raccoglitore

soggetto produttore
tipo di ente: Organi centrali
Provveditori e Sopraprovveditori alle legne e boschi , Venezia
contesto storico istituzionale
REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI-1797)
sede
Venezia
notizie storiche
L'approvvigionamento del legname da lavoro e della legna da fuoco era problema essenziale per Venezia, con riguardo non solo alla carpenteria, alle fondazioni degli edifici e ai bisogni della popolazione e delle industrie, ma soprattutto per le costruzioni navali, le difese a mare, la segnaletica lagunare. Al progressivo depauperamento dei boschi si accompagnò presto la consapevolezza che non si trattava di una risorsa inesauribile, sebbene almeno in parte ricostituibile, bensì di un bene da tutelare e preservare anche in ordine alla conservazione della laguna e alla difesa del territorio della Terraferma, in funzione sempre della laguna. Senato e consiglio di dieci emanarono perciò fin dal sec. XV un'adeguata legislazione, tentando di conciliare le opposte esigenze dell'utilizzo e della tutela. I boschi di quercia e persino le piante isolate, quali ne fosse la condizione giuridica (pubblici, comunali, privati), sottostavano ad un regime particolare sotto l'egida del consiglio di dieci e dell'arsenale ed erano banditi (riservati) ad uso delle costruzioni navali; i singoli alberi venivano bollati con il bollo di S. Marco e registrati in catastici redatti ad intervalli irregolari da speciali provveditori, scelti di solito tra i patroni e provveditori all'arsenal, dove si conservavano detti catastici. Una tutela meno rigida si estendeva, per gli stessi Scopi, ad altre essenze arboree. La competenza sui rifornimenti di legna da ardere, come genere di prima necessità, e sui dazi relativi fu dapprima dei giustizieri vecchi. Per ovviare ad abusi riscontrati il senato elesse nel 1438,8 nov., tre provveditori sopra legne; nel 1454 (21 genn., senato) ve n'era uno soltanto, in seguito due, la cui elezione si alternò tra maggior consiglio e senato, con competenza anche sui boschi pubblici non di roveri. Nel 1532, 7 ott., il consiglio di dieci affidò il controllo sulla materia a due provveditori, già eletti (10 genn.) con analogo incarico sopra la ternaria dell'olio, poi dotati (26 ott.) di giurisdizione penale citra sanguinem, e su loro proposta riordinò il 28 febbr. 1533 l'officio sopra legne con definitiva esclusione della giustizia vecchia. Nel 1550, 19 ott., il senato cominciò ad eleggere due sopraprovveditori sopra legne (legne e Boschi), i quali controllavano i provveditori eletti dal maggior consiglio ma anche agivano con essi di concerto formando un unico magistrato, che conosceva in appello le sentenze dei rettori dello Stato nelle materie proprie e aveva poteri di inquisizione. Da esso dipendevano organi minori periferici (i sopraintendenti ai singoli boschi) e l'arte dei burchieri da legna della Dominante, eretta nel 1531 (19 lu., consiglio di dieci). Un terzo provveditore fu aggiunto dal maggior consiglio nel 1677 (4 lu.) e un sopraprovveditore nel 1780 (17 sett.) nel corso della correzione delle leggi allora effettuata. Al di fuori del magistrato potevano essere eletti all'occorrenza provveditori straordinari itineranti. I pubblici boschi del Montello [ In provincia di Treviso] e quello di Montona in Istria, entrambi di roveri, dipendevano direttamente dal consiglio di dieci mediante provveditori da esso eletti, residenti a Venezia ma con obbligo di visita (ispezione) nel territorio. Localmente risiedevano organi minori (capitani). Il provveditore al bosco del Montello [ In provincia di Treviso] fu istituito nel 1588 (4 genn.); subito dopo il magistrato divenne di tre membri (28 mar. 1590). Due deputati del consiglio di dieci, insieme al camerlengo, furono incaricati il 4 genn. 1601 di " far tutte quelle provisioni che stimerano necessarie " circa la Valle di Montona; il 16 giu. fu decisa la nomina di un provveditore, cui ne fu aggiunto un secondo nel 1611 (24 nov.)
complessi archivistici collegati
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