raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Leva
Ufficio di leva
datazione
1862-2005
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
1862-1923
La normativa italiana sulla leva militare si riallaccia alla l. 20 marzo 1854, n. 1676, del Regno di Sardegna, estesa ai territori annessi con l. 30 giu. 1860, n. 4140. La prima legge italiana è del  13 lug. 1862, n. 696  , e ripropone nelle linee essenziali la precedente normativa sabauda. Ovviamente, poiché le date relative alla leva si riferiscono alla classe e dunque agli anni di nascita dei richiamati, la documentazione italiana include precedenti che si riferiscono alla normativa sulla leva del rispettivo Stato preunitario e, successivamente risulterà sempre, a seguito dei nuovi ordinamenti, una sfasatura tra le norme approvate e le situazioni riferite alle classi di leva.
Pur trattandosi di compiti sostanzialmente omogenei, la normativa è soggetta a numerose modifiche nel corso degli anni. La legge del 1862 subisce alcune modifiche nello stesso anno, nel 1871 e nel 1875. Il primo testo unico sul reclutamento dell’Esercito è del 1876, cui ne seguono altri nel 1882, nel 1888 e nel 1911, ognuno seguito dal regolamento di esecuzione.
Le circoscrizioni territoriali dell’epoca prevedono una articolazione in province, circondari, mandamenti e comuni. All’attuazione dei compiti relativi alla leva, reclutamento e avviamento alle forze armate delle persone soggette agli obblighi del servizio militare, concorrono diversi uffici: Ufficio comunale di leva, Ufficio di leva e Consiglio di leva. L’Ufficio di leva e il Consiglio di leva dipendono formalmente dal Ministero della guerra che, a livello territoriale, è rappresentato dal prefetto.
In base alla normativa, il contingente da arruolare per ciascun circondario è ripartito tra i mandamenti. Sulla scorta della documentazione di stato civile l’Ufficio comunale di leva predispone ogni anno le “liste di leva” che, dopo alcune verifiche, vengono trasmesse al Consiglio di leva.
I   Consigli di leva  , articolati su base circondariale, trattano la materia fino all’arruolamento, agendo anche a livello dei mandamenti compresi nel circondario, in quanto è richiesto un certo contingente di uomini per mandamento. Il Consiglio di leva ha sede presso la rispettiva Prefettura o Sottoprefettura ed è presieduto dal prefetto o dal sottoprefetto, in rappresentanza del ministro della guerra; lo compongono inoltre due consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale e due ufficiali dell’Esercito nominati dal Ministero della guerra; partecipano alle sedute, con voto consultivo, un capitano dei Carabinieri e il Commissario di leva cui poi si aggiunge un ufficiale medico, in alcuni casi due, come perito sanitario o, in caso di impossibilità, un medico nominato dal prefetto o dal sottoprefetto. Spetta al Consiglio di leva il trattamento di ogni questione attinente alla leva, fatta salva la competenza del tribunale, sostanzialmente relativa a questioni di stato civile. Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso ricorso al ministro della guerra.
Effettuate dal Consiglio di leva tutte le verifiche e correzioni delle liste inviate dai comuni di ogni mandamento del circondario, si procede alla compilazione delle “liste di estrazione” presso ogni capoluogo di mandamento, ove opera il Commissario di leva che fa un primo esame degli iscritti. Dopo ulteriori verifiche del Consiglio di leva, le “liste di estrazione” diventano definitive con la formale dichiarazione di arruolamento, rivedibilità, riforma, renitenza: in base al criterio di estrazione veniva individuato il contingente, cioè la quantità di uomini richiesta per mandamento, di prima categoria che poteva essere immediatamente inviato alle armi; gli altri, anche se idonei erano inclusi nella seconda categoria, mentre nella terza categoria erano inclusi quanti rientrassero nelle condizioni previste dalla legge per essere inviati al congedo. Ciò in quanto il numero dei richiamati idonei al servizio militare era superiore al contingente stabilito. Il congedo definitivo si ottiene con il raggiungimento dell’età massima prevista dalla legge. Con il testo unico del 1911 cessa il sistema delle liste di estrazione per le classi successive al 1891, rendendo di fatto irrilevante la distinzione delle liste per mandamenti.
