raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Industria e commercio
Consiglio provinciale dell’economia (1926-1931)   poi
Consiglio provinciale dell’economia corporativa (1931-1937)   poi
Consiglio provinciale delle corporazioni (1937-1944)
datazione
1926 - 1944
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Consiglio provinciale dell’economia (1926-1931)
I Consigli provinciali dell’economia vengono istituiti con  l. 18 apr. 1926, n. 731  in ciascuna provincia con sede nel capoluogo. Sono organi consultivi dello Stato e delle amministrazioni locali; rappresentano gli interessi delle attività produttive nelle rispettive province e ne assicurano e promuovono il coordinamento e lo sviluppo.
I Consigli assorbono le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali dell’agricoltura e i Comizi agrari assumendone tutte le attività e gli oneri. La legge abroga tutte le disposizioni che regolano enti e organi assorbiti.
Le attribuzioni dei Consigli sono le seguenti:

- osservatori del movimento economico, raccolgono ed elaborano notizie e dati riguardanti l’agricoltura, il commercio, l’industria e il lavoro; le condizioni in cui tali attività si svolgono;
- formulano al Governo e alle pubbliche amministrazioni proposte relative all’agricoltura, all’industria, al commercio, al lavoro e alla previdenza sociale;
- propongono regolamenti speciali di carattere provinciale per agevolare l’applicazione delle leggi relative ai rami dell’economia di cui si occupano; propongono al Ministero dell’economia nazionale modifiche e adattamenti dei programmi degli istituti d’istruzione dipendenti dal Ministero;
- possono, con l’autorizzazione del Ministero dell’economia nazionale, fondare o amministrare, da soli o in concorso con altri enti, istituti d’istruzione agraria, industriale, commerciale, servizi e aziende;
- promuovono iniziative volte all’incremento della produzione;
- funzionano da organi locali per i servizi della statistica;
- raccolgono ed elaborano dati relativi ai patti collettivi di lavoro;
- provvedono alle nomine dei rappresentanti provinciali in commissioni e consigli di vigilanza e di amministrazione di istituti ed enti consorziali nei quali sono obbligatoriamente consorziati il Ministero dell’economia nazionale o altri ministeri;
- possono costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura e al commercio dei prodotti agricoli e industriali e dei loro derivati;
- possono essere delegati dal Ministero ad esercitare la sorveglianza su enti ed istituti;
- compilano e riordinano periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della provincia e rilasciano certificati su tale materia, indicando la deliberazione consigliare in cui i singoli usi sono accertati;
- danno pareri sui regolamenti di polizia rurale riguardante la lotta contro i parassiti delle coltivazioni, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e culture, e sulle norme per le fiere e i mercati;
- adempiono alle attribuzioni finora demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali dell’agricoltura, alle commissioni e comitati zootecnici e agli ispettorati zootecnici;
- danno pareri sui regolamenti per l’esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie; approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei detti beni;
- provvedono all’applicazione delle leggi 15 lug. 1908, n. 392, e 21 giu. 1925, n. 1162, al posto dell’amministrazione provinciale;
- adempiono alle attribuzioni fino ad ora demandate alle prefetture e sottoprefetture del Regno relative a leggi e regolamenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi e di fabbrica e di marchi internazionali;
- compilano mercuriali e listini di prezzi in base all’art. 38 del codice di commercio (salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di listini delle borse valori);
- ricevono, registrano e denunciano la costituzione, modificazione e cessazione delle ditte;
- compilano i ruoli dei curatori di fallimento, periti commerciali, industriali e agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formano il ruolo dei mediatori, previa approvazione del Ministero dell’economia nazionale;
- amministrano le borse di commercio, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese;
- rilasciano certificati d’origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio.
Il Consiglio provinciale dell’economia si articola in quattro sezioni: I sezione: agricola e forestale; II sezione: industriale; III sezione: commerciale; IV sezione: lavoro e previdenza sociale.
Può essere istituita nelle province interessate, anche una Sezione marittima.
Ciascuna sezione si compone di:

