raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Organi giudiziari (ordinari e straordinari)
Procura del re (1865-1946)   poi
Procura della Repubblica presso il tribunale (1946-)
datazione
1865 -
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Procura del re (1865-1946)
Con  l. 13 nov. 1859, n. 3781  , viene approvato nel Regno di Sardegna il nuovo ordinamento giudiziario che determina altresì le circoscrizioni territoriali delle Corti di appello, dei Tribunali e dei Mandamenti. In base a tale legge la giustizia è amministrata dai Giudici di mandamento e di polizia, dai Tribunali di circondario, dalle Corti di appello, dalle Corti di assise, da una Corte di Cassazione. Presso ogni Tribunale e Corte è istituito un Ufficio del pubblico ministero.
Il  r.d. 6 dic. 1865, n. 2626  , relativo all’ordinamento giudiziario, definisce il pubblico ministero come il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria, posto sotto la direzione del Ministero della giustizia. La funzione di pubblico ministero è assolta presso la Corte di cassazione e le Corti di appello dal Procuratore generale, presso le Corti di assise dal Procuratore generale eventualmente sostituito da uno dei suoi avvocati generali, sostituti o sostituti aggiunti; presso i Tribunali civili e correzionali dal Procuratore del re; presso le Preture le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da aggiunti giudiziari, uditori, vice-giudici, delegati di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dal sindaco del comune, il vice sindaco, un membro del consiglio comunale o anche il segretario comunale.
I funzionari del pubblico ministero presso le corti e i tribunali sono scelti tra i membri delle corti, dei tribunali e fra i pretori; le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero sono distinte e parallele e, in via eccezionale, i funzionari del pubblico ministero possono essere trasferiti nella magistratura giudicante.
Il pubblico ministero:

- veglia sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica;
- promuove la repressione dei reati;
- fa eseguire i giudicati;
- ha potere di azione diretta per far eseguire e osservare le leggi di ordine pubblico e che interessino i diritti dello Stato;
- ha facoltà di parlare e concludere nelle pubbliche udienze, ogniqualvolta lo ritenga necessario;
- ha un’azione direttiva e una vigilanza sulla polizia giudiziaria e sovrintende alla polizia delle carceri e degli stabilimenti penali;
- ha il diritto di richiedere direttamente la forza armata.
Un ufficiale del pubblico ministero assiste a tutte le udienze delle corti e dei tribunali civili e correzionali ; può richiedere la convocazione di assemblee generali delle corti e dei tribunali con requisitoria motivata e ha il compito di inviare il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali al procuratore. Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.
Il procuratore generale della Corte di appello ha, insieme al primo presidente, il diritto di sorveglianza su tutti i cancellieri del distretto (congiuntamente al presidente della Corte) e su tutti gli uscieri.
Con  l. 28 nov. 1875, n. 2781  , vengono soppresse alcune attribuzioni del pubblico ministero preso le Corti di appello e i tribunali; viene stabilito che il pubblico ministero non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorché nelle cause matrimoniali e nei casi in cui a termini di legge, procede per via di azione; non è inoltre tenuto ad assistere alle udienze civili salvo nei casi in cui deve concludere. Viene dunque limitato il numero dei funzionari al fine di utilizzare quelli in esubero per riordinare gli Uffici del contenzioso finanziario.
La  l. 14 lug. 1907, n. 511  , modifica l’ordinamento giudiziario e pubblica la tabella A che riporta gradi, stipendi, categorie e numero dei magistrati; annuncia inoltre che con decreto reale verrà pubblicata la tabella del numero dei funzionari che dovranno essere addetti alle corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero e alle preture del Regno. La legge istituisce inoltre nei tribunali il Consiglio giudiziario, di cui fa parte, accanto al presidente e a due giudici, il procuratore del Re.
Nelle corti d’appello il Consiglio giudiziario è composto dal presidente, due consiglieri e il procuratore generale.
La legge unifica nella graduatoria le carriere della magistratura giudicante e del pubblico ministero. Hanno pari grado:

- giudici di tribunale e sostituti procuratori del Re;
- consiglieri d’appello e presidenti di tribunale e sostituti procuratori generali di appello e procuratori del re;
- consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione e i presidenti di sezione di Corte di appello;
- primi presidenti e i procuratori generali di Corte di appello, i presidenti di sezione e l’avvocato generale della Corte di cassazione;
- primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione.
Il  r.d. 8 dic. 1907, n. 773  , che approva le norme di attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 511, specifica tra l’altro che l’archivio del Consiglio giudiziario deve tenere:

- 1/A il registro degli stati personali dei magistrati secondo le norme degli articoli 70 e 71 del regolamento generale giudiziario;
- 2/A il registro delle deliberazioni del consiglio;
- 3/A il volume dei verbali del consiglio stesso;
- 4/A un fascicolo personale per ciascun magistrato.
Con  l. 19 dic. 1912, n. 1311  , che porta modificazioni all’ordinamento giudiziario, viene pubblicata la tabella relativa ai gradi, categorie, classi, stipendi e numero dei magistrati.
Il  r.d. 14 dic. 1921, n. 1978  , sull’ordinamento giudiziario, riformula le competenze del pubblico ministero agli articoli 73-90.
Ribadisce la sua funzione di rappresentante del potere esecutivo posto sotto la direzione del ministro della giustizia.
Il pubblico ministero esercita le sue funzioni presso:
- le Corti di cassazione, le Corti di appello e le Corti di assise, nel grado di procuratore generale;
- presso il Tribunali nel grado di procuratore del Re.
Sostituti del procuratore generale sono gli avvocati generali o i sostituti procuratori generali; ai procuratori del re sono addetti i sostituti procuratori del re.
Presso le preture le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da uditori, vice pretori, vice commissari di pubblica sicurezza, dal sindaco comunale o da un consigliere comunale. In mancanza di tali sostituti, presso le preture può rappresentare il pubblico ministero un avvocato, un notaio o un procuratore residente nel mandamento.
Attribuzioni del pubblico ministero sono le seguenti:
- veglia sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano piena capacità giuridica;
- promuove la repressione dei reati;
- fa eseguire i giudicati e ha azione diretta per far eseguire ed osservare l’ordine pubblico, sempre quando l’azione non sia attribuita ad altri pubblici ufficiali.
In materia penale il pubblico ministero procede per via di azione.
In materia civile dà il suo parere e procede per via di azione nei casi stabiliti dalla legge.
Presso le Corti di appello ed i Tribunali ha l’obbligo di concludere nelle cause matrimoniali; nelle altre cause civili ha facoltà di parlare e concludere ogniqualvolta lo ravvisi conveniente.
L’udienza non è legittima se un ufficiale del pubblico ministero non assiste a tutte le udienze penali delle corti d’appello e dei tribunali; così nelle cause civili, quando si tratti di cause in cui debba concludere, la sua assenza determina la illegittimità dell’udienza.
Presso la Corte di cassazione il pubblico ministero interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e assiste alle deliberazioni per le decisioni in camera di consiglio.
Presso le Corti di appello ed i Tribunali non può assistere alla votazione nelle cause civili e penali, ma deve intervenire nei casi di deliberazioni relative all’ordine e al servizio interno.
Il pubblico ministero promuove l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti in materia penale; nelle cause civili fa eseguire d’ufficio le sentenze che interessino l’ordine pubblico.
Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita un’azione direttiva e una superiore vigilanza sugli uffici del pubblico ministero del distretto e sulla polizia giudiziaria.
All’interno del circondario la direzione della polizia giudiziaria viene esercitata dal procuratore del Re.
Altra prerogativa del pubblico ministero è quella di sovrintendere alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali. Ha inoltre il diritto di richiedere direttamente la forza armata.
Il  r.d. 30 dic. 1923, n. 2786  , con cui viene approvato il testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, conferma le disposizioni precedenti e aggiunge (art. 95) che nella prima udienza del mese di gennaio il procuratore generale tiene una relazione sull’amministrazione della giustizia nel distretto, denuncia eventuali abusi e fa le requisitorie sulle quali la Corte deve deliberare. Promuove inoltre le azioni disciplinari per ordine del ministro della giustizia inviando la richiesta al presidente del Consiglio disciplinare.