L’   Ufficio di leva  , anch’esso articolato a livello circondariale, è costituito da un Commissario di leva (due nei comuni con più di 250.000 abitanti), funzionario di nomina prefettizia che fruisce delle strutture prefettizie, ma dispone di un proprio protocollo e archivio, oltreché di quanto necessario per l’esame fisico dei giovani. Il prefetto, o il sottoprefetto, affida al Commissario di leva tutte le incombenze organizzative e amministrative attinenti alla leva. Il Commissario di leva risponde anche contabilmente al prefetto, che esercita la vigilanza, ma è sottoposto a rendiconto e ispezione del Ministero della guerra. In considerazione della rappresentanza del governo in sede locale del prefetto, l’Ufficio di leva appare analogo ad altri uffici della Prefettura, ma dipende dal Ministero della guerra, pur essendo retto e vigilato da autorità civili. Il provvedimento del 1885 detta disposizioni puntuali sulla tenuta dei documenti nell’Ufficio di leva e sulle responsabilità in merito del Commissario di leva. Ancora nel testo unico del 1911 risulta che per le province venete e per Mantova il distretto amministrativo della leva è il mandamento.
1923-1948
Durante il fascismo il Consiglio di leva e l’Ufficio di leva vengono articolati su base provinciale, mantenendo le loro funzioni, ma in base all’ordinamento approvato con  r.d. 27 maggio 1923, n. 1309  , il prefetto perde ogni competenza in materia. In base a tale provvedimento il Consiglio di leva e l’Ufficio di leva di Ancona hanno competenza anche per la provincia di Zara.
Il Consiglio di leva è presieduto dal presidente del Tribunale e, in base a  r.d. 30 dicembre 1923, n. 2985  , risulta composto dal presidente del Tribunale, da un consigliere provinciale e da un ufficiale, cui si aggiunge con provvedimento 1437/1927 il Commissario di leva, con funzioni di segretario, e – solo se richiesto - il sindaco, con voto consultivo; del Consiglio di leva fa parte anche un medico militare e, ove non sia possibile, un medico civile. Il consigliere provinciale è escluso dal Consiglio di leva con il testo unico del 1932, mentre in base al testo unico del 1938 il presidente del Tribunale può essere sostituito, nel ruolo di presidente, dal Commissario di leva, risultando valide le decisioni anche alla presenza di due soli componenti.
Il Consiglio di leva, in base alle disposizioni del 1923, può nominare una o più Commissioni mobili di arruolamento per la visita degli iscritti alla leva composte dal magistrato preposto alla Pretura, da un ufficiale dell’Esercito e da un consigliere provinciale. Queste Commissioni cominciano a funzionare per la classe del 1904.
La massiccia riorganizzazione territoriale, che si completa con la soppressione delle Sottoprefetture e l’istituzione di un congruo numero di nuove province nel 1927, comporta mutamenti circa l’assegnazione di vari comuni nell’ambito delle nuove circoscrizioni provinciali, rispetto all’articolazione territoriale alla data cui risalgono le classi dei richiamati.
Vengono soppressi gli Uffici di leva a livello circondariale, cioè nelle Sottoprefetture, che dal 1917 cessano di esistere, e con circolare del Ministero della guerra, Direzione generale leva e truppe, Ufficio ispezioni del  30 ago. 1923, n. 519  , vengono date puntuali disposizioni per la salvaguardia dei rispettivi archivi. Per gli Uffici di leva, ora solo a livello provinciale, il Commissario di leva, capo dell’ufficio, viene nominato dal Ministero della guerra ed è inquadrato nel ruolo del personale civile, pur essendo scelto tra gli ufficiali in posizione ausiliaria. Il numero dei Commissari di leva aumenterà poi negli Uffici di leva in città con più di un milione di abitanti e potrà esservi assegnato anche un archivista. In base alle disposizioni del 1938, testo unico in materia di reclutamento, approvato con  r.d. 24 feb. 1938, n. 329  , le amministrazioni provinciali sono obbligate a fornire, nel capoluogo di provincia, i locali per la sede e per l’archivio dell’Ufficio di leva.
Il testo unico del 1927 non prevede più l’articolazione degli iscritti alla leva in tre categorie, ma istituisce la “categoria unica”, abolendo ogni residuo collegamento all’estrazione a sorte, e, pertanto, data lettura delle liste definitive il Consiglio di leva passa direttamente all’arruolamento. Le norme prevedono che per la leva all’estero sono competenti le rappresentanze diplomatiche e consolari.
In base al  r.d. 6 giu. 1940, n.1481  , relativo al reclutamento dell’Esercito vengono impartite precise direttive sulla conservazione o la distruzione dei documenti d’archivio degli Uffici di leva, dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva
1948-2005
L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana prevede all’art. 11 che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ne consegue la possibilità di partecipare a guerre solo per difesa del territorio nazionale o di partecipare in altri paesi a operazioni che mirino alla diffusione e conservazione della pace. All’art. 52, comma 2, la Costituzione stabilisce che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Non muta nella sostanza l’organizzazione della leva, affidata al Consiglio di leva e all’Ufficio di leva stabilita con il testo unico del 1938.