- membri professionali di diritto
- rappresentanti delle istituzioni e associazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico della provincia, nominati dal Ministero dell’economia nazionale
- rappresentanti delle organizzazioni agricole, degli industriali, dei commercianti e degli impiegati e lavoratori, designati per ciascuna categoria dal rispettivo sindacato
Di ciascuna sezione è membro di diritto il presidente della Deputazione provinciale.
Per la I sezione sono membri professionali di diritto il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura; il direttore della Scuola di agricoltura o dell’Istituto agrario sperimentale della Provincia; l’ispettore preposto al Dipartimento forestale; l’ingegnere capo del Genio civile; il medico provinciale; il veterinario provinciale; il direttore dell’Istituto di credito agrario creato con legge speciale; il provveditore alle opere pubbliche o un suo delegato.
Per la II sezione: il direttore della Scuola degli ingegneri o di una scuola industriale della provincia; l’ingegnere del Corpo reale delle miniere; l’ingegnere capo del Genio civile; il delegato della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.
Per la III sezione: un direttore di istituto di istruzione commerciale superiore o media; il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato o un suo delegato; il direttore locale della regia dogana.
Per la IV sezione: l’ispettore del lavoro; il delegato provinciale dell’emigrazione; un ingegnere dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; il medico provinciale; un rappresentante della magistratura del lavoro; un rappresentante del Dopolavoro; un rappresentante della Cassa nazionale infortuni.
Per la sezione marittima: il direttore dell’Istituto navale superiore e in mancanza il direttore dell’Istituto nautico; il comandante del porto; l’ispettore dell’emigrazione del porto; il direttore locale della dogana; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato.
Il Consiglio provinciale dell’economia si compone dei seguenti organi:

- presidente del Consiglio, prefetto della provincia;
- presidente della giunta, composta dal vicepresidente del Consiglio (nominato dal Ministero dell’economia nazionale fra i componenti del consiglio), che la presiede, e dai presidenti e vicepresidenti delle sezioni;
- giunta;
- segretario.
La giunta esercita i poteri del Consiglio nell’intervallo delle sue riunioni per tutti i provvedimenti d’urgenza e ripartisce il lavoro tra le sezioni.
Il Consiglio funziona a sezioni riunite nei casi di: approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, compilati dalla Giunta; approvazione del regolamento interno del Consiglio; deliberazioni su questioni per le quali il Governo abbia chiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.
Oltre alle deliberazioni del Consiglio, sono soggetti all’approvazione del Ministero dell’economia nazionale il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi e tutta la gestione patrimoniale. Il bilancio approvato viene pubblicato a mezzo stampa. Quale organo dello Stato, ogni alienazione, fornitura, locazione, appalto o altro fatto dal Consiglio, seguirà le norme degli appalti per le opere dello Stato.
In caso di cattivo funzionamento il Consiglio provinciale dell’economia può essere sciolto con decreto reale, su proposta del Ministero dell’economia nazionale, a seguito di motivato rapporto del prefetto presidente. In caso di scioglimento viene costituita una Commissione amministratrice straordinaria formata dai membri di diritto e dal prefetto, fino all’insediamento del nuovo consiglio.
La legge prevede che i Consigli provinciali dell’economia abbiano un patrimonio e che i capitali disponibili debbano essere impiegati. Gli articoli 18-22 enumerano le entrate e le modalità di gestione del patrimonio.
Il  r.d.l. 16 giu. 1927, n. 1071  , disciplina gli Uffici e Consigli provinciali dell’economia, modifica alcuni articoli di quello istitutivo.
Gli Uffici provinciali dell’economia hanno sede nel capoluogo di provincia e funzionano come uffici di segreteria dei Consigli provinciali dell’economia; le spese degli Uffici sono a carico del bilancio dei rispettivi Consigli. Le competenze che nella precedente legge erano affidate interamente ai Consigli provinciali, vengono ora ripartite tra Uffici e Consiglio.
Spetta all’Ufficio provinciale dell’economia:

