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Giulio II attribuì al collegio dei chierici di Camera, tra le altre presidenze, anche quella sull'annona (prefetto generale dell'annona era il cardinal camerlengo) confermando altresì quelle facoltà di cui godevano, a norma di statuto, i conservatori del popolo romano, facoltà che diminuirono nel tempo ma non cessarono mai del tutto (costituzione Si nostrarum civitatum del 28 mar. 1512). Tra le numerose disposizioni pubblicate in materia annonaria dai pontefici ricordiamo brevemente che Leone X (1513-1521) confermò la presidenza sull'annona ad un chierico di Camera; Clemente VII (1523-1534) confermò le disposizioni dei suoi predecessori e pubblicò varie norme largheggiando in permessi di esportazione del grano; Gregorio XIII (1572-1585) estese le facoltà del chierico di Camera preside, o prefetto dell'annona (come di preferenza era denominato), specialmente in materia giudiziaria (costituzione Inter ceteras sul tribunale dell'annona, 7 mag. 1576, per la quale il prefetto dell'annona fu nominato non più annualmente ma a tempo indeterminato). Tra le quindici congregazioni sistine precedentemente ricordate, la quarta era quella sopra l'abbondanza, pro ubertate annonae, composta da cinque cardinali e dotata di un fondo di 200.000 scudi per sovvenzionare gli agricoltori; essa era incaricata dell'approvvigionamento e della vigilanza sulle condizioni economiche delle province. Innocenzo IX convocò una congregazione particolare in materia annonaria (1591); un'altra congregazione particolare fu costituita da Paolo V che confermò e richiamò la legislazione precedente (Inter gravissimas curas del 23 dic. 1605); lo stesso pontefice istituì una nuova congregazione cardinalizia il 19 ott. 1611 (Pastoralis officii).
I pontefici successivi istituirono molte altre congregazioni particolari senza riuscire, in realtà, a risolvere i problemi dell'annona né ad incoraggiare la colonizzazione dell'agro romano né a favorire la cerealicoltura [N. M. NICOLAI, Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma, I, Roma 1803, voll. 3] Una nuova congregazione particolare super annona et re agraria benegerenda fu istituita da Benedetto XIII (1724-1730) che emanò varie leggi ad incoraggiamento dell'annona (costituzione Ad summum 15 ott. 1725 e motuproprio 18 mar. 1726), seguito in questo da Benedetto XIV (costituzione Quo die 8 lu. 1748). Vanno ricordati altresì i numerosi provvedimenti pubblicati durante il pontificato di Pio VI.
La materia, più che alla congregazione cardinalizia, rimase affidata al chierico di Camera prefetto dell'annona e, al di sopra, al camerlengo e al tesoriere. Il prefetto aveva un suo tribunale (con un notaio, bargello e sbirri [G. LUNADORO, op.cit. pp. 64-65. La denominazione usata dal Lunadoro è sempre " prefetto " e non " preside ", sia per l'annona che per la grascia. Del resto, anche il chierico di Camera preposto agli archivi notarili era denominato prefetto. L'A. riferisce che il prefetto dell'annona era già direttamente nominato dal pontefice, mentre quello della grascia era ancora estratto a sorte, annualmente, tra i chierici di Camera; entrambi facevano parte del tribunale della Camera apostolica, insieme al prefetto delle carceri, al prefetto delle strade e agli altri chierici di Camera] ) che faceva parte del tribunale camerale. Per l'amministrazione della giustizia penale, dai primi del sec. XVIII, il prefetto si servì del giudice unico camerale, istituito nel 1709 per i giudizi penali delle presidenze e prefetture dei chierici di Camera. segretario della presidenza era un notaio camerale. La giurisdizione della presidenza si esercitava sul distretto di Roma e sulle province annonarie, cioè Lazio, Marittima e Campagna, Sabina, Patrimonio [L'annona di Roma aveva propri commissari a Corneto, Civitavecchia, Terracina, Porto d'Anzio e i propri granai a Roma, Civitavecchia e Corneto. L'annona doveva essere giornalmente informata dai custodi delle porte di Roma e dai ministri delle dogane di Ripagrande e di Ripetta delle partite di cereali introdotte e della loro destinazione (vendita o panificazione); si teneva il conto delle esportazioni, per lo più da Ripa, e della molitura; il mercato di terra era per lo più concentrato a Campo dei Fiori, ove era una " residenza " dell'annona con due ministri; i " misuratori " tenevano nota dei prezzi settimanalmente, ed erano raggruppati in due compagnie, una sedente in Banchi, l'altra in Tor de' Conti. Centro del commercio granario era la provincia del Patrimonio (Viterbo). Importante era la determinazione della quantità di grano destinata alla semina nell'agro romano, per la quale venivano inviati agrimensori a raccogliere i dati relativi alle proprietà dissodate annualmente per la semina; nel gennaio i coltivatori dovevano esibire all'annona l'" assegna ", cioè la denuncia, dei terreni coltivati] Amministrazione parallela all'annona fu quella della grascia per l'approvvigionamento delle carni, grassi, olio. Anche la grascia - che prima rientrava nella competenza dei conservatori di Roma, poi in quella della Camera apostolica - fu affidata a un preside chierico di Camera. Le sue attribuzioni erano amministrative e giudiziarie, civili e criminali; aveva competenza su pesi e misure e qualità dei generi, e poteri ispettivi e marcatura di bollo sulle manifatture di candele, saponi, pelli ed altro.
