I Consigli provinciali dell’economia vengono istituiti con
l. 18 apr. 1926, n. 731 in ciascuna provincia con sede nel capoluogo. Sono organi consultivi dello Stato e delle amministrazioni locali; rappresentano gli interessi delle attività produttive nelle rispettive province e ne assicurano e promuovono il coordinamento e lo sviluppo.
I Consigli assorbono le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali dell’agricoltura e i Comizi agrari assumendone tutte le attività e gli oneri. La legge abroga tutte le disposizioni che regolano enti e organi assorbiti.
Le attribuzioni dei Consigli sono le seguenti:
- osservatori del movimento economico, raccolgono ed elaborano notizie e dati riguardanti l’agricoltura, il commercio, l’industria e il lavoro; le condizioni in cui tali attività si svolgono;
- formulano al Governo e alle pubbliche amministrazioni proposte relative all’agricoltura, all’industria, al commercio, al lavoro e alla previdenza sociale;
- propongono regolamenti speciali di carattere provinciale per agevolare l’applicazione delle leggi relative ai rami dell’economia di cui si occupano; propongono al Ministero dell’economia nazionale modifiche e adattamenti dei programmi degli istituti d’istruzione dipendenti dal Ministero;
- possono, con l’autorizzazione del Ministero dell’economia nazionale, fondare o amministrare, da soli o in concorso con altri enti, istituti d’istruzione agraria, industriale, commerciale, servizi e aziende;
- promuovono iniziative volte all’incremento della produzione;
- funzionano da organi locali per i servizi della statistica;
- raccolgono ed elaborano dati relativi ai patti collettivi di lavoro;
- provvedono alle nomine dei rappresentanti provinciali in commissioni e consigli di vigilanza e di amministrazione di istituti ed enti consorziali nei quali sono obbligatoriamente consorziati il Ministero dell’economia nazionale o altri ministeri;
- possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura e al commercio dei prodotti agricoli e industriali e dei loro derivati;
- possono essere delegati dal Ministero ad esercitare la sorveglianza su enti ed istituti;
- compilano e riordinano periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della provincia e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione consigliare in cui i singoli usi sono accertati;
- danno pareri sui regolamenti di polizia rurale riguardante la lotta contro i parassiti delle coltivazioni, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e culture, e sulle norme per le fiere e i mercati;
- adempiono alle attribuzioni finora demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali dell’agricoltura, alle commissioni e comitati zootecnici e agli ispettorati zootecnici;
- danno pareri sui regolamenti per l’esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie; approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei detti beni;
- provvedono all’applicazione delle leggi 15 lug. 1908, n. 392, e 21 giu. 1925, n. 1162, al posto dell’amministrazione provinciale;
- adempiono alle attribuzioni fino ad ora demandate alle prefetture e sottoprefetture del Regno relative a leggi e regolamenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi e di fabbrica e di marchi internazionali;
- compilano mercuriali e listini di prezzi in base all’art. 38 del codice di commercio (salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di listini delle borse valori);
- ricevono, registrano e denunciano la costituzione, modificazione e cessazione delle ditte;
- compilano i ruoli dei curatori di fallimento, periti commerciali, industriali e agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formano il ruolo dei mediatori, previa approvazione del Ministero dell’economia nazionale;
- amministrano le borse di commercio, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese;
- rilasciano certificati d’origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio.
Il Consiglio provinciale dell’economia si articola in quattro sezioni: I sezione: agricola e forestale; II sezione: industriale; III sezione: commerciale; IV sezione: lavoro e previdenza sociale.
Può essere istituita nelle province interessate, anche una Sezione marittima.
Ciascuna sezione si compone di:
- membri professionali di diritto
- rappresentanti delle istituzioni e associazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico della provincia, nominati dal Ministero dell’economia nazionale
- rappresentanti delle organizzazioni agricole, degli industriali, dei commercianti e degli impiegati e lavoratori, designati per ciascuna categoria dal rispettivo sindacato
Di ciascuna sezione è membro di diritto il presidente della Deputazione provinciale.
Per la I sezione sono membri professionali di diritto il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura; il direttore della Scuola di agricoltura o dell’Istituto agrario sperimentale della Provincia; l’ispettore preposto al Dipartimento forestale; l’ingegnere capo del Genio civile; il medico provinciale; il veterinario provinciale; il direttore dell’Istituto di credito agrario creato con legge speciale; il provveditore alle opere pubbliche o un suo delegato.