- fungere da osservatorio del movimento economico e sociale, raccogliere notizie e dati riguardanti tale movimento;
- promuovere l’incremento della produzione d’intesa con altre istituzioni e uffici esistenti nella provincia;
- in rappresentanza del Ministero dell’economia nazionale, costituirsi parte civile nei giudizi per frodi e altri reati attinenti alla manifattura e al commercio dei prodotti agricoli e industriali e loro derivati;
- adempiere alle funzioni precedentemente demandate alle prefetture e sottoprefetture relativamente alle leggi e regolamenti in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica;
- ricevere e registrare le denunce della costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, esercitando in questa materia tutte le funzioni attribuite ai Consigli provinciali dell’economia dalla legge 731/1926. Contro le decisioni dell’ufficio è ammesso il ricorso al Consiglio provinciale;
- rilasciare certificati d’origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;
- formare mercuriali e listini di prezzi in base all’art. 38 del codice di commercio (salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di listini delle borse valori);
- istituire le pratiche da sottoporre all’esame del Consiglio provinciale dell’economia.
I compiti dei Consigli provinciali sono così ridefiniti:

- formulano al Governo e alle pubbliche amministrazioni proposte relative allo sviluppo economico della provincia;
- propongono al Ministero dell’economia nazionale modifiche e adattamenti dei programmi degli istituti d’istruzione dipendenti dal ministero;
- promuovono la fondazione di istituti di istruzione professionale e di altre istituzioni per l’interesse economico della provincia;
- propongono regolamenti speciali diretti ad agevolare l’efficace applicazione delle leggi interessanti l’industria, l’agricoltura, il commercio, il credito, il risparmio e la previdenza sociale;
- danno pareri sui regolamenti di polizia rurale riguardante la lotta contro i parassiti delle coltivazioni, il risanamento dalla malaria, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e culture, e sulle norme per le fiere e i mercati; sui regolamenti per l’esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni collettivi, deliberati dalle amministrazioni comunali e dalle università e comunanze agrarie; approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei detti beni; danno pareri su ogni altra questione concernente il credito, il risparmio, la previdenza sociale e l’istruzione professionale quando questi siano richiesti dal Governo, dal prefetto e dalle amministrazioni locali;
- adempiono alle attribuzioni finora demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali dell’agricoltura, alle commissioni e comitati zootecnici e agli ispettorati zootecnici; ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 15 lug. 1908, n. 392 e 21 giu. 1925, n. 1162;
- compilano e rivedono periodicamente la raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali e agrarie della provincia;
- compilano i ruoli dei curatori di fallimento, periti commerciali, industriali e agrari, stivatori e pesatori pubblici, e formano il ruolo dei mediatori, previa approvazione del Ministero dell’economia nazionale;
- amministrano le borse di commercio, ne percepiscono le entrate e ne sostengono le spese;
- esercitano funzioni di tutela sugli enti ed istituti di carattere pubblico della provincia, aventi per scopo l’incremento della produzione, del credito, del risparmio, della previdenza sociale e dell’istruzione professionale; sono eccettuati i sindacati.
I Consigli provinciali dell’economia si compongono di membri elettivi in numero non minore di 12 e non maggiore di 18. I membri sono designati dalle istituzioni provinciali aventi finalità attinenti alla competenza dei Consigli dell’economia, nominati dal Ministero dell’economia nazionale, e dalle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute. Fanno inoltre parte dei Consigli provinciali, con voto consultivo e in relazione alle materie da trattarsi, rappresentanti di molti uffici:

