raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Organi giudiziari (ordinari e straordinari)
Corte di appello (1861-)
datazione
1861 -
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Con  l. 13 nov. 1859, n. 3781  , viene approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determina altresì le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione.
Il  r.d. 6 dic. 1865, n. 2626  , sull’ordinamento giudiziario, tratta della Corte di appello agli articoli 64-72.
La circoscrizione territoriale della Corte di appello è il distretto, che la legge designa con apposita tabella. Le Corti di appello sono divise in sezioni, e il primo presidente presiede alla prima sezione; le altre saranno presiedute da un presidente di sezione. I giudici di Corte di appello hanno il grado di consiglieri.
Le Corti di appello giudicano in materia civile:

- le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili e correzionali e di commercio, o dagli arbitri;
- gli affari di volontaria giurisdizione;
in materia penale:

- gli appelli delle sentenze proferite dai tribunali civili e correzionali;
- i casi di sottoposizione ad accusa spettanti alla cognizione delle corti di assise.
Le corti di appello giudicano col numero di 5 votanti in materia civile, di quattro in materia correzionale.
All’interno della Corte di appello ha sede la sezione di accusa, i cui compiti sono:

- chiudere l’istruttoria dei processi di competenza delle corti di assise;
- giudicare in via di opposizione o di appello delle ordinanze del giudice istruttore o della Camera di consiglio;
- di decidere riguardo ad estradizioni, amnistie, riabilitazione, liberazione condizionale.
La sezione di accusa è composta di 5 membri e giudica col numero di tre votanti. I presidenti e i consiglieri di ciascuna sezione vengono designati ogni anno con decreto reale.
Presso la Corte di appello la funzione di pubblico ministero è esercitata da un procuratore generale. Presso ogni corte di appello vi è una cancelleria.
Il  r.d. 14 dic. 1865, n. 2641  , con il quale è approvato il regolamento generale giudiziario per l’esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della legge sull’ordinamento giudiziario, prescrive che i cancellieri delle Corti di appello tengano i seguenti registri, in parte comuni a quelli dei tribunali civili:

- «registro dei provvedimenti d'istruzione dati dal presidente e dai giudici delegati;
- registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al presidente o al giudice e al pubblico ministero;
- registro in cui verranno inseriti gli originali delle sentenze dopo la loro pubblicazione;
- registro degli originali delle sentenze di deliberamento e degli atti soggetti alla tassa di registro, con la debita rubrica;
- registro dei processi verbali degli esami dei testimoni, degli atti di giuramento delle parti e dei periti e le loro relazioni, i processi verbali di verifica di scritture e accertamenti della falsità di documenti, i processi verbali di visita sul luogo e tutti gli altri atti di cancelleria spettanti all’istruzione delle cause per i quali non siano prescritti speciali registri;
- registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali (art. 561 codice di procedura);
- il registro dei provvedimenti del presidente in materie di sua speciale competenza ai termini del codice civile;
- il registro dei provvedimenti su ricorso (art. 50 codice di procedura) e relativa rubrica;
- il registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi;
- il registro delle delegazioni fatte a ciascun giudice;
- il registro delle deliberazioni prese in assemblea generale;
- il registro degli atti di giuramento di pubblici funzionari, avvocati, procuratori e altri;
- registro delle circolari indirizzate alla corte;
- registro delle circolari diramate dal Presidente;
- registro della corrispondenza con le autorità superiori, in ordine cronologico;
- registro della corrispondenza del presidente con autorità e dicasteri;
- registro intitolato “Materie e provvedimenti diversi”.
Per quanto riguarda gli affari penali, i cancellieri devono tenere i seguenti registri:

