raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Pretura
datazione
22 lug. 1802 - 1806
contesto storico istituzionale
Occupazione francese nel Ducato di Milano (1796-1797), poi Repubblica cisalpina (6 giu. 1797-26 apr. 1799), poi Restaurazione austriaca (1799-1800), poi Repubblica cisalpina (4 giu. 1800-26 gen. 1802), poi Repubblica italiana (26 gen. 1802-19 mar. 1805)
Regno d'Italia (1805-1814)
notizie storiche
L’organizzazione dei tribunali nella Repubblica italiana era basata sugli artt. 94, 104 della costituzione di Lione, che istituivano tribunali civili, penali, mercantili e militari di primo grado, e venne attuata con la legge del 22 lu. 1802 (  Bollettino repubblica italiana  , 1802, n. 52): questa legge fissava la struttura, la giurisdizione, le competenze e le funzioni dei tribunali. Gli artt. 20, 49 stabilivano le competenze e le funzioni dei conciliatori e dei giudici di prima istanza in materia civile; gli artt. 66 e ss. in materia penale.
In materia civile erano giudici (o tribunali) di prima istanza il pretore, cui erano riservate le cause superiori ai 2000 scudi e altre specificate dall’art. 22 della legge citata, e per altre cause i luogotenenti di pretura, che erano di regola due e diventavano quattro nei capoluoghi di dipartimento con 50-100 mila abitanti; il conciliatore giudicava sulle cause inferiori alle 100 lire ( vedi giudicature di pace ).
In materia penale il tribunale di polizia e il sistema dei due giurì di accusa e di giudizio ( vedi tribunale criminale dipartimentale ), pur previsto nella costituzione all’art. 97, non furono confermati: tanto i reati con pena detentiva fino a 15 giorni, quanto quelli con detenzione “correzionale” fino ad un anno e quelli di maggiore gravità erano di competenza del pretore e dei suoi luogotenenti che istruivano il processo e giudicavano collegialmente (salvo che nel caso dei reati minori) come tribunale di prima istanza. In molti casi i pretori erano due, uno per la giustizia civile e l’altro per quella criminale.
La legge del 22 lu. 1802 dava ai pretori poteri piuttosto ampi; una legge del corpo legislativo sui processi di prima istanza venne pubblicata dal vicepresidente Melzi il 25 luglio successivo (  Bollettino repubblica italiana  , 1802, n. 53).
La legge 22 lu. 1802 ebbe tuttavia tardiva applicazione: le preture in alcuni dipartimenti furono attivate solo nel 1804 (vedi d. 6 ag. 1804,  Bollettino repubblica italiana  , 1804, n. 100).

fonti normative

legge 22 lug. 1802 - provvedimento di attuazione della costituzione di Lione
legge 25 lug. 1802 - provvedimento relativo ai processi di prima istanza
decreto 6 ago. 1804 - provvedimento di attivazione di alcune preture
fonti bibliografiche e archivistiche
Pingaud, Bonaparte Président = A. Pingaud, Bonaparte Président de la République Italienne: la Domination Française dans l’Italie du Nord (1796-1805), Paris, Perrin et Cie, 1914, II, pp. 310 e ss.
soggetto produttore collegato
Pretura di Aulla
Pretura di Bologna
Pretura di Budrio
Pretura di Carpi
Pretura di Cremona
Pretura di Faenza
Pretura di Finale (Finale Emilia)
Pretura di Forlì
Pretura di Goito
Pretura di Legnago
Pretura di Mantova, Pretura civile urbana
Pretura di Mantova, Pretura criminale urbana
Pretura di Massa
Pretura di Mirandola
Pretura di Modena
Pretura di Omegna
Pretura di Reggio (Reggio nell'Emilia)
Pretura di San Giovanni in Persiceto
Pretura di Sassuolo
Pretura di Sestola
Pretura di Varallo
Pretura di Vergato
Preture della Lunigiana

curatori

creazione
Nicola Raponi
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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