- direttore della cattedra ambulante provinciale dell’agricoltura;
- funzionario preposto al servizio forestale della provincia;
- provveditore alle opere pubbliche;
- ingegnere capo del Genio civile;
- medico provinciale;
- veterinario provinciale;
- ingegnere del corpo Reale delle miniere;
- direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato;
- direttore della Regia dogana;
- ispettore del lavoro;
- delegato provinciale delle Corporazioni;
- comandante del porto;
- direttore del Circolo ferroviario d’ispezione
Con decreto del Ministero dell’economia ogni Consiglio provinciale è diviso in sezioni di cui viene determinata la competenza e la composizione. Con decreto ministeriale è pure determinato il numero dei consiglieri assegnato a ciascun consiglio per quanto riguarda i membri elettivi.
Cambia la composizione del Consiglio, i cui organi sono:

- presidente, prefetto della provincia;
- vice presidente, nominato dal Ministero dell’economia di concerto con quello dell’Interno;
- presidenti di sezione, nominati dal Ministero dell’economia di concerto con quello dell’Interno;
- segretario, direttore dell’Ufficio provinciale dell’economia.
Il  r.d. l. 22 dic. 1927, n. 2578  , detta disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell’economia, regola l’applicazione e la riscossione per l’anno 1928, di diritti, imposte e tributi. Il  r.d. 26 mag. 1928, n. 1104  , contiene norme transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell’economia, stabilisce il funzionamento dei Consigli e degli Uffici in attesa del regolamento definitivo. Tratta delle modalità in cui si svolgono le adunanze, dei rappresentanti e delle deliberazioni.
La  l. 3 gen. 1929, n. 16  , detta disposizioni integrative sui Consigli ed Uffici provinciali dell’economia, stabilisce che il presidente della sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell’economia è nominato dal ministro delle corporazioni, di concerto con i ministri per l’economia nazionale e dell’interno.
Ai membri elencati nell’art. 4, comma secondo, del  r.d.l. 16 giu. 1927, n. 1071  , sono aggiunti: l’intendente di finanza della provincia e il direttore superiore della regia dogana in sostituzione del direttore locale, un rappresentante dell’opera nazionale della protezione e l’assistenza degli invalidi di guerra, designato dall’Opera stessa e nominato dal prefetto, per far parte della sezione lavoro e previdenza sociale, nei casi di problemi relativi alla collocazione della manodopera.
Consigli provinciali dell’economia corporativa (1931-1937)
La  l. 18 giu. 1931, n. 875  , detta le norme sulla composizione e attribuzioni dei Consigli provinciali dell’economia corporativa.
La dipendenza di questi istituti passa al Ministero delle corporazioni. Gli Uffici e i Consigli provinciali dell’economia assumono il nome di Uffici provinciali dell’economia corporativa e Consigli provinciali dell’economia corporativa.
Per quanto riguarda le competenze dei nuovi consigli, oltre a quelle elencate nell’art. 3 del  r.d.l. 16 giu. 1927, n. 1071  sui Consigli ed Uffici provinciali dell’economia, essi esercitano anche le seguenti attribuzioni:

- promuovono in ambito provinciale il coordinamento delle organizzazioni sindacali e degli enti complementari dirigendolo all’accrescimento e al perfezionamento della produzione;
- promuovono il coordinamento dell’attività assistenziale esercitata dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti o enti promossi ai sensi dell’art. 4, ultimo capoverso, della l. 3 apr. 1926, n. 563 e della dichiarazione VIII della carta del lavoro;
- controllano gli uffici di collocamento della provincia, li coordinano in luogo della sezione lavoro e previdenza sociale che viene soppressa (ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori portuali).
Sono organi del Consiglio:

