raccoglitore

soggetto produttore
tipo di ente: Organi centrali
Quarantia criminale o Quarantia o Consiglio di quaranta al criminal , Venezia
contesto storico istituzionale
REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI-1797)
sede
Venezia
notizie storiche
Esempio peculiare di evoluzione subita nei secoli da un organo veneziano, il consiglio di quaranta ebbe origini incerte, nel 1179 o piuttosto tra il 1207 e il 1223. Esercitò dapprima ampi poteri, compreso quello legislativo, e svolse funzioni politiche e di governo a fianco del maggior consiglio, con larga interferenza in campo monetario, finanziario e amministrativo in geiiere, oltre alle attribuzioni giurisdizionali. Predisponeva le parti da discutere in maggior consiglio, con rapporto analogo a quello successivo tra collegio e senato, e verificava i requisiti degli eletti al maggior consiglio stesso prima che questo divenisse ereditario. Più tardi (secc. XIV - inizio XV) gran parte di queste competenze passarono ad altri organi, che assorbirono lo stesso consiglio di quaranta o suoi rappresentanti. L'intera quarantia già nel 1268 poteva essere aggregata al senato e nel 1324 formava con esso unum corpus et unum consilium; prima del 1231 i tre capi di quarantia, uniti al minor consiglio, formarono con questo e con il doge la signoria o dominio e furono poi chiamati capi superiori. La signoria presiedeva tutti i consigli (ma i capi di quarantia non entravano in consiglio di dieci, dal 1464 18 luglio, Consiglio di dieci, nemmeno in luogo dei Consiglieri) e quindi la stessa quarantia, dove però era rappresentata (1437 dic. 15, maggior consiglio) dai tre consiglieri da basso o inferiori, che agivano insieme ai capi inferiori, appositamente eletti. Nel consiglio di quaranta in quanto organo autonomo divenne invece prevalente la funzione giurisdizionale, rispetto ai casi criminali gravi non soggetti al consiglio di dieci e in sede definitiva di appello civile e penale per la città e lo Stato nelle cause che avessero superato la valutazione intermedia degli auditori (dal 1343), poi auditori vecchi (dal 1410). La pubblica accusa (placito) era sostenuta dagli avogadori di comun. Altre competenze, sviluppate in parte attraverso organi interni più avanti descritti, riguardavano: concessione di grazie; liberazione di banditi; fide ai falliti, previa ratifica dell'accordo coi creditori, stipulato davanti ai sopraconsoli dei mercanti; conferma delle tariffe degli uffici, stabilite dal magistrato del sindico; distributiva e disciplina delle cariche di ministero (cariche minori non patrizie), con giurisdizione; controllo sugli ebrei e in particolare sui banchi di pegno del Ghetto, pure con giurisdizione. L'accresciuta mole delle cause d'appello dopo la conquista delle Terraferma determinò nel 1441 (23 apr., maggior consiglio) l'istituzione di una seconda quarantia per le materie civili e di una terza nel 1492 (13 mar., senato; 27 mar., maggior consiglio, lex pisana de appellationibus). Si ebbero così tre quarantie: criminale, civil vecchia , e civil nuova (talora detta nuovissima), le due ultime affiancate per le cause minori dai collegi dei venticinque poi venti poi ancora venticinque e dei dodici poi quindici . Il cosiddetto giro delle quarantie, nella sua forma definitiva, comportava la rotazione degli eletti dalla quarantia civil nuova alla civil vecchia, alla criminale (con ingresso in senato) e finalmente il sorteggio ai collegi predetti
complessi archivistici collegati
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