La prefettura della grascia fu a volte riunita a quella dell'annona nella persona dello stesso chierico di Camera ma in questa materia rimase sempre preminente la competenza del camerlengo. In altri periodi il presidente della grascia fu incaricato anche della presidenza delle dogane di Roma.
Pio VII innovò la materia con i provvedimenti sulla libertà di commercio: il motuproprio 2 sett. 1800 abolì le leggi che costringevano i produttori a vendere il grano all'annona di Roma e prescrisse la libertà di vendita all'interno dello Stato e la libertà di prezzo, anche per grani e granaglie di provenienza estera; la vendita del pane rimase soggetta a tariffe e furono emanate norme per i fornai; fu altresì ordinata la soppressione dell'università dei fornai [" Notificazione sul nuovo sistema annonario prescritto dalla Santità di N.S. con cedola di moto proprio, in data dei 2 settembre 1800, pubblicata il giorno 3 dello stesso mese ", in ASROMA, Bandi, b. 142] L'esecuzione della legge annonaria fu affidata ad una deputazione annonaria, composta da un prelato, sei cavalieri, un assessore e un segretario, competente a prendere decisioni in materia annonaria, vigilare pesi e prezzi e con facoltà di decidere e ultimare tutte le controversie sull'annona ad esclusione di qualunque altro giudice o tribunale, con giudizio sommario, " sommarissimo, cioè sola facti veritate inspecta ". La sua competenza si estendeva su tutto quanto, avendo relazione con materie annonarie, prima d'ora sarebbe stato portato dinanzi al tribunale della prefettura dell'annona.
Successivamente [Motuproprio di Pio VII 31 ott. 1800 " sul nuovo regolamento giudiciario da osservarsi in Roma nelle materie annonarie ", in AS ROMA, Bandi, b. 142 (altra copia, b. 143)] fu fissata la procedura: per le cause civili la deputazione doveva essere composta dal prefetto dell'annona e da due dei sei cavalieri deputati, con un notaio cancelliere. Essa decideva anche in secondo grado sulle cause già giudicate dal nuovo tribunale annonario di Civitavecchia [Istituito con altro motuproprio 31 ott. 1800, per le liti in materia annonaria insorte nella città e porto di Civitavecchia, in AS ROMA, Bandi, b. 142] sia nel giudizio di primo che di secondo grado, non era ammesso alcun appello in sospensivo, ma solo il ricorso in devolutivo al tribunale della piena Camera. Le cause dovevano essere ultimate entro otto giorni dalla comparsa o intimazione.
L'11 marzo 1801 con altro motuproprio [Motuproprio di Pio VII 11 mar. 1801 " in cui si prescrive un nuovo regolamento di libero commercio sulla grascia ", in AS ROMA, Bandi, b. 143] Pio VII estendeva la libertà di commercio a ogni genere di grasce e commestibili; sopprimeva il dazio dei pesi e misure di piazza Navona, piazza del Paradiso e altri mercati, sopprimeva prelazioni e privilegi, istituiva la libertà di prezzo nelle vendite, dettava norme sul dazio di consumazione, sopprimeva le corporazioni o università relative alla grascia e anche il Tribunale dei maestri giustizieri in materia di grascia e istituiva in Roma una deputazione della grascia con giurisdizione sulle materie già della presidenza.
Il tribunale della deputazione era composto dal presidente della grascia e da sei membri, due dei quali conservatori del municipio, da un assessore e un segretario; le materie economiche erano decise dal pieno tribunale, adunato in congregazione, le materie giudiziarie erano decise o dal solo presidente o dal presidente e due deputati (quelle che riguardavano strettamente il commercio); l'assessore esercitava le veci del fisco.
