raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Tribunale criminale dipartimentale
datazione
1798 - 1802
contesto storico istituzionale
Occupazione francese nel Ducato di Milano (1796-1797), poi Repubblica cisalpina (6 giu. 1797-26 apr. 1799), poi Restaurazione austriaca (1799-1800), poi Repubblica cisalpina (4 giu. 1800-26 gen. 1802), poi Repubblica italiana (26 gen. 1802-19 mar. 1805)
notizie storiche
La giustizia penale durante la Repubblica cisalpina fu organizzata in tre livelli, a seconda della gravità dei reati. Per i reati minori, cui corrispondeva una detenzione non superiore a tre giorni o una multa non superiore a sei lire, era competente il giudice di pace in sede di tribunale di polizia, formato dal giudice stesso e da due assessori; per reati più gravi, ma che non comportavano pena di carattere “afflittivo o infamante” e in ogni caso detenzione superiore a due anni, giudicava il tribunale correzionale, composto da un presidente nominato dall’assemblea elettorale del dipartimento, due giudici di pace, un commissario del direttorio esecutivo e un cancelliere. I circondari dei tribunali correzionali furono stabiliti dapprima con legge 19 germile a. VI/8 apr. 1798 (  Raccolta leggi Cisalpina  , t. V, p. 24; t. VI, pp. 11 - 22, 39 - 48, 58 - 60: vedi tabella ). Successivamente, dopo la riforma dei dipartimenti del 19 fruttidoro/5 settembre, le leggi 5, 21 e 27 vendemmiaio a.VI/26 sett., 12 e 18 ott. 1798 (  ibid.  , vedi tabella ) fissarono nuovamente circondario e residenza sia dei tribunali correzionali che dei giudici di pace. Riguardo agli altri reati, un primo giurì decideva se ammettere o rigettare l’accusa e un secondo riconosceva il fatto; le pene corrispondenti venivano applicate dal tribunale criminale, istituito in ogni dipartimento e composto da un presidente, un accusatore pubblico, due giudici del tribunale civile, un commissario e un cancelliere (per le vicende relative allo loro istituzione, vedi tribunale civile dipartimentale).
I giudizi dei tribunali di polizia erano inappellabili, quelli dei tribunali correzionali erano appellabili al tribunale criminale; per i giudizi di quest’ultimo era possibile il solo ricorso presso il tribunale di Cassazione istituito in Milano.
Per tutta l’organizzazione della giustizia penale, vedi la costituzione della Repubblica cisalpina, artt. 222 - 253, e la legge 15 fruttidoro a.VI/1 sett. 1798 (  Raccolta leggi Cisalpina  , t. V, p. 301).

fonti normative

legge 19 germile a. VI / 8 apr. 1798 - provvedimento di definizione dei circondari dei tribunali correzionali
provvedimento 19 fruttidoro a. VI / 5 set. 1798 - provvedimento di riforma dei dipartimenti
legge 5 vendemmiaio a. VI / 26 set. 1798 - provvedimento di definizione di circondario e residenza dei tribunali correzionali e dei giudici di pace
legge 21 vendemmiaio a. VI / 12 ott. 1798 - provvedimento di definizione di circondario e residenza dei tribunali correzionali e dei giudici di pace
legge 27 vendemmiaio a. VI / 18 ott. 1798 - provvedimento di definizione di circondario e residenza dei tribunali correzionali e dei giudici di pace
legge 15 fruttidoro a. VI / 1 set. 1798 - provvedimento relativo all'organizzazione della giustizia penale
soggetto produttore collegato
Tribunale criminale dipartimentale, Bologna
Tribunale criminale dipartimentale, Mantova
Tribunale criminale dipartimentale, Reggio (Reggio nell'Emilia)

curatori

creazione
Nicola Raponi
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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