- registro degli atti di procedura penale trasmessi dal pubblico ministero;
- registro dei corpi di reato;
- registro delle notifiche di sentenze e ordinanze della sezione d’accusa, della camera di consiglio e del giudice istruttore;
- registro delle domande di estratti o di copie di sentenze e di altri atti;
- registro generale della sezione d’accusa;
- registro d’inserzione delle sentenze della sezione d’accusa;
- registro dei processi in appello delle sentenze dei tribunali;
- registro dei processi verbali delle udienze d’appello;
- registro delle sentenze d’appello;
- registro dei ricorsi in cassazione dalle sentenze delle sezioni d’accusa e da quelle di appello correzionale».
L’art. 346 sancisce che, negli affari penali, «gli atti delle procedure terminate con sentenza, sia della sezione d’accusa, sia della corte di assise o di appello sono rimandati, con una copia della sentenza medesima, alla cancelleria del tribunale in cui ebbe luogo l’istruzione».
La  l. 14 lug. 1907, n. 511  , che modifica l’ordinamento giudiziario, istituisce presso le corti di appello un Consiglio giudiziario composto dal presidente, due consiglieri e il procuratore generale. Compito del consiglio è quello di valutare, ai fini delle promozioni, il grado di merito e di condotta dei giudici.
La legge abolisce l’assemblea generale per l’inaugurazione dell’anno giuridico nelle sezioni distaccate delle corti di appello.
La  l. 19 dic. 1912, n. 1311  , che modifica l’ordinamento giudiziario, afferma che la Corte di appello giudica con l’intervento di tre votanti e che, con decreti reali, potrà essere aumentato il numero delle sezioni.
Il Codice di procedura penale approvato con  r.d. 27 feb. 1913, n. 127  , detta le norme sull’appello al Titolo III, Capo I. L’art. 491 afferma che «nel giudizio di appello si osservano le norme del giudizio di primo grado, avanti il tribunale, anche relativamente alla pubblicità e alla polizia dell’udienza e alla direzione della discussione, in quanto siano applicabili e non sia diversamente stabilito».
Il  r.d. 14 dic. 1921, n. 1978  , sull’ordinamento giudiziario, stabilisce che vi sarà una Corte di appello nei comuni designati da apposita tabella e Sezioni autonome di corte di appello nei comuni designati nella medesima tabella. Competenze della corte sono: in materia civile, le cause giudicate in prima istanza dai tribunali e dagli arbitri nei limiti della competenza di detti tribunali e gli affari di volontaria giurisdizione; in materia penale, gli appelli delle sentenze dei tribunali e gli altri affari attribuiti dalla procedura penale.
Le sezioni autonome hanno le medesime competenze e dipendono dalle corti di appello unicamente agli effetti disciplinari.
Le corti giudicano con il numero di 5 votanti nelle cause civili e di quattro nelle cause penali.
In ogni corte vi è una sezione d’accusa per l’esercizio delle funzioni stabilite dal codice di procedura penale. La sezione è composta di 5 membri e un presidente, oltre che di supplenti.
E' confermato presso ogni corte di appello il Consiglio giudiziario che delibera sulla promovibilità dei magistrati in base al merito; è composto dal primo presidente, dal procuratore generale e due consiglieri. Presso le sezioni distaccate autonome, da un presidente di sezione, dall’avvocato generale e due consiglieri.
Negli anni Venti diverse leggi modificano la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari, e vengono pubblicate le tabelle relative ai mutamenti.
Il  r.d. 24 mar. 1923, n. 601  , art. 2, afferma che «il numero e la sede delle Corti di appello e sezioni dei tribunali e delle preture del Regno sono determinati nella tabella annessa al decreto». Il  r.d. 24 mar. 1923, n. 602  , stabilisce i termini entro i quali entrerà in vigore la nuova circoscrizione giudiziaria: dal 1° luglio 1923 sono soppresse le corti e gli altri uffici giudiziari non compresi nella nuova tabella mentre gli uffici di nuova istituzione cominceranno a funzionare dal 1° ottobre 1923.
Il  r.d. 15 lug. 1923, n. 1562  , detta modalità e termini per la trasmissione degli archivi delle cancellerie e norme relative al trasferimento e al servizio dei casellari giudiziari, in attuazione della nuova circoscrizione: stabilisce che gli uffici giudiziari soppressi continueranno a conservare dopo il 30 giugno 1923 atti, fascicoli, volumi, registri, corpi di reato in genere tutto il materiale archivistico proprio. Per quanto riguarda gli atti in corso di trattazione, questi verranno trasmessi entro il 1° ottobre 1923 alle magistrature competenti secondo la nuova circoscrizione. Esaurito l’invio degli affari in corso di trattazione, gli uffici giudiziari cessati cureranno il definitivo riordinamento di tutto il materiale archivistico rimasto e provvederanno all’invio in blocco all’ufficio giudiziario al quale è stato aggregato il comune capoluogo dell’ufficio cessato: «Tale archivio formerà parte integrante e subirà il trattamento dell’archivio dell’ufficio ricevente, ma sarà conservato a parte, come un’entità distinta». L’archivio delle Corti di cassazione soppresse rimarrà provvisoriamente nei locali demaniali ove si trova, «qualora non sia diversamente disposto con successivi provvedimenti». La custodia e il relativo servizio saranno assunti entro il 28 febbraio 1924 dalla cancelleria della locale Corte di appello, che subentra in tutte le attribuzioni delle cancellerie delle soppresse Corti di cassazione per quanto attiene al materiale d’archivio.
