Commissione arbitrale per le controversie in materia di affitto di fondi rustici
(1947-1948)
poi
Sezione specializzata del tribunale per le controversie nei contratti agrari
(1948-1963)
notizie storiche
Con
d.l.c.p.s. 1° apr. 1947, n. 277 , in materia di affitto di fondi rustici, si istituisce presso ciascun Tribunale un’apposita Commissione arbitrale, che decide in merito alle controversie in materia di affitto di fondi rustici. La Commissione è costituita dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, da un rappresentante dei locatori che affittano a coltivatori conduttori, da un rappresentante dei locatori che affittano a coltivatori diretti, nominati dal presidente del Tribunale su parere delle associazioni di categoria. Interviene alle sedute della Commissione, con voto consultivo, l’ispettore agrario provinciale o un tecnico dell’ispettorato a lui delegato.
La
l. 4 ago. 1948, n. 1094 , proroga i contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione; stabilisce che tutte le controversie di questo tipo sono attribuite ad una Sezione specializzata del Tribunale composta dal presidente, due giudici togati e quattro esperti nominati dal presidente. Le sentenze sono appellabili innanzi alle Sezioni specializzate delle corti di appello, composte dal presidente, quattro consiglieri togati e quattro esperti.
La
l. 18 ago. 1948, n. 1140 , sul contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, stabilisce (art. 4) che le Commissioni arbitrali previste presso ciascun tribunale dall’art. 9 del d.lgs. 1° apr. 1947, n. 277, sono sostituite da Sezioni specializzate; le sezioni sono composte dal presidente, da due giudici togati e otto esperti nominati dal presidente su designazione delle organizzazioni provinciali dei locatori ad affittuari, conduttori, coltivatori diretti, affittuari conduttori, affittuari coltivatori diretti. Alle sezioni specializzate sono aggregati anche un esperto designato dall’organizzazione dei locatori di pascoli e un esperto designato da quella degli esercenti l’industria armentizia, nominati dal presidente del Tribunale. I provvedimenti cautelari sono devoluti alla competenza delle sezioni specializzate. Contro le decisioni delle sezioni specializzate è ammesso il ricorso alla Suprema corte di cassazione in base all’art. 360 del codice di procedura e successive modificazioni.
La
l. 2 mar. 1963, n. 320 , che disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie, sopprime le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, costituite presso i tribunali e le corti di appello e le competenze vengono devolute a nuove Sezioni specializzate. Queste saranno costituite da un collegio giudicante composto dal numero dei magistrati fissato dalle norme in vigore, nonché da due esperti nominati dal Csm o dal presidente della Corte di appello. A tale effetto presso ogni Corte di appello viene istituito un albo speciale.
d.l.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 277
- Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici
l. 4 agosto 1948, n. 1094
- Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione
l. 18 agosto 1948, n. 1140
- Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo
l. 2 marzo 1963, n. 320
- Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie