A norma della legge 13 agosto 1802 (
Bollettino repubblica italiana , 1802, n. 65, pp. 234 - 252) che istituiva la coscrizione militare obbligatoria nella Repubblica Italiana, il consiglio distrettuale era l’organismo incaricato di avviare le operazioni preliminari del reclutamento. Attraverso la sua commissione di leva, il consiglio distrettuale raccoglieva le liste dei coscritti redatte dalle municipalità del distretto, ne controllava l’esattezza e giudicava in prima istanza i ricorsi avverso gli elenchi pubblicati ed esposti presso la cancelleria distrettuale. In seguito trasmetteva gli elenchi dei coscritti all’Amministrazione dipartimentale, la quale ne spediva copia al prefetto. Quest’ultimo, cui spettava la decisione finale sui ricorsi, presiedeva il giurì militare di leva istituito in ciascun dipartimento e corrispondeva direttamente con il ministero della Guerra, al quale trasmetteva tutta la documentazione (cfr. le «Istruzioni alle autorità amministrative sulla formazione regolare e uniforme delle liste dei coscritti in esecuzione della legge 13 agosto 1802» in ASMI,
Ministero della Guerra , cart. 779).
Con il Regno d’Italia vennero istituiti anche consigli dipartimentali di leva, presieduti dal prefetto, e commissioni di leva in ciascun cantone. Queste ultime erano composte da un podestà e da due “savi”, scelti dal viceprefetto, mentre il cancelliere distrettuale del censo fungeva da segretario (
Bollettino regno d’Italia , 1805, decreto 14 lug., n. 86). Il decreto 11 gen. 1807 prescrisse che il reclutamento fosse direttamente attuato a partire da ciascun comune (
ibid. , 1807, pp. 22 - 23), vale a dire sotto la responsabilità del podestà, il quale ne rendeva conto al prefetto del dipartimento, sia pure passando attraverso la commissione cantonale (confermata ancora dal d. 14 dic. 1810:
ibid. , n. 290) e il consiglio distrettuale.
Le commissioni di leva erano affiancate da commissioni straordinarie di sanità per la visita dei coscritti; queste ultime vennero istituite con decreto 5 ott. 1810 in ogni dipartimento (
ibid. , 1810, n. 233). La leva di mare fu affidata a sindacati marittimi (
vedi
).