Per la II sezione: il direttore della Scuola degli ingegneri o di una scuola industriale della provincia; l’ingegnere del Corpo reale delle miniere; l’ingegnere capo del Genio civile; il delegato della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.
Per la III sezione: un direttore di istituto di istruzione commerciale superiore o media; il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato o un suo delegato; il direttore locale della regia dogana.
Per la IV sezione: l’ispettore del lavoro; il delegato provinciale dell’emigrazione; un ingegnere dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; il medico provinciale; un rappresentante della magistratura del lavoro; un rappresentante del Dopolavoro; un rappresentante della Cassa nazionale infortuni.
Per la sezione marittima: il direttore dell’Istituto navale superiore e in mancanza il direttore dell’Istituto nautico; il comandante del porto; l’ispettore dell’emigrazione del porto; il direttore locale della dogana; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato.
Il Consiglio provinciale dell’economia si compone dei seguenti organi:
- presidente del Consiglio, prefetto della provincia;
- presidente della giunta, composta dal vicepresidente del Consiglio (nominato dal Ministero dell’economia nazionale fra i componenti del consiglio), che la presiede, e dai presidenti e vicepresidenti delle sezioni;
- giunta;
- segretario.
La giunta esercita i poteri del Consiglio nell’intervallo delle sue riunioni per tutti i provvedimenti d’urgenza e ripartisce il lavoro tra le sezioni.
Il Consiglio funziona a sezioni riunite nei casi di: approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, compilati dalla Giunta; approvazione del regolamento interno del Consiglio; deliberazioni su questioni per le quali il Governo abbia chiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.
Oltre alle deliberazioni del Consiglio, sono soggetti all’approvazione del Ministero dell’economia nazionale il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi e tutta la gestione patrimoniale. Il bilancio approvato viene pubblicato a mezzo stampa. Quale organo dello Stato, ogni alienazione, fornitura, locazione, appalto o altro fatto dal Consiglio, seguirà le norme degli appalti per le opere dello Stato.
In caso di cattivo funzionamento il Consiglio provinciale dell’economia può essere sciolto con decreto reale, su proposta del Ministero dell’economia nazionale, a seguito di motivato rapporto del prefetto presidente. In caso di scioglimento viene costituita una Commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto e dal prefetto, fino all’insediamento del nuovo consiglio.
La legge prevede che i Consigli provinciali dell’economia abbiano un patrimonio e che i capitali disponibili debbano essere impiegati. Gli articoli 18-22 enumerano le entrate e le modalità di gestione del patrimonio.
Il
r.d.l. 16 giu. 1927, n. 1071 , disciplina gli Uffici e Consigli provinciali dell’economia, modifica alcuni articoli di quello istitutivo.
Gli Uffici provinciali dell’economia hanno sede nel capoluogo di provincia e funzionano come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell’economia; le spese degli Uffici sono a carico del bilancio dei rispettivi Consigli. Le competenze che nella precedente legge erano affidate interamente ai Consigli provinciali, vengono ora ripartite tra Uffici e Consiglio.
Spetta all’Ufficio provinciale dell’economia:
- fungere da osservatorio del movimento economico e sociale, raccogliere notizie e dati riguardanti tale movimento;
- promuovere l’incremento della produzione d’intesa con altre istituzioni e uffici esistenti nella provincia;
- in rappresentanza del Ministero dell’economia nazionale, costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e altri reati attinenti alla manifattura e al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati;
- adempiere alle funzioni precedentemente demandate alle prefetture e sottoprefetture relativamente alle leggi e regolamenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;
- ricevere e registrare le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, esercitando in questa materia tutte le funzioni attribuite ai Consigli provinciali dell’economia dalla legge 731/1926. Contro le decisioni dell’ufficio è ammesso il ricorso al Consiglio provinciale;
- rilasciare certificati d’origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;
- formare mercuriali e listini di prezzi in base all’art. 38 del codice di commercio (salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di listini delle borse valori);
- istituire le pratiche da sottoporre all’esame del Consiglio provinciale dell’economia.