In merito alla disciplina (art. 203), la sorveglianza viene attuata secondo queste modalità: il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha la sorveglianza dei membri del suo ufficio; i procuratori generali presso le Corti di appello hanno la sorveglianza su tutti gli ufficiali del distretto della corte; gli avvocati generali presso le sezioni distaccate hanno la sorveglianza degli ufficiali compresi nella circoscrizione della sezione. I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli ufficiali del pubblico ministero del loro circondario.
Il  r.d. 30 gen. 1941, n. 12  , sull’ordinamento giudiziario, eleva il prestigio del pubblico ministero e ne «adegua le funzioni al rango preminente assunto dalla funzione esecutiva nel clima politico attuale» (cfr. relazione Grandi). La legge conferma che la magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni.
Le funzioni del procuratore generale presso le sezioni distaccate delle Corti di appello sono svolte dall’avvocato generale.
E’ costituito un ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, alla dipendenza gerarchica del procuratore generale del re presso la Corte di appello.
Viene confermato l’ufficio del pubblico ministero nelle preture nei modi stabiliti dalle leggi precedenti.
Per quanto riguarda le attribuzioni, restano quelle elencate nelle leggi precedenti, anche se particolare accento viene posto sulla facoltà dell’applicazione delle misure di sicurezza e viene dato maggior risalto alle funzioni in merito all’ordine pubblico:
«Ha pure azione diretta per fare eseguire e osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessino i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita». (art. 73, ultimo capoverso)
Il pubblico ministero inizia ed esercita l’azione in materia penale; negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della Corte di assise, le attribuzioni del pubblico ministero spettano al procuratore generale del Re presso la Corte di appello; il pubblico ministero presso le corti d’appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro; ha facoltà di proporre ricorso per cassazione, impugnare per revocazione le sentenze civili e chiedere la revisione delle sentenze penali. Nel processo di esecuzione promuove l’esecuzione delle sentenze penali e fa eseguire d’ufficio quelle civili; ha facoltà di intervenire con richieste nella disciplina delle udienze; Interviene nei procedimenti di camera di consiglio, ma non può assistere alle deliberazioni. Partecipa invece alle deliberazioni relative all’ordine e servizio interno di corti e tribunali; interviene alle assemblee generali e il procuratore generale del re ha potestà di richiedere la convocazione dell’assemblea generale.
Nel distretto della Corte di appello il procuratore generale del re ha la direzione e la vigilanza della polizia giudiziaria, che deve eseguire i suoi ordini. Nella circoscrizione del tribunale , stesso potere ha il procuratore del Re. All’interno del mandamento la polizia giudiziaria deve eseguire gli ordini del pretore.
Il pubblico ministero esercita inoltre la vigilanza sugli istituti di prevenzione e di pena.
Per quanto riguarda il servizio interno, il procuratore generale del re presso la Corte di appello comunica al ministro una relazione generale sull’amministrazione della giustizia nei distretti; riferisce inoltre con una sua relazione alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.
Il Procuratore generale del re presso la Corte di appello fa parte del Consiglio giudiziario; presso il Tribunale ne fa parte il Procuratore del re.
La sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero è esercitata dal ministro di grazia e giustizia e a livello territoriale viene riconfermato il potere di sorveglianza sancito dalle leggi precedenti.
Con l’introduzione del Codice di procedura civile, approvato con  r.d. 28 ott. 1940, n. 1443  (poi modificato a scopo di coordinamento col Codice civile dal  r.d. 20 apr. 1942, n. 504  ) e con il  r.d. 18 dic. 1941, n. 1368  , che detta disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile, l’intervento del pubblico ministero viene allargato all’interno del processo. Egli può intervenire in ogni stato del giudizio:
«Art. 1. In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge».
Il  r.d.lgs. 31 mag. 1946, n. 511  , sulle guarentigie della magistratura, modifica l’art. 69 del r.d. 30 gen. 1941, n. 12, affermando che il pubblico ministero esercita le sue funzioni non più sotto la direzione ma sotto la vigilanza del Ministero per la grazia e giustizia.
Procura della Repubblica (dal 1946)
Con la proclamazione della Repubblica, il 2 giugno 1946, la denominazione della carica muta in Procuratore della Repubblica.