Con  r.d. 30 dic. 1923, n. 2786  , è approvato il testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, che riconferma la circoscrizione giudiziaria approvata dal  r.d. 24 mar. 1923, n. 601  e la tabella sulla ripartizione del personale approvata con  r.d. 3 mag. 1923, n. 1165  .
Il decreto conferma con ulteriori specifiche le competenze della Corte di appello: in materia civile tratta le cause giudicate dai Tribunali civili e penali e dagli arbitri, e gli affari di volontaria giurisdizione. In materia penale si occupa: degli appelli alle sentenze dei tribunali civili e penali; del giudizio di accusa e della chiusura dell’istruzione; degli altri casi loro deferiti dalle leggi di procedura penale.
Il numero dei votanti è sempre di 5 nelle cause civili e di quattro in quelle penali. Anche la sezione d’accusa giudica con il numero di 5 membri e il decreto riafferma la possibilità di istituire più sezioni in caso di necessità.
Come i tribunali, anche le corti si riuniscono in assemblea generale per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno, o per dare pareri al Governo in merito a disegni di legge o materie di pubblico interesse.
La Corte si riunisce in assemblea generale all’inizio dell’anno per la relazione sull’operato dell’ufficio. Presso ogni Corte di appello permane il Consiglio giudiziario per le valutazione in merito alla carriera dei magistrati e alle loro promozioni (art. 150).
La giurisdizione disciplinare sugli uditori, giudici aggiunti e giudici compete invece al Consiglio disciplinare costituito anch’esso presso la Corte di appello del distretto in cui il magistrato operava.
Numerose sono le modifiche alla circoscrizione giudiziaria, con pubblicazioni delle variazioni alle tabelle A e B annesse al r.d. 24 mar. 1923, n. 601, relative al numero e alle sedi di corti di appello, tribunali e preture: r.d. 28 giu. 1923, n. 1361; r.d. 31 mag. 1928, n. 320; r.d. 23 ott. 1930, n. 1427; r.d.l. 17 lug. 1931, n. 953; r.d. 22 feb. 1932, n. 243; r.d. 28 set. 1933, n. 1282.
Con  l. 3 apr. 1926, n. 563  , è approvata la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; viene attuato il riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro; al Capo II viene istituita la Magistratura del lavoro per regolare le controversie del lavoro sia che vertano sull'osservanza dei patti e altre norme esistenti, sia che vertano sulle determinazioni di nuove condizioni di lavoro.
Tutte le controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come Magistrature del lavoro.
Per quanto riguarda le controversie relative all’impiego privato resta ferma la competenza dei probiviri e delle commissioni arbitrali provinciali; l’appello contro le loro decisioni è comunque devoluto alla Corte di appello.
Presso la Corte è istituita una speciale Sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte di appello, affiancati di volta in volta da due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro. A tal fine viene formato un albo di esperti, soggetto a revisione ogni biennio.
Le decisioni della Corte di appello funzionante come Magistratura del lavoro sono emesse dopo le conclusioni orali del pubblico ministero. Le decisioni possono essere impugnate col ricorso per cassazione.
L’azione per le controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute.
Il  r.d. 1° lug. 1926, n. 1130  , approva le norme per l’attuazione della l. 3 apr. 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; detta le norme procedurali relative alla formazione dell’albo degli esperti e al procedimento; specifica inoltre che le sentenze della Magistratura del lavoro sono soggette a revocazione, revisione e cassazione.
Il  r.d. 16 giu. 1932, n. 901  , approva il regolamento di procedura innanzi al Collegio istituito presso la Corte di appello di Roma, per i giudizi circa l’indennità di espropriazione in dipendenza del piano regolatore di Roma. In questo caso si tratta di una competenza specifica della Corte di appello di Roma, presso la quale è istituito un collegio specializzato (  r.d.l. 6 lug. 1931, n. 981  ), concernente l’approvazione del piano regolatore di Roma. Il decreto 901/1932 ne regolamenta la procedura.
In seguito all’approvazione del nuovo Codice di procedura penale del 1930, le nuove norme vengono recepite nelle successive leggi sull’ordinamento giudiziario.
Il  r.d. 30 gen. 1941, n. 12  , che approva l'ordinamento giudiziario, introduce modifiche significative per quanto riguarda la Corte di appello. La tabella A annessa al decreto indica i capoluoghi dei distretti sede di Corte di appello, indicando per ciascun distretto i tribunali.