- presidente, prefetto della provincia. Egli convoca e presiede il consiglio e il comitato di presidenza; stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni degli organi predetti; propone al Ministero delle corporazioni l’istituzione di commissioni speciali; dispone tutti gli atti per il regolare funzionamento del consiglio e quant’altro gli venga ordinato dal ministro delle corporazioni.
- vicepresidente. Coadiuva il presidente e può sostituirlo a tutti gli effetti.
- Comitato di presidenza, composto dal presidente, vicepresidente, presidenti e vicepresidenti delle sezioni, nominati dal Ministro delle corporazioni. La nomina del presidente e vicepresidente della sezione agricola e forestale è effettuata di concerto col Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Compito del Comitato è la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo; delibera sulle materie ed esercita le attribuzioni indicate nell’art. 3 del r.d. 16 giu. 1927, n. 1071 e nell’art. 6 della presente legge; ha la funzione di formare gli albi dei consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture e dei tribunali.
- Consiglio generale, composto dal comitato di presidenza, dai consiglieri delle sezioni e dai membri di diritto. Compito del Consiglio generale è quello di esaminare il bilancio preventivo e consultivo; deliberare sulla costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali; giudicare i ricorsi contro le risultanze dell’imposta consigliare; promuovere iniziative, esprimere pareri e formulare voti su questioni generali che gi vengano sottoposte dal Ministero delle corporazioni;
- sezioni, compito delle quali è quello di discutere le materie loro assegnate dal presidente del Consiglio; avanzare proposte nelle materie di loro competenza da sottoporre all’esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza; compiere indagini, studi e ricerche;
- commissioni speciali: discutono e trattano delle materie di loro competenza, compilano le relazioni da sottoporre al presidente, amministrano le aziende, gestioni e servizi speciali.
I consiglieri sono designati dalle associazioni professionali giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti e artisti operanti nella provincia.
Sono membri di diritto del Consiglio:

- l’ispettore corporativo,
- l’ispettore regionale agrario,
- il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura,
- il comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale,
- il capo del competente ufficio del Genio civile,
- il veterinario provinciale.
In seno al Consiglio provinciale per l’economia corporativa, nei casi di trattazione di singole materie di carattere tecnico o per l’amministrazione di aziende, servizi e gestioni speciali, possono essere istituite con decreto del ministro delle corporazioni delle commissioni speciali, composte di persone appartenenti al consiglio generale.
I Consigli provinciali dell’economia corporativa possono essere sciolti con decreto reale su proposta del ministro per le corporazioni di concerto con quello dell’interno. In tal caso le funzioni del consiglio sono esercitate da una commissione di tre membri (un rappresentante dei datori di lavoro, uno dei prestatori d’opera e uno dei professionisti artisti) oltre il prefetto che la presiede. Tale commissione è nominata con regio decreto su proposta del ministro delle corporazioni di concerto con quello dell’interno.
Il  r.d. 20 set. 1934, n. 2011  , approva il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economia corporativa. L’art. 68 recita:
«Sarà provveduto in sede di regolamento generale, di concerto con i ministeri interessati, a coordinare l’attività dei Consigli provinciali dell’economia corporativa con quella degli altri istituti, enti, organi e uffici esistenti che non fossero eventualmente contemplati dal presente testo unico».
Art. 79:
«Il governo del re e’ autorizzato ad emanare, previa deliberazione del consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento generale e tutte le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente testo unico».
I  r.d.l. 16 dic. 1935, n. 2401  , e  11 giu 1936, n. 1262  confermano in carica gli attuali presidenti e vice presidenti di sezione e i componenti provinciali dei consigli fino al dicembre 1936.
Con  r.d.l. 3 set. 1936, n. 1900  , vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell’economia corporativa. Il decreto interviene sullo stato giuridico del personale dei Consigli, dichiarandolo personale dello Stato ad ogni effetto di legge e ponendolo sotto l’esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni, salvo la competenza tecnica dell’Istituto centrale di statistica. Il decreto annuncia l’istituzione di appositi ruoli presso ciascun Consiglio e alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni saranno aggiunti i ruoli degli Uffici provinciali dell’economia corporativa, in quanto personale di Stato. L’articolo 9 istituisce un ruolo di ispettori aggiunti al ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell’economia corporativa. Il decreto viene convertito nella  l. 3 giu. 1937, n. 100  , con modificazioni.
I ruoli organici con le rispettive tabelle vengono approvati con  r.d. 25 gen. 1937, n. 1208  .
Il  r.d.l. 18 gen. 1937, n. 235  , modifica il decreto 2011/1934 con il seguente articolo:
«Il vice presidente, i presidenti e i vice presidenti di sezione e i consiglieri decaduti dalla carica per compiuto quadriennio, continuano ad esercitare, per gli affari di ordinaria amministrazione o di urgenza, le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori», al fine di convalidare l’attività esercitata dagli organi dei Consigli dopo il 30 novembre 1936.
Consigli provinciali delle corporazioni (1937-1944)
Il  r.d.l. 28 apr. 1937, n. 524  , muta la denominazione dei Consigli in Consigli provinciali delle corporazioni. Il decreto modifica anche l’articolo 9 del testo unico relativo alla composizione degli organi. Il Comitato di presidenza sarà composto dal prefetto (presidente), dal segretario del Partito nazionale fascista, membro di diritto del Consiglio generale, dal vice presidente, presidenti e vice presidenti di sezione e di un rappresentante delle Unioni interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende di credito e dell’assicurazione, dell’Unione provinciale dei professionisti e degli artisti e dell’Ente nazionale fascista della cooperazione. I presidenti delle sezioni sono nominati dal ministro per le corporazioni su proposta del segretario del Pnf ministro segretario di Stato. Ove esista la Sezione marittima, ne saranno i vicepresidenti i vicepresidenti della Sezione industriale.
Al Comitato di presidenza vengono inoltre aggiunti i seguenti compiti:

