Sono riuniti sotto questo titolo diversi organi straordinari itineranti, eletti senza periodicità fissa nonostante i propositi di dare cadenza regolare al sindicato, per visitare (ispezionare) i territori dello Stato e reprimere illeciti e abusi, a salvaguardia del buon governo, nell'interesse sia della repubblica che dei sudditi che potevano ad essi liberamente ricorrere. La denominazione poteva essere varia (sindici inquisitori, provveditori, avogadori, auditori), a significare la diversa accentuazione delle competenze loro di volta in volta attribuite, con tendenza a progressiva estensione, e la derivazione dall'una o dall'altra magistratura ordinaria, in particolare gli avogadori di comun, o il collegamento con la stessa, oltre che l'ambito territoriale di attività. Raggiunto l'assetto definitivo, nel sec. XVI i sindici esercitarono il più ampio controllo politico, amministrativo, finanziario e contabile sull'operato dei pubblici rappresentanti veneziani e sulle amministrazioni e istituzioni locali, oltre a svolgere funzioni giudiziarie di primo grado nel civile e nel criminale e soprattutto di appello, salvo deferire alcuni casi più gravi ai consigli veneziani; esercitarono inoltre funzioni consultive e di amministrazione diretta, queste ultime mediante l'emanazione di ordini che costituivano a volte un vero e proprio corpus normativo per il territorio interessato, equiparati, salvo annullamento, a parti del senato e pertanto con valore di legge.
Riguardo allo Stato da mar, l'origine del magistrato può ravvisarsi nei provveditori mandati in Levante nel 1369 (mar. 4, maggior consiglio) dopo la grande ribellione di Candia (1363-1368) con compiti di inchiesta e di controllo, dotati di rito inquisitorio e di prerogative avogaresche.
Nel giro di un secolo (1473 apr. 12, senato) i sindici raggiunsero piena capacità giurisdizionale e di amministrazione attiva, accentuata nel cinquecento. La competenza abbracciò in taluni casi i domini infra Culphum (l'Adriatico), inclusa l'Istria.
Quanto allo Stato da terra, su cui meglio poteva svolgersi il controllo degli organi centrali della Dominante, l'evoluzione del sindicato è invece più strettamente connessa al sistema giudiziario, dotato di una fase intermedia di cognizione tra la prima e la seconda istanza civile, fase intermedia affidata nel 1343 (sett. 7, maggior consiglio) agli auditori (vedi
Auditori vecchi, Auditori nuovi e Auditori nuovissimi
), poi auditori vecchi, allora istituiti e dal 1349 (mar. 23, senato) competenti anche sullo stato da mar. Istituiti nel 1410 (ott. 12, maggior consiglio) gli auditori nuovi, questi ebbero incarico di visitare ogni anno la Terraferma, con giurisdizione allora anche criminale. Inevitabilmente però, sull'esempio dei sindici in Levante e talora in contrasto con gli uffici veneziani, essi manifestarono la tendenza ad assumere compiti più vasti, di controllo in ogni campo e di amministrazione diretta, ed a qualificarsi come magistrato autonomo, svincolato da quello degli auditori che da parte loro miravano a liberarsi del gravoso onere sindacale. Analogamente il titolo di auditori nuovi in sindicato si andò trasformando in quello di sindici oppure sindici inquisitori in Terraferma. Il processo si compì nel 1565 (nov. 20, senato) mediante l'elezione di sindici a se stanti, con specifica commissione, del tutto equiparati al parallelo organo per il Levante.
Altre volte si eleggevano sindicati per circostanze particolari, ovvero l'obbligo della visita e i poteri sindicali erano attribuiti, anche istituzionalmente, a cariche ordinarie (al provveditor generale in regno per l'isola di creta; al capitanio di Candia per l'isola di Tine) o a magistrati (provveditori sopra camere, officiali alle rason nove) per il settore di competenza.
Al pari di ogni altra carica periferica i sindici inquisitori erano tenuti a consegnare alla secreta le carte di ogni genere accumulate durante il mandato, in particolare gli ordini, i processi, le sentenze