La composizione del Consiglio di leva muta nel 1964, assumendo un carattere tecnico-selettivo. Ne è presidente il Commissario di leva e ne fanno parte un ufficiale dell’Esercito, con qualifica di perito selettore, un ufficiale medico, anch’esso perito selettore, e un altro Commissario di leva o ufficiale con funzione di segretario senza diritto di voto. Per ogni comune interessato interviene il sindaco, senza diritto di voto. In base alle disposizioni del 1964,  d.p.r. 14 feb. 1964, n. 237  , che riguarda la leva e il reclutamento obbligatorio per Esercito, Marina e Aeronautica, sono indicati sia i Consigli di leva e gli Uffici di leva per l’Esercito sia i Consigli della leva di mare e gli Uffici della leva di mare delle Capitanerie di porto. I Consigli della leva di terra sono 34 con giurisdizione su uno o più Distretti militari. Nel 1975, con  l. 31 mar. 1975, n. 191  , al Commissario di leva e a due ufficiali selettori si aggiunge un ufficiale medico specializzato in psichiatria o psicologia, senza diritto di voto, mentre il diritto di voto viene attribuito al sindaco del comune interessato. La stessa legge del 1975 ha in allegato la tabella delle sedi dei Consigli di leva e degli Uffici di leva. Nel 1984 varia ancora la tabella relativa alle sedi e alla competenza territoriale dei Consigli di leva.
La  l. 31 gen. 1992, n. 64  , stabilisce all’art. 3 che il numero, le sedi e il territorio di competenza degli Uffici di leva e dei Consigli di leva per l’arruolamento nell’esercito e nell’aeronautica corrispondono, di norma, a quelli dei Distretti militari aventi funzioni di reclutamento. Ma, all’art. 5 che modifica l’art. 41 della precedente legge 191/1975, è previsto che il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva possono essere variati con decreto del ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio. Con  d.m. 21 gen. 1998, n. 64  , vengono indicate, nell’allegata tabella, 24 sedi per i Consigli di leva, che sono in realtà 25, in quanto per Roma ne sono previsti due.
La legge 64/1992 affida la direzione, il coordinamento e la vigilanza per gli Uffici di leva e i Consigli di leva alla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari che esercita le sue funzioni tramite i Comandi di leva, reclutamento e mobilitazione delle regioni militari territorialmente competenti. Tale direzione generale viene soppressa con  d.lgs. 6 ott. 2005, n. 216 
In base a  d.lgs. 27 giu. 2000, n. 214  , sono soppressi i Consigli di leva, gli Uffici di leva e i Gruppi selettori di ben nove città.
Nel 1972 era stata introdotta l’obiezione di coscienza che viene ulteriormente disciplinata nel 1998. Nel 1999 viene introdotto il servizio militare volontario femminile e la legge istitutiva del servizio militare professionale, approvata con provvedimento del  14 nov. 2000, n. 331  , prevede per il 2007 la sostituzione definitiva della leva obbligatoria con il servizio professionale su base volontaria; tuttavia, con provvedimento del 2004, la sospensione della leva obbligatoria viene anticipata al 1° gennaio 2005. Trattandosi di sospensione e non di soppressione della leva obbligatoria, i Consigli di leva e gli Uffici di leva rimangono in funzione, anche se progressivamente ne viene ridotto il numero, con ampliamento della competenza territoriale
Con  d.m. 22 ott. 2002, n. 274  , vengono rideterminate le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva per l’Esercito e per l’Aeronautica, nonché degli Uffici di leva per l’arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi. La tabella A con i Consigli di leva e gli Uffici di leva, pubblicata in allegato al decreto sostituisce quella stabilita con l. 31 gen. 1992, n. 64, modificata con d.m. 9 gen. 1995, n. 91, poi sostituita con d.m. 27 giu. 1996, n. 453, e successivamente con d.m. 21 gen. 1998, n. 64. In base al decreto 274/2002 i Consigli di leva e gli Uffici di leva sono in 14 sedi, Torino, Padova, Milano, Bologna, Cagliari, Firenze, Roma a e Roma B, Chieti (con altra sede distaccata ad Ancona), Caserta (con altra sede distaccata a Salerno), Napoli, Bari (con altra sede distaccata a Lecce), Catanzaro e Palermo. La tabella B stabilisce due sedi dei Consigli di leva per l’arruolamento nel Corpo equipaggi marittimi: uno a La Spezia, cui corrispondono Uffici di Leva a Genova, La Spezia, Livorno Roma, Trieste, Venezia, Ravenna ed Ancona; l’altro a Taranto, cui corrispondono Uffici di leva a Napoli, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Taranto, Bari, Manfredonia, Pescara, Messina, Catania, Porto Empedocle e Palermo.