Il collegio giudicante si amplia a cinque magistrati, anche per la sezione istruttoria.
Sono previste Sezioni distaccate di corti di appello (tabella A annessa al decreto), che giudicano, come la corte, col numero invariabile di cinque votanti.
La Corte di appello esercita, in base all'art. 53, la sua giurisdizione nelle cause di appello per le sentenze di primo grado pronunciate dai tribunali in materia civile e penale, e, come Corte di assise, nei reati attribuiti alla sua competenza dal Codice di procedura penale e da leggi speciali.
Sono previste sezioni specializzate: una speciale Sezione della Corte di appello funziona come Magistratura del lavoro, con le attribuzioni stabilite dal codice di procedura civile. Giudica con il numero invariabile di tre magistrati (un presidente di sezione e due esperti). Nei casi di controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri in sostituzione degli esperti.
Ulteriore Sezione della Corte di appello è la Sezione per i minorenni, che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e funziona anche come sezione istruttoria. La sezione giudica con l’intervento di un esperto che sostituisce uno dei magistrati ed ha il titolo di consigliere onorario della sezione. Uno dei magistrati della Sezione di corte di appello per i minorenni esercita le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza.
Altra Sezione introdotta dal decreto è quella del Tribunale regionale delle acque pubbliche . Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo del genio civile. La sezione giudica con numero di tre votanti.
Presso ogni Corte di appello è confermato il Consiglio giudiziario, composto dal primo presidente e dal procuratore generale del re, un presidente di sezione della corte, il presidente e il procuratore del re del tribunale locale.
Il  r.d. 18 dic. 1941, n. 1368  , che detta disposizioni per attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non determina modificazioni di rilievo sulla normativa, mentre il  r.d.l. 31 mag. 1946, n. 511  , che disciplina le guarentigie della magistratura, si occupa dei Consigli giudiziari. Afferma che presso ogni corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte, dal procuratore generale e da cinque membri. L’azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, dal pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare competente. Il pubblico ministero procede all’istruttoria del procedimento disciplinare.
Con  d.p.r 17 ott. 1950, n. 857  , vengono decretate nuove norme in merito ai registri di cancelleria:
«Art.17. Registri di cancelleria della Corte di appello.Il testo dell'art. 31 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dic. 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:_art. 31 (registri di cancelleria della corte di appello). - il cancelliere della Corte di appello deve tenere i registri previsti nei numeri da 1 a 10 e da 13 a 19 dell'articolo precedente. Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della Corte di appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 15 e 16 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale della repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro ».
La  l. 2 mar. 1963, n. 320  , che disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie, sopprime le sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, costituite presso i tribunali e le corti di appello e le competenze vengono devolute a nuove Sezioni specializzate. Queste saranno costituite da un collegio giudicante composto dal numero dei magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura o dal presidente della Corte di appello. A tale fine presso ogni Corte di appello viene istituito un albo speciale.
Il  d.p.r. 23 apr. 1963, n. 527  , che aumenta l'organico della magistratura, pubblica anche la tabella corrispondente.
Il  d.p.r. 31 dic. 1963, n. 2105  , modifica le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari e introduce variazioni relativamente alle preture, riportando le variazioni alle tabelle A, B e C annesse al  r.d. 30 gen. 1941, n. 12  (e successivamente modificate), riguardo al numero e alle sedi delle preture, nonché alla circoscrizione territoriale di tribunali, preture e corti di appello.
La  l. 8 ago. 1977, n. 532  , che reca provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario, introduce le seguenti modifiche al  r.d. 30 gen. 1941, n. 12  : il collegio giudicante della Corte di appello passa da 5 a tre votanti. La Sezione per i minorenni, giudica ora con l’intervento di due esperti, un uomo e una donna, ai quali si aggiungono i tre magistrati della sezione.
Con  d.p.r. 22 set. 1988, n. 449  , si adeguano le misure dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, vengono introdotte ulteriori modifiche.
L’art. 53 del  decreto 12/1941  , sulle funzioni e attribuzioni della Corte di appello, viene così modificato:
«La Corte di appello esercita:

