Furono istituiti il 16 mar. 1244 dal doge Iacopo Tiepolo con i suoi consigli, a sollievo del minor consiglio e delle curie del proprio e del forestier, per conoscere " omnes petitiones et quaerimonias venetorum et forinsecorum " e dirimere le controversie che non rientrassero nella stretta applicazione di una norma giuridica (ratio), richiedendo nel giudice maggior elasticità di poteri (iustitia), anche di natura amministrativa, da potersi esercitare mediante sentenze e precepta; ciò specialmente a riguardo dei rapporti commerciali e di quelli patrimoniali complessi e atipici. La legge istitutiva (capitolare), con titolo di statuto, era posta in calce agli statuti veneziani i. Denominati podesteria di Venezia, erano competenti in tema di patti nudi; società e relazioni di affari in genere; gestione di interessi e beni altrui (fattorie); amministrazioni ereditarie (commissarie) e pupillari; liquidazione di opposte pretese e compensazione di diritti reciproci. Nominavano tutori dei pupilli e governatori degli incapaci; ne autorizzavano gli atti di straordinaria amministrazione e ne approvavano i conti; definivano le questioni emergenti; ordinavano l'emancipazione dei pupilli e figli di famiglia; autorizzavano l'accettazione di eredità con il beneficio d'inventario e la " réfuda " (rifiuto) di commissarie.
Pronunciavano sentenze a interdetto, per sospendere e avocare a sé procedimenti avviati davanti ad altra curia, risultata incompetente per defectus iustitiae (nel senso sopra indicato); più tardi, nel sec. XIV, per annullare atti notarili o scritture private; infine, nel 1553, su ricorso contro talune sentenze di altre curie e contro propri atti. Entravano inizialmente nel collegio delle rappresaglie insieme a consiglieri ducali, sopraconsoli dei mercanti, avogadori di comun, provveditori di comun (per breve periodo) e istruivano le pratiche relative; presto tuttavia la materia fu regolata da patti internazionali e al principio del sec. XV passò al senato.
Avevano giurisdizione su gravati di debiti e fuggitivi; curavano la procedura fallimentare; concedevano salvacondotti (fide, affide) previo accordo coi creditori. Dopo molti conflitti di competenza, all'inizio del Quattrocento subentrarono loro in questo campo
consoli e sopraconsoli dei mercanti
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