I compiti dei Consigli provinciali sono così ridefiniti:
- formulano al Governo e alle pubbliche amministrazioni proposte relative allo sviluppo economico della provincia;
- propongono al Ministero dell’economia nazionale modifiche e adattamenti dei programmi degli istituti d’istruzione dipendenti dal ministero;
- promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni per l’interesse economico della provincia;
- propongono regolamenti speciali diretti ad agevolare l’efficace applicazione delle leggi interessanti l’industria, l’agricoltura, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale;
- danno pareri sui regolamenti di polizia rurale riguardante la lotta contro i parassiti delle coltivazioni, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e culture, e sulle norme per le fiere e i mercati; sui regolamenti per l’esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie; approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei detti beni; danno pareri su ogni altra questione concernente il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l’istruzione professionale quando questi siano richiesti dal Governo, dal prefetto e dalle amministrazioni locali;
- adempiono alle attribuzioni finora demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali dell’agricoltura, alle commissioni e comitati zootecnici e agli ispettorati zootecnici; ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 15 lug. 1908, n. 392 e 21 giu. 1925, n. 1162;
- compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della provincia;
- compilano i ruoli dei curatori di fallimento, periti commerciali, industriali e agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formano il ruolo dei mediatori, previa approvazione del Ministero dell’economia nazionale;
- amministrano le borse di commercio, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese;
- esercitano funzioni di tutela sugli enti ed istituti di carattere pubblico della provincia, aventi per scopo l’incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale e dell’istruzione professionale; sono eccettuati i sindacati.
I Consigli provinciali dell’economia si compongono di membri elettivi in numero non minore di 12 e non maggiore di 18. I membri sono designati dalle istituzioni provinciali aventi finalità attinenti alla competenza dei Consigli dell’economia, nominati dal Ministero dell’economia nazionale, e dalle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute. Fanno inoltre parte dei Consigli provinciali, con voto consultivo e in relazione alle materie da trattarsi, rappresentanti di molti uffici:
- direttore della cattedra ambulante provinciale dell’agricoltura;
- funzionario preposto al servizio forestale della provincia;
- provveditore alle opere pubbliche;
- ingegnere capo del Genio civile;
- medico provinciale;
- veterinario provinciale;
- ingegnere del corpo Reale delle miniere;
- direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato;
- direttore della Regia dogana;
- ispettore del lavoro;
- delegato provinciale delle Corporazioni;
- comandante del porto;
- direttore del Circolo ferroviario d’ispezione
Con decreto del Ministero dell’economia ogni Consiglio provinciale è diviso in sezioni di cui viene determinata la competenza e la composizione. Con decreto ministeriale è pure determinato il numero dei consiglieri assegnato a ciascun consiglio per quanto riguarda i membri elettivi.
Cambia la composizione del Consiglio, i cui organi sono:
- presidente, prefetto della provincia;
- vice presidente, nominato dal Ministero dell’economia di concerto con quello dell’Interno;
- presidenti di sezione, nominati dal Ministero dell’economia di concerto con quello dell’Interno;
- segretario, direttore dell’Ufficio provinciale dell’economia.
Il
r.d. l. 22 dic. 1927, n. 2578 , detta disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell’economia, regola l’applicazione e la riscossione per l’anno 1928, di diritti, imposte e tributi. Il
r.d. 26 mag. 1928, n. 1104 , contiene norme transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell’economia, stabilisce il funzionamento dei Consigli e degli Uffici in attesa del regolamento definitivo. Tratta delle modalità in cui si svolgono le adunanze, dei rappresentanti e delle deliberazioni.
La
l. 3 gen. 1929, n. 16 , detta disposizioni integrative sui Consigli ed Uffici provinciali dell’economia, stabilisce che il presidente della sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell’economia è nominato dal ministro delle corporazioni, di concerto con i ministri per l’economia nazionale e dell’interno.
Ai membri elencati nell’art. 4, comma secondo, del
r.d.l. 16 giu. 1927, n. 1071 , sono aggiunti: l’intendente di finanza della provincia e il direttore superiore della regia dogana in sostituzione del direttore locale, un rappresentante dell’opera nazionale della protezione e l’assistenza degli invalidi di guerra, designato dall’Opera stessa e nominato dal prefetto, per far parte della sezione lavoro e previdenza sociale, nei casi di problemi relativi alla collocazione della manodopera.