In base alla Costituzione i giudici sono soggetti soltanto alla legge; la magistratura è un ordine indipendente e i magistrati si distinguono per diversità di funzioni.
Compiti del pubblico ministero sono:

- obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112 della Costituzione);
- richiede l'approvazione della legge e impone l'osservanza;
- tutelare i diritti della Stato e l'ordine pubblico in relazione alla materia di competenza;
- dare esecuzione alle sentenze di condanna.
In alcuni casi indicati dalla legge può promuovere in sede civile l'azione che spetta al privato (per esempio interdizione, opposizione al matrimonio, ecc.).
In particolare il Procuratore della Repubblica rappresenta l'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale. Promuove ed esercita l'azione penale; scolge le attività di indagine preliminare servendosi della polizia giudiziaria e, al termine, chiede al giudice il rinvio a giudizio, l'archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere.
La  l. 14 ott. 1974, n. 497  , detta nuove norme contro la criminalità e attribuisce al Procuratore della Repubblica la facoltà di procedere in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini.
Nel  1984  , con  l. 31 lug. n. 400  , vengono dettate nuove norme sulla competenze penale e sull'appello contro le sentenze del Pretore.
Il  d.p.r. 22 set. 1988, n. 449  , adegua l’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, introducendo alcune modifiche rispetto all’ordinamento del 1941. L’articolo 1 stabilisce che:
«Presso la Corte suprema di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, i Tribunali per i minorenni e le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario, è costituito l’ufficio di pubblico ministero»
laddove nel testo del 1941, la funzione di pubblico ministero nelle preture era svolta da uditori, vice pretori, funzionari di pubblica sicurezza etc.
Sulla costituzione del pubblico ministero, l’articolo 70 del r.d. 10 gen. 1941 è così sostituito:
«Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le Corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari, dai procuratori della repubblica presso le Preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale.
Presso le sezioni distaccate di Corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale.
I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni loro attribuite dal codice di procedura penale.
Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria.
E’ abrogato invece l’articolo del r.d. 30 gennaio 1941 sulla vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena».
L’art. 40 recita:
«sono istituiti gli uffici della Procura della Repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario».
Riguardo ai poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti, viene sostituito l’art. 16 del r.d.l. 31 mag. 1946, n. 511:
«Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima. Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale e delle procure del Regno del distretto, nonché delle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure del Regno comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni. L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione. Il procuratore del Regno esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del circondario con il seguente articolo 30: Il procuratore generale presso la Corte d’appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali dei minorenni e delle procure della repubblica presso le preture del distretto, nonché sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni».

fonti normative

l. 13 novembre 1859, n. 3781 - Nuovo ordinamento giudiziario
r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626 - Sull’ordinamento giudiziario
l. 28 novembre 1875, n. 2781 - Legge relativa alla soppressione di alcune attribuzioni del pubblico ministero presso le corti d’appello ed i tribunali, ed al riordinamento degli uffizi del contenzioso finanziario
l. 14 luglio 1907, n. 511 - Che modifica l’ordinamento giudiziario
r.d. 8 dicembre 1907, n. 773 - Che approva le norme di attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 511, sull’ordinamento giudiziario, e le disposizioni transitorie relative alla legge stessa
l. 19 dicembre 1912, n. 1311 - Che porta modificazioni all’ordinamento giudiziario
r.d. 14 dicembre 1921, n. 1978 - Sull’ordinamento giudiziario
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2786 - Testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura
r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443 - provvedimento di approvazione del codice di procedura civile
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - Sull’ordinamento giudiziario
r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Disposizioni per attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
r.d. 20 aprile 1942, n. 504 - provvedimento di modifica del codice di procedura civile
r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 - Sulle guarentigie della magistratura
l. 14 ottobre 1974, n. 497 - Nuove norme contro la criminalità
l. 31 luglio 1984, n. 400 - Nuove norme sulla competenza penale e sull’appello contro la sentenza del pretore
d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449 - Approvazione delle norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni
profilo istituzionale collegato
Procura generale del re (1865-1946) poi Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello (1946-1984) poi Procura generale presso la Corte di appello (1984-)
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curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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