raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Organi giudiziari (ordinari e straordinari)
Corte di cassazione (1861-1923)
datazione
1861 - 1923
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Con  l. 13 nov. 1859, n. 3781  , viene approvato nel regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determina altresì le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di cassazione.
Con  l. 18 dic. 1864, n. 2050  , viene decretato il trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino, da eseguirsi nell’anno 1865. La  l. 2 apr. 1865, n. 2215  , per l’unificazione legislativa del Regno d’Italia cita la Corte di cassazione all’articolo 5:
«La Corte di cassazione trasferita a Torino con la legge 18 dic. 1864, n. 2050, estenderà la sua giurisdizione alle province di Lombardia anche nelle materie civili. Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di cassazione di Firenze».
Con  r.d. 6 dic. 1865, n. 2626  , viene approvato il primo Ordinamento giudiziario del regno d’Italia, in base vengono recepite quattro Corti di cassazione, competenti in materia civile e penale, con sede a Torino, Firenze, Napoli e Palermo.
Il r.d. 6 dic. 1865, n. 2626, attribuisce alla Corte di cassazione il compito di mantenere l’esatta osservanza delle leggi. Funzione della Corte di cassazione è quella di conoscere:
- in materia civile e commerciale i ricorsi per annullamento delle sentenze pronunciate in appello
- in materia penale i casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in appello proferite da corti, tribunali e pretori e gli atti di istruzione che le abbiano precedute.
Composta da un primo presidente, presidente di sezione e consiglieri, si divide in una sezione civile e una penale, la cui formazione viene decisa ad ogni anno giudiziario con decreto reale. Il giudizio viene dato da sette membri per ciascuna sezione; nel caso delle sezioni unite, la votazione ha luogo in numero dispari, non minore di 15.
La  l. 2 apr. 1871, n. 151  , contiene disposizioni provvisorie concernenti la Corte di cassazione per la provincia di Roma: dal 1° aprile dell’anno in corso la Provincia romana viene sottoposta alla giurisdizione della Corte di cassazione di Firenze.
La  l. 12 dic. 1875, n. 2837  , istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma, una per gli affari civili e una per gli affari penali. Le sezioni giudicheranno dei ricorsi pendenti e di quelli contro le sentenze pronunciate nei distretti giudiziari delle corti di appello di Roma, Bologna, Ancona, Aquila e Cagliari. In particolare sono deferiti alle sezioni di Roma i ricorsi relativi agli affari seguenti:

- conflitti di giurisdizione tra autorità giudiziarie già dipendenti da diverse corti di cassazione, tra tribunali ordinari e tribunali speciali;
- azione civile contro collegi e funzionari dell’ordine giudiziario nei casi previsti dal codice di procedura civile, e i ricorsi per annullamento delle sentenze proferite nella stessa materia dalle corti d’appello;
- rimessione delle cause dall’una all’altra corte per motivi di sicurezza pubblica o legittima suspicione;
- procedimenti disciplinari attribuiti alla Corte di cassazione dalla legge sull’ordinamento giudiziario;
- ricorsi contro le sentenze pronunciate tra privati e l’Amministrazione dello Stato, impugnate per violazione o falsa applicazione (leggi su imposte e tasse dirette o indirette e leggi sulle corporazioni religiose e sulla liquidazione dell’asse ecclesiastico);
- contravvenzioni alle leggi precedenti;
- ricorsi in materia di elezioni politiche o amministrative.
Con  r.d. 23 dic. 1875, n. 2852  , si provvede all’organizzazione delle due sezioni di Roma.
Il Governo prevede anche la possibilità, in caso di bisogno, di istituire una sezione temporanea presso ciascuna delle due corti di cassazione di Napoli e Torino.
La  l. 31 mar. 1877, n. 3761  , sui conflitti di attribuzione, invoca la competenza della Corte di cassazione in qualunque caso di incompetenza dell’autorità giudiziaria. Appartiene esclusivamente alle sezioni di cassazione di Roma:

- giudicare sulla competenza dell’autorità giudiziaria ogni qual volta la pubblica amministrazione lo richieda;
- regolare la competenza tra l’attività giudiziaria e l’attività amministrativa;
- giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari e le altre giurisdizioni speciali;
- giudicare in grado di appello se sia competente l’autorità giudiziaria o l’autorità amministrativa.
Con  l. 6 dic. 1888, n. 5825  , viene deferita alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno, fino ad allora spettanti alle altre corti di cassazione, che vedono soppresse le proprie sezioni penali.
La prima sezione della corte di Roma giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni d’accusa e delle Corti di assise, dei conflitti di giurisdizione e di competenza della sezione penale e delle remissioni delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspicione; la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare, istanza in materia penale. Il termine a partire dal quale la legge entrerà in vigore sarà il 1 apr. 1889.
Con  r.d. 10 feb. 1889, n. 5929  , viene data attuazione al disposto della legge precedente e vengono impartite alcune norme di procedura.
La  l. 4 giu. 1903, n. 259  modifica l’articolo 2 della l. 6 dic. 1888, n. 5825, circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma. La prima sezione penale giudicherà anche dei ricorsi che impugnano sentenze delle corti di appello, dei tribunali e delle preture previste da leggi speciali; la seconda giudicherà su ogni altro ricorso in materia penale.
Con  r.d. 24 mar. 1923, n. 602  , contenente norme processuali per l’attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno, vengono soppresse le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino.
«Art. 24. I ricorsi per cassazione che sarebbero stati di competenza delle corti di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, se notificati dopo il 30 giugno 1923, saranno presentati alla cancelleria della Corte di cassazione di Roma…»
Con  r.d. 7 ott. 1923, n. 2089  , vengono emanate ulteriori disposizioni per la cessazione del funzionamento delle corti di cassazione soppresse. Le corti cesseranno di funzionare il 31 ottobre 1923 e i ricorsi ancora non decisi saranno trasmessi alla Corte di cassazione del Regno denominata Corte suprema di cassazione.

fonti normative

l. 13 novembre 1859, n. 3781 - Nuovo ordinamento giudiziario
l. 18 dicembre 1864, n. 2050 - Trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino
l. 2 aprile 1865, n. 2215 - Legge per l’unificazione legislativa del Regno d’Italia
r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626 - Ordinamento giudiziario
l. 2 aprile 1871, n. 151 - provvedimento di regolamentazione
l. 12 dicembre 1875, n. 2837 - Legge che istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma
r.d. 23 dicembre 1875, n. 2852 - provvedimento di organizzazione delle sezioni di Roma
l. 31 marzo 1877, n. 3761 - Sui conflitti di attribuzione
l. 6 dicembre 1888, n. 5825 - provvedimento di regolamentazione
r.d. 10 febbraio 1889, n. 5929 - provvedimento di regolamentazione
l. 4 giugno 1903, n. 259 - modifica l’articolo 2 della l. 6 dic. 1888, n. 5825, circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della corte di cassazione di Roma
r.d. 24 marzo 1923, n. 602 - Contenente norme processuali per l’attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno
r.d. 7 ottobre 1923, n. 2089 - Disposizioni per la cessazione del funzionamento delle corti di cassazione soppresse
soggetto produttore collegato
Corte di cassazione di Firenze
Corte di cassazione di Napoli
Corte di cassazione di Palermo
Corte di cassazione di Roma
Corte di cassazione di Torino

curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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