raccoglitore

soggetto produttore
tipo di ente: Uffici locali e provinciali di Roma
Tribunale del senatore o di Campidoglio, Roma
contesto storico istituzionale
STATO DELLA CHIESA (SEC. XII-1798 E 1800-1809)
sede
Roma
notizie storiche
Il senatore fu la suprema autorità legislativa, giudiziaria ed esecutiva del comune di Roma. L'attività giudiziaria ebbe sempre maggior preponderanza; inizialmente limitata alla giurisdizione civile fu poi estesa a quella criminale. Nel 1217 la magistratura risulta formata da un collegio di giudici palatini (assectamentum) nominati dal senatore e assistiti da un corpo di notai. Durante il senatorato di Carlo d'Angiò i giudici erano otto (due per le cause civili, due per quelle penali, due per le questioni fiscali e due per gli appelli) coadiuvati da dodici notai ridotti in seguito a sei. I giudici palatini ratificavano anche gli statuti delle corporazioni di arti e mestieri. La magistratura ebbe un'organizzazione precisa e ben definita negli statuta urbis nova del 20 mag. 1363. Nel sec. XV però la sua autonomia subì una notevole diminuzione e la magistratura dipese sempre di più dall'autorità pontificia, innanzi tutto per l'immunità dal foro capitolino rivendicata dai chierici e da tutti gli appartenenti alla corte papale e poi per la riserva del pontefice sulla nomina del senatore. Sono da ricordare in proposito la costituzione di Martino V Cum inter ceteras del 3 mag. 1421; gli statuti del 3 sett. 1469 promulgati da Paolo II e i capitula del 12 lu. 1473 emanati da Sisto IV. Nel sec. XVI la giurisdizione del senatore, che si esercitava ormai solo sui laici di Roma e sobborghi, venne limitata non solo dall'autorità pontificia ma anche da quella del camerlengo e del governatore di Roma. La riforma degli statuti di Roma promulgata da Gregorio XIII il 25 mag. 1580 codificava un nuovo ordinamento della magistratura. I giudici da sei furono ridotti a tre (due collaterali e un giudice criminale). I due collaterali erano competenti a conoscere le cause civili loro riservate, le questioni testamentarie e continuarono ad avere la giurisdizione sulla nomina dei tutori e dei curatori degli incapaci; il giudice criminale era competente nelle cause concernenti i delitti dei secolari e di misto foro, in particolare quelle relative al brigantaggio. ciascun giudice giudicava in primo grado; riuniti collegialmente costituivano la congregazione di assettamento che giudicava in appello e funzionava come segnatura piena. Le attribuzioni dei giudici eliminati furono ripartite fra il tribunale dei conservatori e i due collaterali con la sola eccezione della parte riguardante le vie e le piazze di Roma che passò alla competenza dei magistri viarum, vedi Presidenza delle strade . Un'altra importante riforma fu quella effettuata da Sisto V con la istituzione dei trenta notai capitolini divisi in due cancellerie, quella del primo collaterale con quindici notai e quella del secondo collaterale con gli altri quindici notai. L'ordinamento delle cancellerie del tribunale del senatore rimase invariato fino al 1817 allorché fu organizzata una sola cancelleria. Altre norme furono stabilite da Paolo V con la costituzione Universi agri del 1° mar. 1612; Benedetto XIV con la costituzione Romanae curiae del 21 dic. 1744 pur mantenendo la giurisdizione del senatore la ridusse però alle cause civili minori e alle cause di piccola delinquenza. La magistratura, soppressa durante la repubblica romana, fu ripristinata con la costituzione Post diuturans di Pio VII del 30 ott. 1800 e nuovamente soppressa con ordine della consulta straordinaria per gli Stati romani del 17 giu. 1809 [ Bollettino Consulta Stati romani, I, boll. 5, p. 59] Dopo la restaurazione la magistratura tornò a vivere il 13 maggio 1814 e con il motuproprio 6 lu. 1816 venne riconfermata la sua giurisdizione. Nuove riforme si ebbero con la promulgazione del codice di procedura civile del 22 nov. 1817 e con il motuproprio del 5 ott. 1824. Con l'editto 5 ott. 1831 [ Raccolta Stato pontificio, 1831-1833, V, p. 1] alla magistratura venne aggregato il giudice delle mercedi e con l'editto 5 genn. 1832 [ Ibid., p. 376] la sua competenza venne ristretta alle cause non superiori ai duecentoscudi di valore. Il 1° gennaio 1847 [ Raccolta Stato pontificio, 1846-1847, p. 95] la giurisdizione criminale del tribunale del senatore passò al tribunale criminale di Roma e il 1° ottobre successivo quella civile e il giudice delle mercedi furono inglobati dal tribunale civile di Roma
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complessi archivistici collegati
TRIBUNALE DEL SENATORE O DI CAMPIDOGLIO [ARCHIVIO DI STATO DI ROMA]
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