- provvedere all’accertamento, controllo e determinazione dei prezzi nell’ambito della Provincia in base alle direttive degli organi corporativi centrali;
- occuparsi, d’intesa con le associazioni professionali, della regolare e sollecita stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- pronunciarsi sui licenziamenti dei lavoratori che occupano cariche sindacali.
In seno ai consigli potranno inoltre essere costituite con decreto prefettizio, commissioni corporative per la trattazione di singoli problemi, composte membri del Consiglio generale, da un rappresentante del Pnf nominato dal prefetto su proposta del segretario federale, e da esperti appartenenti alle categorie interessate.
Con  r.d. 10 giu. 1937, n. 2727  , i Consigli vengono ripartiti in quattro classi e modifiche relative al trattamento giuridico ed economico del personale vengono apportate con  r.d.l. 2 mag. 1938, n. 768  .
La  l. 13 nov. 1940, n. 1767  , prevede l’istituzione di laboratori chimici merceologici su approvazione del Ministero delle corporazioni. I laboratori compiono accertamenti tecnici ed analisi relative a materie disciplinate dalle leggi e regolamenti la cui applicazione spetta ai Consigli. Sono autorizzati ad eseguire accertamenti su richiesta e a spesa di enti e di privati, rilasciando certificati.
Ulteriori modifiche riguardanti la gestione del bilancio e i termini dell’esercizio finanziario vengono apportate dalla  l. 26 ott. 1940, n. 1769  , mentre con  l. 18 apr. 1941, n. 620  , viene prevista l’inclusione della fiduciaria dei fasci femminili nel Comitato di presidenza dei consigli provinciali delle corporazioni.
Il  r.d. 31 ott. 1941, n. 1418  , determina la misura dell’imposta dovuta ai Consigli provinciali delle corporazioni allegando l’elenco di tutti i consigli. L’imposta non è altro che la vecchia imposta camerale applicata dalle soppresse camere di commercio assorbite dai Consigli.
Il  r.d. 11 lug. 1941, n. 971  , approva le tariffe dei diritti di segreteria dei Consigli provinciali delle corporazioni, uniformandole e distinguendole in base alle quattro classi in cui i Consigli erano stati suddivisi con il r.d. 10 giu. 1937, n. 2727.
Il  r.d. 7 dic. 1942, n. 1810  , approva la nuova tabella della ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni del Regno in quattro classi.
Il  r.d.l. 27 gen. 1944, n. 23  , emanato dal Governo di Salò, detta disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell’economia e scioglie gli organi amministrativi dei Consigli demandando ai prefetti le relative attribuzioni.
Dopo il ritorno del Governo legittimo a Roma, il  d. lgs. lgt. 21 set. 1944, n. 315  , comporta la soppressione dei Consigli e Uffici provinciali dell’economia e l'istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell’industria.
I Consigli e gli Uffici provinciali dell’economia sono soppressi. In ogni capoluogo di provincia è ricostituita una Camera di commercio industria e agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali e agricoli della provincia ed esercita le funzioni e i poteri demandati dalla legge, sinora attribuiti ai Consigli dell’economia. La Camera è ente di diritto pubblico e ad essa è devoluto il patrimonio del disciolto Consiglio provinciale. In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell’industria e commercio, un Ufficio provinciale del commercio e dell’industria che cura l’esecuzione di atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi. Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell’industria e del commercio sono a carico dei bilanci delle Camere di commercio.

