Con
l. 6 mag. 1862, n. 593 , viene stabilita una tassa, proporzionale o fissa, sulle iscrizioni e prenotazioni, trascrizioni e annotamenti che si fanno sui pubblici registri delle ipoteche. Per l’esazione delle tasse e le eventuali controversie si applicano le disposizioni della legge sulle tasse di registro. I conservatori delle ipoteche debbono presentare due distinte malleverie, una nell’interesse pubblico e l’altra nell’interesse dell’Erario. In considerazione del divieto posto da questa legge ai conservatori delle ipoteche di esigere per proprio conto diritti o emolumenti per le formalità ipotecarie su cui è stabilita tassa fissa o proporzionale in favore dell’Erario, viene emanato con
r.d. 24 ago. 1862, n. 801 , l’ordinamento degli uffici ipotecari e stabilite le retribuzioni assegnate ai conservatori delle ipoteche.
Il nuovo ordinamento conserva gli uffici ipotecari nei luoghi e con le circoscrizioni giurisdizionali secondo le disposizioni che ne stabilirono l’impianto nelle diverse province del Regno. I conservatori, o capi degli uffici ipotecari, continuano ad essere responsabili del servizio, delle formalità e delle operazioni ipotecarie, sulla base delle leggi preunitarie sul regime ipotecario. Vengono istituiti Agenti esattori per le tasse stabilite in favore dell’Erario. Il provvedimento stabilisce in dettaglio le retribuzioni per i conservatori. Con successivi provvedimenti particolari vengono assegnate funzioni alle Corti di appello in materia ipotecaria, prorogati i termini per iscrizioni e trascrizioni di ipoteche nelle diverse province, definiti diritti ed emolumenti.
Con
r.d. 24 apr. 1864, n. 1753 , vengono date disposizioni circa le spese degli uffici ipotecari.
Le istruzioni ai conservatori delle ipoteche del 30 dicembre 1865, emanate dopo l’approvazione del codice civile del 1865, delineano un sistema della titolarità e di tutela della proprietà immobiliare mutuato dal sistema piemontese, a sua volta derivato dal sistema napoleonico. E’ prevista la tenuta: a) del registro generale per la registrazione di tutte le note presentate con i rispettivi titoli, nella sezione giuridica, e per la riscossione dei bolli dovuti e delle tasse, nella sezione contabile; b) dei registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni per far risultare rispettivamente i trasferimenti di beni immobili o di diritti reali di godimento tra vivi o per successione, i pignoramenti, sequestri conservativi civili e penali, esecuzioni immobiliari e fallimenti, ipoteche gravanti sui beni, liberazione o modifica dei vincoli; c) registri sussidiari alcuni consultabili altri ad uso interno, quali il repertorio delle trascrizioni e successive annotazioni (consultabili), repertori dei debitori e dei creditori ipotecari e successive annotazioni di modifica (consultabili), tavole alfabetiche dei cognomi (ad uso interno). L’intavolazione (riferita alle tavole) e la repertoriazione (riferita alle note) costituiscono uno snodo del sistema ed un onere per il conservatore che permette agli interessati la visione dei dati o rilascia certificazioni; inoltre - in quanto a sua cura e a sue spese rilega le note e i titoli – percepisce i diritti chiamati “emolumenti”, con cui paga anche i copisti. E’ attribuita al conservatore una responsabilità civile diretta in caso di danno causato a terzi che verrà soppressa solo nel 1983.
Nel 1874 viene riordinata la materia delle tasse di bollo e quella delle leggi ipotecarie. Con
r.d. 13 set. 1874, n. 2077 , vengono approvate disposizioni specifiche per l’uso del bollo e del bollo straordinario e dei compiti in merito spettanti agli uffici di bollo e del registro. Il decreto stabilisce che le controversie in materia di tasse di bollo spettano al Tribunale civile. Con
r.d. 13 set. 1874, n. 2079 , viene approvato il testo unico delle leggi ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche. Il decreto stabilisce le tasse proporzionali e fisse su iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni nonché annotamenti che si fanno sui pubblici registri delle ipoteche. I conservatori delle ipoteche sono funzionari governativi, mentre il personale dipendente non è governativo; è nominato o rimosso dai conservatori che comunicano nomine e rimozioni al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze. Per tutte le funzioni e gli adempimenti richiesti dal codice civile i conservatori dipendono dal Ministero di grazia e giustizia, per ogni altro aspetto dal Ministero delle finanze. Sono altresì stabiliti lo stipendio, gli emolumenti e l’aggio sulle riscossioni spettanti ai conservatori delle ipoteche.
Con
r.d. 16 lug. 1904, n. 458 , viene approvato il regolamento per l’organizzazione degli uffici esecutivi demaniali. Il personale esecutivo dell’amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari viene distinto in personale d’ufficio e personale d’ispezione. Il personale d’ufficio è costituito dai conservatori delle ipoteche, dai ricevitori del registro e conservatori delle ipoteche, dai ricevitori del registro bollo e demanio, dai volontari. Il personale d’ispezione è articolato in ispettori superiori, ispettori e sottoispettori. La norma prevede un graduale riassetto degli uffici via via che si rendono vacanti le Conservatorie delle ipoteche di IV classe a ramo unico, aggregandole a Uffici del registro: il compenso per i nuovi uffici a rami riuniti risultanti dalle aggregazioni dipenderà dall’importanza degli uffici. I conservatori delle ipoteche preposti alle Conservatorie a ramo unico saranno distinti in tre classi secondo l’anzianità del personale addetto. Le Ricevitorie del registro bollo e demanio vengono divise in cinque categorie, a seconda dei proventi. Permangono i ricevitori del bollo straordinario di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, mentre risultano anche Ricevitorie di registro e demanio.
Due anni dopo - con
l. 19 lug. 1906, n. 370 , che detta disposizioni sulla conservazione delle ipoteche – vengono abrogate le disposizioni del 1904 relative alla soppressione delle Conservatorie delle ipoteche di IV classe da aggregarsi agli Uffici del registro. In base al successivo regolamento di esecuzione del 1907, approvato con
r.d. 1° agosto, n. 574 , vengono ricostituite le Conservatorie delle ipoteche di IV classe e tutte, in ragione dell’importanza, vengono articolate in due categorie espresse nell’unita tabella A che prevede 47 Conservatorie di prima classe e 50 Conservatorie di seconda classe. La tabella può essere modificata per decreto, mantenendo fisso il numero degli uffici. Alle Conservatorie di prima categoria sono assegnati i conservatori di prima e seconda classe, a quelle di seconda categorie i conservatori di terza e quarta classe.
Con
r.d. 1° ago. 1907, n. 575 , viene approvato il regolamento che modifica quello del 1904 relativo all’organizzazione degli uffici esecutivi demaniali. Vengono stabiliti i criteri per la classificazione degli Uffici del registro bollo e demanio che vanno tenuti distinti dai criteri per la classificazione del personale. Viene formato un ruolo unico per il personale degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e delle ipoteche. Vengono altresì stabiliti i criteri per le reggenze degli uffici esecutivi demaniali in caso di vacanza o di temporanea assenza dei conservatori delle ipoteche.
Nel 1933 viene emanato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze.
Nel 1942, con l’approvazione del nuovo codice civile, la tutela dei diritti viene disciplinata nel libro VI, mantenendo nelle linee essenziali il sistema organizzativo precedente. L’art. 2673 stabilisce gli obblighi del conservatore dei registri immobiliari che deve:
- rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni;
- permettere le ispezioni dei suoi registri nei modi e nelle ore fissate dalla legge;
- rilasciare copia dei documenti che conserva in originale o i cui originali si trovano presso notaio o pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale in cui ha sede il suo ufficio.
Gli artt. 2678-2681 stabiliscono quali registri debbono tenersi e le modalità di tenuta e di conservazione: si tratta del registro generale in cui si annota giornalmente, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che debba essere trascritto, iscritto o annotato; e dei registri particolari per le trascrizioni, per le iscrizioni e per le annotazioni; altri registri sono ordinati dalla legge. La legge sulle imposte ipotecarie,
l. 25 giu. 1943, n. 540 , che modifica la tariffa delle imposte ipotecarie del 1923 e del 1936, istituisce la figura del gerente, già prevista nel
r.d. 23 mar. 1933, n. 185 , in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento del conservatore al fine di garantire la regolarità del servizio in nome proprio ma per conto del conservatore. Ridefinisce gli emolumenti spettanti al conservatore e l’ammontare della cauzione che deve essere approvata dalla Corte di appello in cui ha sede la Conservatoria dei registri immobiliari, sentito il pubblico ministero.
Con
d.p.r. 26 ott. 1972, n. 635 , vengono emanate ulteriori disposizioni in materia di imposte ipotecarie e catastali e di pubblicità immobiliare. La tariffa annessa al provvedimento stabilisce quali imposte debbono essere pagate agli Uffici del registro e quali alle Conservatorie dei registri immobiliari. Sotto il profilo fiscale, meno rilevante per le Conservatorie dei registri immobiliari, la normativa si incrocia con quella degli Uffici del registro. Fondamentale per la Conservatoria dei registri immobiliari è l’aspetto civilistico che ha una valenza giuridica (certezza della proprietà e dei diritti reali di godimento, azioni giudiziarie connesse, ecc.) ed economica (proprietà immobiliari, mutui ipotecari, fallimenti, ecc.).
Con
l. 21 gen. 1983, n. 22 , si stabilisce che il risarcimento per danni civili causati dai conservatori dei registri immobiliari sarà pagato dal Ministero delle finanze, facendo così rientrare la figura e l’attività del conservatore nel quadro generale delle responsabilità della pubblica amministrazione prevista dall’art. 28 della Costituzione: in sostanza, il conservatore non agisce più in nome proprio, ma in rappresentanza dell’Amministrazione.
Con
l. 27 feb. 1985, n. 52 , viene introdotta la meccanizzazione delle procedure ipotecarie che comporta alcune modifiche al libro VI del codice civile, ulteriormente modificate nel 1996 con
d.l. 20 giugno, n. 323 .
Nel corso degli anni Novanta si delinea una riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria -attuata con
l. 29 ott. 1991, n. 358 , e successivo regolamento di attuazione approvato con
d.p.r. 27 mar. 1992, n. 287 , che determina la soppressione delle Conservatorie dei registri immobiliari e la contestuale attribuzione delle relative competenze agli Uffici del territorio.