Per il tribunale della deputazione dopo la restaurazione, vedi Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria .
Nel 1828, con il motuproprio di Leone XII del 21 dicembre [A. LODOLINI, Provvedimenti annonari... citata] che stabiliva il numero di nove dei chierici di Camera, l'annona e la grascia venivano riunite in una sola presidenza.
Successivamente, furono unificate anche le due deputazioni in un'unica deputazione dell'annona e della grascia.
Nel 1847 le competenze sull'annona e grascia passarono in parte al municipio romano e, con l'istituzione dei ministeri, furono suddivise tra il ministero dell'interno e quello del commercio. Poiché in materia aveva avuto sempre competenza anche il cardinale camerlengo, vedi anche Camerlengato .
I pontefici successivi istituirono molte altre congregazioni particolari senza riuscire, in realtà, a risolvere i problemi dell'annona né ad incoraggiare la colonizzazione dell'agro romano né a favorire la cerealicoltura [N. M. NICOLAI, Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma, I, Roma 1803, voll. 3] Una nuova congregazione particolare super annona et re agraria benegerenda fu istituita da Benedetto XIII (1724-1730) che emanò varie leggi ad incoraggiamento dell'annona (costituzione Ad summum 15 ott. 1725 e motuproprio 18 mar. 1726), seguito in questo da Benedetto XIV (costituzione Quo die 8 lu. 1748). Vanno ricordati altresì i numerosi provvedimenti pubblicati durante il pontificato di Pio VI.
La materia, più che alla congregazione cardinalizia, rimase affidata al chierico di Camera prefetto dell'annona e, al di sopra, al camerlengo e al tesoriere. Il prefetto aveva un suo tribunale (con un notaio, bargello e sbirri [G. LUNADORO, op.cit. pp. 64-65. La denominazione usata dal Lunadoro è sempre " prefetto " e non " preside ", sia per l'annona che per la grascia. Del resto, anche il chierico di Camera preposto agli archivi notarili era denominato prefetto. L'A. riferisce che il prefetto dell'annona era già direttamente nominato dal pontefice, mentre quello della grascia era ancora estratto a sorte, annualmente, tra i chierici di Camera; entrambi facevano parte del tribunale della Camera apostolica, insieme al prefetto delle carceri, al prefetto delle strade e agli altri chierici di Camera] ) che faceva parte del tribunale camerale. Per l'amministrazione della giustizia penale, dai primi del sec. XVIII, il prefetto si servì del giudice unico camerale, istituito nel 1709 per i giudizi penali delle presidenze e prefetture dei chierici di Camera. segretario della presidenza era un notaio camerale. La giurisdizione della presidenza si esercitava sul distretto di Roma e sulle province annonarie, cioè Lazio, Marittima e Campagna, Sabina, Patrimonio [L'annona di Roma aveva propri commissari a Corneto, Civitavecchia, Terracina, Porto d'Anzio e i propri granai a Roma, Civitavecchia e Corneto. L'annona doveva essere giornalmente informata dai custodi delle porte di Roma e dai ministri delle dogane di Ripagrande e di Ripetta delle partite di cereali introdotte e della loro destinazione (vendita o panificazione); si teneva il conto delle esportazioni, per lo più da Ripa, e della molitura; il mercato di terra era per lo più concentrato a Campo dei Fiori, ove era una " residenza " dell'annona con due ministri; i " misuratori " tenevano nota dei prezzi settimanalmente, ed erano raggruppati in due compagnie, una sedente in Banchi, l'altra in Tor de' Conti. Centro del commercio granario era la provincia del Patrimonio (Viterbo). Importante era la determinazione della quantità di grano destinata alla semina nell'agro romano, per la quale venivano inviati agrimensori a raccogliere i dati relativi alle proprietà dissodate annualmente per la semina; nel gennaio i coltivatori dovevano esibire all'annona l'" assegna ", cioè la denuncia, dei terreni coltivati] Amministrazione parallela all'annona fu quella della grascia per l'approvvigionamento delle carni, grassi, olio. Anche la grascia - che prima rientrava nella competenza dei conservatori di Roma, poi in quella della Camera apostolica - fu affidata a un preside chierico di Camera. Le sue attribuzioni erano amministrative e giudiziarie, civili e criminali; aveva competenza su pesi e misure e qualità dei generi, e poteri ispettivi e marcatura di bollo sulle manifatture di candele, saponi, pelli ed altro.