- la giurisdizione nelle cause di appello nelle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale e dai pretori in materia penale;
- le funzioni ad essa deferite dal Codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi».
Per quanto riguarda le sezioni della Corte, la ripartizione in uffici giudicanti osserva una nuova procedura e viene determinata da tabelle.
L’art. 57 del  decreto 12/1941  sulla sezione istruttoria è abrogato. L’art. 58, comma primo, relativo alla Sezione per i minorenni è sostituito dal seguente:
«Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale dei minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della Corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni».
Nelle città capoluogo del distretto di Corte di appello ha sede anche il Tribunale dei minorenni e il Tribunale di sorveglianza. Nel distretto si trovano più Tribunali; in ogni circondario i Giudici di pace. Presso ogni Corte di appello opera la Procura generale della Repubblica.

fonti normative

l. 13 novembre 1859, n. 3781 - Nuovo ordinamento giudiziario
l. 6 dicembre 1865, n. 2626 - Ordinamento giudiziario del Regno
r.d. 14 dicembre 1865, n. 2641 - Regolamento generale giudiziario
l. 14 luglio 1907, n. 511 - Modifica dell’ordinamento giudiziario
l. 19 dicembre 1912, n. 1311 - Modifica dell’ordinamento giudiziario
r.d. 27 febbraio 1913, n. 127 - Approvazione del Codice di procedura penale
r.d. 14 dicembre 1921, n. 1978 - Ordinamento giudiziario
r.d. 24 marzo 1923, n. 601 - Provvedimento di organizzazione
r.d. 24 marzo 1923, n. 602 - Provvedimento relativo alla circoscrizione giudiziaria
r.d. 3 maggio 1923, n. 1165 - Approvazione di tabella sulla ripartizione del personale
r.d. 28 giugno 1923, n. 1361 - Modifica della circoscrizione giudiziaria
r.d. 15 luglio 1923, n. 1562 - Modalità e termini per la trasmissione degli archivi delle cancellerie e norme relative al trasferimento e al servizio dei casellari giudiziari, in attuazione della nuova circoscrizione
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786 - Testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura
l. 3 aprile 1926, n. 563 - Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro
r.d. 1 luglio 1926, n. 1130 - Norme per l’attuazione della legge 3 apr. 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro
r.d. 31 maggio 1928, n. 320 - Modifica della circoscrizione giudiziaria
r.d. 23 ottobre 1930, n. 1427 - Modifica della circoscrizione giudiziaria
r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981 - Istituzione di un collegio specializzato
r.d.l. 17 luglio 1931, n. 953 - Modifica della circoscrizione giudiziaria
r.d. 22 febbraio 1932, n. 243 - Modifica della circoscrizione giudiziaria
r.d. 16 giugno 1932, n. 901 - Approvazione del regolamento di procedura innanzi al collegio istituito presso la Corte di appello di Roma, per i giudizi circa l’indennità di espropriazione in dipendenza del piano regolatore di Roma
r.d. 28 settembre 1933, n. 1282 - Modifica della circoscrizione giudiziaria
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - Ordinamento giudiziario
r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Disposizioni per attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 - Regolamentazione dei Consigli giudiziari
d.p.r 17 ottobre 1950, n. 857 - Provvedimento relativo ai registri di cancelleria
l. 2 marzo 1963, n. 320 - Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie
d.p.r. 23 aprile 1963, n. 527 - Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari dei posti in aumento nel ruolo organico della Magistratura
d.p.r. 31 dicembre 1963, n. 2105 - Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari
l. 8 agosto 1977, n. 532 - Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario
d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449 - Norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
profilo istituzionale collegato
Procura generale del re (1865-1946) poi Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello (1946-1984) poi Procura generale presso la Corte di appello (1984-)
soggetto produttore collegato
Corte di appello delle Calabrie, Catanzaro
Corte di appello di Ancona
Corte di appello di Bari
Corte di appello di Bologna
Corte di appello di Cagliari
Corte di appello di Casale Monferrato
Corte di appello di Catania
Corte di appello di Firenze
Corte di appello di Genova
Corte di appello di L'Aquila
Corte di appello di Lecce
Corte di appello di Lucca
Corte di appello di Milano
Corte di appello di Napoli
Corte di appello di Palermo
Corte di appello di Parma
Corte di appello di Perugia
Corte di appello di Puglia
Corte di appello di Roma
Corte di appello di Torino
Corte di appello di Trieste
Corte di appello di Venezia
Sezione di corte di appello di Brescia
Sezione di corte di appello di Caltanissetta
Sezione di corte di appello di Macerata
Sezione di corte di appello di Messina
Sezione di corte di appello di Modena
Sezione di corte di appello di Potenza

curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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