A seguito del  d.lgs. 28 nov. 2005, n. 253  , si procede alla definitiva soppressione degli Uffici di leva e dei Consigli di leva: le relative funzioni cessano con la sospensione della leva. Le attività residuali assolte dagli organismi della leva sono attribuite ai Comandi militari dell’Esercito ovvero ad altri organismi, secondo gli ordinamenti di forza armata.

fonti normative

l. 13 luglio 1862, n. 696 - Autorizzazione al Governo del re per operare una leva militare sui nati nell’anno 1842 in tutte le province dello Stato
l. 24 agosto 1862, n. 767 - Modificazioni alla legge organica 20 marzo 1854, n. 1676, sul reclutamento dell’Esercito
l. 19 luglio 1871, n. 349 - Basi generali per l’organamento dell’Esercito
l. 7 giugno 1875, n. 2532 - Modifica delle leggi esistenti sul reclutamento dell’Esercito
r.d. 26 luglio 1876, n. 3260 - Testo unico delle leggi sul reclutamento dell’Esercito
r.d. 30 dicembre 1877, n. 4252 - Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell’Esercito
r.d. 17 agosto 1882, n. 956 - Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento dell’Esercito
r.d. 5 novembre 1885, n. 3535 - Appendice al regolamento del 30 dicembre 1977, n. 4252, per l’esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell’Esercito e gli elenchi delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare
r.d. 17 giugno 1886, n. 3968 - Approvazione di alcune modifiche al regolamento sul reclutamento del regio Esercito approvato con r.d. 5 novembre 1885, n. 3535
r.d. 6 agosto 1888, n. 5655 - Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito
r.d. 2 luglio 1890, n. 6952 - Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito del 6 agosto 1888, n. 5655, e gli elenchi delle infermità e delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare
r.d. 24 dicembre 1911, n. 1497 - Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito
r.d. 27 maggio 1923, n. 1309 - Riforma del servizio di leva del regio Esercito
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2985 - Modifiche al r.d. 27 maggio 1923, n. 1309, sulla riforma del servizio di leva
r.d. 5 agosto 1927, n. 1437 - Testo unico sul reclutamento del regio Esercito
r.d. 8 settembre 1932, n. 1332 - Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito
r.d. 24 febbraio 1938, n. 329 - Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio Esercito
r.d. 6 giugno 1940, 1481 - Parte prima del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento del regio Esercito approvato con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329
l. 14 ottobre 1940, 1539 - Aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio Esercito
l. 25 aprile 1957, n. 308 - Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva
l. 8 luglio 1961, n. 645 - Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva
l. 13 dicembre 1962, n. 1862 - delega al Governo
d.p.r. 14 febbraio 1964, n. 237 - Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica
l. 15 dicembre 1972, n. 772 - Norme per il riconoscimento per l’obiezione di coscienza
l. 31 maggio 1975, n. 191 - Nuove norme per il servizio di leva
d.p.r. 30 ottobre 1984, n. 913 - Sostituzione della tabella allegata alla l. 31 maggio 1975, n, n. 191, relativa alle sedi e alle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva
l. 24 dicembre 1986, n. 958 - Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
d.m. 27 novembre 1995, n. 587 - Rideterminazione delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli Uffici di leva per l’arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi
d.m. 16 gennaio 1997 - Riduzione della durata della leva e del servizio civile sostitutivo per il personale in servizio
l. 18 febbraio 1997, n. 25 - Riforma dei vertici
d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464 - Riforma strutturale delle Forze armate
d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 504 - Nuova organizzazione della leva
d.m. 21 gennaio 1998, n. 64 - Norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva per l’arruolamento nell’Esercito e nell’Aeronautica e per l’arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi
l. 8 luglio 1998, n. 230 - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
l. 20 ottobre 1999, n. 380 - Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile
d.p.r. 25 ottobre 1999, n. 556 - Regolamento di esecuzione della l. 18 febbraio 1997, n. 25
d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 - Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza
d.lgs. 27 giugno 2000, n. 214 - Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell’art. 9, comma 2, della l. 31 marzo 2000, n. 78
l. 14 novembre 2000, n. 331 - Norme per l’istituzione del servizio militare professionale
l. 6 marzo 2001, n. 64 - Istituzione del Servizio civile nazionale
d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 - Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della l. 14 novembre 2000, n. 331
l. 23 agosto 2004, n. 226 - Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
d.lgs. 28 novembre 2005, n. 253 - Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464 e successive modifiche recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell’art. 2, comma 1, della l. 27 luglio 2004, n. 186
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