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 Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  regg. 12, bb. 6 e vol. 1
Estremi cronologici:  (1818-1824)
Mezzi di corredo:  Inventario

Nota archivistica
L'archivio è formato da: jura diversa, decreti e sentenze; registri delle citazioni e dei decreti d'udienza, delle comparse, delle produzioni, dichiarazioni e proteste; registri degli esami dei testimoni ed accessi; registri dei decreti definitivi e delle sentenze del prefetto dell'annona e della deputazione annonaria; un broliardo e un manuale  [Broliardo e manuale di due notai dell'ufficio 6 della Camera, vedi Notai segretari e cancellieri della Camera apostolica . ]  Per i precedenti, vedi Presidenze e Deputazioni dell'annona e della grascia e Tribunale della Camera apostolica .

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Tribunale dell'annona e della deputazione annonaria, Roma
Nota storica
Questo tribunale, che prima della restaurazione era incluso nel tribunale della Camera apostolica, venne formalmente ripristinato con la notificazione 25 mag. 1814. L'art. 64 del motuproprio del 1816, che sopprimeva i tribunali particolari e privilegiati, mantenne però le giurisdizioni del presidente della grascia nei mercati soggetti alla sua competenza, e del presidente dell'annona in materia annonaria (a tenore dei chirografi 31 ott. 1800 e 19 sett. 1802), con appello dinanzi al tribunale della Camera.
Per il regolamento 22 nov. 1817 il tribunale dell'annona in Roma ebbe competenza in materia di contrattazioni, trasporti e libera circolazione dei grani, farine e simili, sul l'appalto di forni, sull'esercizio di mulini, sul nolo di bastimenti, su granari e su altre materie annonarie. La sua giurisdizione si esercitava sulle province annonarie (Roma e Comarca, Civitavecchia, Viterbo, Rieti e Frosinone); in esse erano giudici di primo grado il prefetto dell'annona per le cause di valore superiore ai cento scudi ed i governatori ed assessori locali - in veste di delegati del tribunale dell'annona - per quelle di valore inferiore.
Nelle altre province giudicavano secondo il valore delle cause i governatori od assessori locali o i tribunali civili ordinari; l'appello dai governatori ed assessori si portava dinanzi al prefetto dell'annona, dai tribunali civili dinanzi ai tribunali d'appello.
contro i giudicati in primo grado del prefetto l'appello si portava al tribunale collegiale camerale o al tribunale della Camera. Per le cause giudicate dai governatori o assessori in primo grado e dal prefetto in appello, era competente in terzo grado il tribunale collegiale della Camera.
Il tribunale dell'annona fu soppresso con motuproprio 5 ott. 1824; al prefetto rimase la giurisdizione amministrativa ed economica in materia annonaria. Le cause di competenza della magistratura furono deferite ai tribunali ordinari camerali e di commercio, secondo le competenze

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