Istituiti il 2 sett. 1369 dal maggior consiglio come organo interno della quarantia, divennero magistrato autonomo nel 1545 (8 mar., maggior consiglio), assumendo insieme il compito di giudici supplenti presso le curie e altri uffici, prima esercitato dai giudici straordinari (per omnes curias) (per le corti), allora aboliti. Allargarono (4 ag. 1384, maggior consiglio) l'iniziale competenza con potere di inquisizione e giurisdizione sui sensali di Rialto, svolta unitamente ai consoli dei mercanti e alla messetteria, ai notai e ministri di tutti gli uffici di Rialto e di San Marco e in seguito alle professioni forensi, in ordine specialmente agli illeciti finanziari, potendo intromettere gli atti intermedi indebitamente compiuti in causa civile (4 mar. 1515, maggior consiglio). Riformavano le tariffe degli uffici, poi approvate in quarantia (1384, cit.). I loro atti andavano in appello all'avogaria di comun. Di concerto coi capi di quarantia approvavano sollecitatori (intervenienti, causidici, ossia praticanti nel foro) e lettori di palazzo. Riconfermavano i sollecitatori ogni triennio (4 apr. 1582,21 giu. 1586, quarantia criminal); con la correzione del 1781 (30 apr., maggior consiglio), questi furono invece riuniti in un collegio di cento membri e il sistema di approvazione divenne più complesso. Fu parimenti demandato ai sindici il controllo sull'applicazione della legge del maggior consiglio 1537, 29 apr., sull'avvocatura, materia poi trasferita all'apposita magistratura dei conservatori ed esecutori delle leggi (29 ott. 1553, maggior consiglio)