La prefettura della grascia fu a volte riunita a quella dell'annona nella persona dello stesso chierico di Camera ma in questa materia rimase sempre preminente la competenza del camerlengo. In altri periodi il presidente della grascia fu incaricato anche della presidenza delle dogane di Roma.
Pio VII innovò la materia con i provvedimenti sulla libertà di commercio: il motuproprio 2 sett. 1800 abolì le leggi che costringevano i produttori a vendere il grano all'annona di Roma e prescrisse la libertà di vendita all'interno dello Stato e la libertà di prezzo, anche per grani e granaglie di provenienza estera; la vendita del pane rimase soggetta a tariffe e furono emanate norme per i fornai; fu altresì ordinata la soppressione dell'università dei fornai [" Notificazione sul nuovo sistema annonario prescritto dalla Santità di N.S. con cedola di moto proprio, in data dei 2 settembre 1800, pubblicata il giorno 3 dello stesso mese ", in ASROMA, Bandi, b. 142] L'esecuzione della legge annonaria fu affidata ad una deputazione annonaria, composta da un prelato, sei cavalieri, un assessore e un segretario, competente a prendere decisioni in materia annonaria, vigilare pesi e prezzi e con facoltà di decidere e ultimare tutte le controversie sull'annona ad esclusione di qualunque altro giudice o tribunale, con giudizio sommario, " sommarissimo, cioè sola facti veritate inspecta ". La sua competenza si estendeva su tutto quanto, avendo relazione con materie annonarie, prima d'ora sarebbe stato portato dinanzi al tribunale della prefettura dell'annona.
Successivamente [Motuproprio di Pio VII 31 ott. 1800 " sul nuovo regolamento giudiciario da osservarsi in Roma nelle materie annonarie ", in AS ROMA, Bandi, b. 142 (altra copia, b. 143)] fu fissata la procedura: per le cause civili la deputazione doveva essere composta dal prefetto dell'annona e da due dei sei cavalieri deputati, con un notaio cancelliere. Essa decideva anche in secondo grado sulle cause già giudicate dal nuovo tribunale annonario di Civitavecchia [Istituito con altro motuproprio 31 ott. 1800, per le liti in materia annonaria insorte nella città e porto di Civitavecchia, in AS ROMA, Bandi, b. 142] sia nel giudizio di primo che di secondo grado, non era ammesso alcun appello in sospensivo, ma solo il ricorso in devolutivo al tribunale della piena Camera. Le cause dovevano essere ultimate entro otto giorni dalla comparsa o intimazione.
L'11 marzo 1801 con altro motuproprio [Motuproprio di Pio VII 11 mar. 1801 " in cui si prescrive un nuovo regolamento di libero commercio sulla grascia ", in AS ROMA, Bandi, b. 143] Pio VII estendeva la libertà di commercio a ogni genere di grasce e commestibili; sopprimeva il dazio dei pesi e misure di piazza Navona, piazza del Paradiso e altri mercati, sopprimeva prelazioni e privilegi, istituiva la libertà di prezzo nelle vendite, dettava norme sul dazio di consumazione, sopprimeva le corporazioni o università relative alla grascia e anche il Tribunale dei maestri giustizieri in materia di grascia e istituiva in Roma una deputazione della grascia con giurisdizione sulle materie già della presidenza.
Il tribunale della deputazione era composto dal presidente della grascia e da sei membri, due dei quali conservatori del municipio, da un assessore e un segretario; le materie economiche erano decise dal pieno tribunale, adunato in congregazione, le materie giudiziarie erano decise o dal solo presidente o dal presidente e due deputati (quelle che riguardavano strettamente il commercio); l'assessore esercitava le veci del fisco.
Per il tribunale della deputazione dopo la restaurazione, vedi Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria .
Nel 1828, con il motuproprio di Leone XII del 21 dicembre [A. LODOLINI, Provvedimenti annonari... citata] che stabiliva il numero di nove dei chierici di Camera, l'annona e la grascia venivano riunite in una sola presidenza.
Successivamente, furono unificate anche le due deputazioni in un'unica deputazione dell'annona e della grascia.
Nel 1847 le competenze sull'annona e grascia passarono in parte al municipio romano e, con l'istituzione dei ministeri, furono suddivise tra il ministero dell'interno e quello del commercio. Poiché in materia aveva avuto sempre competenza anche il cardinale camerlengo, vedi anche Camerlengato .