fonti normative

legge 15 luglio 1908, n. 392 - provvedimento di regolamentazione
legge 21 giugno 1925, n. 1162 - provvedimento di regolamentazione
l. 3 aprile 1926, n. 563 - provvedimento di regolamentazione
l. 18 aprile 1926, n. 731 - istituzione dei consigli provinciali dell’economia
r.d.l. 16 giugno 1927, n. 1071 - Uffici e Consigli provinciali dell’economia
r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2578 - disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli uffici provinciali dell’economia
r.d. 26 maggio 1928, n. 1104 - norme transitorie sui Consigli e gli uffici provinciali dell’economia
l. 3 gennaio 1929, n. 16 - disposizioni integrative sui consigli ed uffici provinciali dell’economia
l. 18 giugno 1931, n. 875 - composizione e attribuzioni dei consigli provinciali dell’economia corporativa
r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 - approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economia corporativa
r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2401 - provvedimento di organizzazione
r.d.l. 11 giu 1936, n. 1262 - provvedimento di organizzazione
r.d.l. 3 settembre 1936, n. 1900 - modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli uffici provinciali dell’economia corporativa
r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 235 - provvedimento di organizzazione
r.d. 25 gennaio 1937, n. 1208 - provvedimento di approvazione dei ruoli organici
r.d.l. 28 aprile 1937, n. 524 - provvedimento di organizzazione
l. 3 giugno 1937, n. 100 - provvedimento di conversione in legge del r.d.l. 3 set. 1936, n. 1900
r.d. 10 giugno 1937, n. 2727 - classificazione dei Consigli provinciali delle corporazioni
l. 26 ottobre 1940, n. 1769 - provvedimento relativo alla gestione del bilancio
l. 13 novembre 1940, n. 1767 - istituzione della competenza dei laboratori chimici merceologici dei consigli provinciali delle corporazioni
l. 18 aprile 1941, n. 620 - inclusione della fiduciaria dei fasci femminili nel Comitato di presidenza dei consigli provinciali delle corporazioni
r.d. 11 luglio 1941, n. 971 - provvedimento relativo ai diritti di segreteria dei Consigli provinciali delle corporazioni
r.d. 31 ottobre 1941, n. 1418 - provvedimento relativo all'imposta dovuta ai Consigli provinciali delle corporazioni
r.d. 7 dicembre 1942, n. 1810 - provvedimento relativo alla ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni
r.d.l. 27 gennaio 1944, n. 23 - disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell’economia
d. lgs. lgt. 21 settembre 1944, n. 315 - soppressione dei Consigli e uffici provinciali dell’economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell’industria
profilo istituzionale collegato
Camera di commercio
Consiglio agrario provinciale
Ufficio provinciale dell’industria e del commercio (Upic) (1944-1966) poi Ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato (Upica) (1966-1998)
soggetto produttore collegato
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Bari
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Bologna
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Cosenza
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Ferrara
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Ferrara
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di La Spezia
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Lecco
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Macerata
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Pesaro
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Reggio nell'Emilia
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Siena
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Trieste
Consiglio provinciale dell’economia corporativa di Vercelli
Consiglio provinciale dell’economia di Bari
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curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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