove manchi la sottoprefettura o la direzione carceraria locale, alla locale autorità dirigente. Tutte le autorità dirigenti dipendono dalla prefettura. La sorveglianza è affidata a graduati e ad agenti di custodia.
Il Regolamento stabilisce quali registri debbono tenersi presso gli istituti. Il comandante o capoguardia delle carceri giudiziarie manda rapporti giornalieri al procuratore del re.
In ogni comune in cui si trovino case di reclusione, di detenzione o di custodia è istituito un
Consiglio di sorveglianza presieduto dal procuratore del re presso il tribunale nel cui circondario si trova lo stabilimento e composto dal presidente della Società di patronato o da persona scelta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati e dal direttore dello stabilimento. Il consiglio formula proposte per il passaggio alle case di pena intermedie dei condannati alla reclusione che ne siano meritevoli o per la revoca; formula osservazioni sulle domande di concessione di liberazione condizionale; propone la revoca dell’ordinanza con cui un condannato a pena restrittiva della libertà personale era stato ammesso a scontarla in una casa di custodia.
Con decreto del Ministero dell’interno, su proposta motivata del Consiglio di sorveglianza dello stabilimento in cui è rinchiuso il condannato, viene stabilita l’ammissione a una casa di pena intermedia, agricola o industriale.
Con decreto del Ministero dell’interno, su deliberazione motivata del Consiglio di disciplina, viene stabilita l’assegnazione alle case penali di rigore: i condannati alle case di pena di rigore si distinguono per punizione, per prova, per riabilitazione.
Per i manicomi giudiziari occorre il rapporto del medico chirurgo, ma il Ministero dell’interno può sentire anche il parere di uno o più alienisti.
Negli stabilimenti penali e nelle carceri giudiziarie possono trovarsi Sezioni destinate ai condannati cui sia riconosciuta ubriachezza abituale.
L’ammissione a casa di lavoro è decretata dal Ministero dell’interno su ordinanza del procuratore del re presso il tribunale nel cui circondario è stata emessa la condanna.
Gli Ispettori delle carceri hanno sede presso il Ministero dell’interno.
Alcune riforme del periodo giolittiano riuscirono soltanto a mitigare le condizioni disumane in cui versano i detenuti: il
r.d. 14 nov. 1903, n. 484 , modifica il regolamento generale carcerario 260/1891, rivedendo, tra l’altro, anche le tipologie dei registri.
Alla fine della prima guerra mondiale alcune circolari introducono qualche miglioramento al trattamento dei detenuti, sotto l’influenza di teorie che postulano criteri di rieducazione e non solo di punizione e repressione. Con
r.d. 16 mag. 1920, n. 1908 , è sostituita la Parte III, relativa all’amministrazione contabile ed economica del Regolamento generale del 1891. Gran parte delle innovazioni introdotte con provvedimenti di carattere interno, riconducibili alle teorie della scuola positivista, vengono incluse nel
r.d. 19 feb. 1922, n. 393 che apporta modificazioni al regolamento carcerario del 1891, tra cui anche alcune relative alla tenuta dei registri. Pochi mesi dopo, con
r.d. 31 dic. 1922, n. 1718 , la Direzione generale delle carceri e dei riformatori passa alle dipendenze del Ministero di grazia giustizia e culti, poi Ministero di grazia e giustizia.
Regolamento del 1931
Il regime fascista interrompe questa linea di tendenza. Nel quadro delle riforme relative al Codice penale (1930), al Codice di procedura penale (1931) e alla legge di pubblica sicurezza (1931) viene approvato il nuovo regolamento degli istituti di prevenzione e pena, approvato con
r.d. 18 giu. 1931, n. 787 (in virtù dell’art. 1 della l. 31 gen. 1926, n. 100, una delle “leggi fascistissime” che conferivano all’esecutivo il potere di emanare norme giuridiche) che riflette il compromesso realizzato nel nuovo Codice penale del 1930 tra la scuola classica e quella positivista. Nella relazione al regolamento, il ministro Alfredo Rocco riferisce che sono state stabilite “norme di vita carceraria che siano bensì idonee ad emendare il condannato, ma non tolgano alla pena il carattere affittivo e intimativo, e viene ribadito in termini non equivoci l’austero carattere della esecuzione penale che, per conciliare le varie finalità che si propone la pena, dev’essere mezzo di repressione, d’espiazione, di prevenzione generale e di emenda”. Al regolamento fa seguito la
l. 9 mag. 1932, n. 527 , relativa alla riforma penitenziaria, che disciplina il lavoro dei detenuti negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per l’applicazione di misure di sicurezza e prevede riforme statutarie per istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle confraternite a favore dei carcerati e delle loro famiglie, nonché dei liberati dal carcere.
In base al Regolamento del 1931 gli stabilimenti carcerari sono così organizzati:
Stabilimenti carcerari di custodia preventiva :
-
Carceri giudiziarie centrali e succursali
-
Carceri giudiziarie mandamentali
Stabilimenti carcerari di pena ordinari:
- Ergastoli
- Case di reclusione
- Case di arresto
Stabilimenti carcerari di pena speciali:
- Stabilimenti per minori di 18 anni
- Case di lavoro all’aperto
- Stabilimenti di riadattamento sociale
- Case di punizione
- Case di rigore
- Case per minorati fisici o psichici
- Sanatori giudiziari
- Ergastoli per delinquenti abituali, professionali o di tendenza
- Case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o di tendenza
- Stabilimenti in colonia o in altro possedimento d’Oltremare
Le Carceri giudiziarie centrali si trovano in ogni capoluogo di tribunale, le Carceri giudiziarie mandamentali in ogni capoluogo di pretura. Il Ministero di grazia e giustizia può riunire due o più Carceri mandamentali in un solo stabilimento. Gli stabilimenti di pena sono ripartiti nel territorio con provvedimento del ministro della giustizia.
Alle Carceri giudiziarie sono assegnati: imputati, detenuti a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza o di altra autorità, arrestati per ragioni di estradizione, detenuti in transito, condannati in attesa di assegnazione a stabilimento di pena. Possono esservi altresì assegnati per l’esecuzione della pena condannati per un tempo inferiore ai due anni o, nel caso delle carceri mandamentali, a sei mesi.
Con
l. 9 mag. 1932, n. 527 , vengono approvate disposizioni sulla riforma penitenziaria relative al lavoro dei detenuti, all’edilizia carceraria, alla contabilità e all’assistenza carceraria. Con
l. 29 nov. 1941, n. 1405 , viene modificato il regolamento delle Carceri mandamentali, distinte in due categorie, una come luoghi di custodia con minima disponibilità di posti e l’altra per le carceri istituite nei mandamenti, più sicure e capienti.
Dopo una serie di rivolte nelle carceri, nei primi mesi dopo la liberazione e fino agli inizi del 1946, viene istituita nel 1948 la prima Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri, presieduta dal senatore Giovanni Persico, cui seguono, mediante circolari interne, limitate modifiche migliorative interrotte da una circolare del 24 febbraio 1954. Dal disegno di legge del 1960 presentato dal ministro Gonella dovranno passare ben quindici anni per varare la legge penitenziaria.