La
l. 30 dic. 1923, n. 3229 , istituisce nelle singole province, con decreti reali promossi dal Ministero dell’economia nazionale, un Consiglio agrario provinciale, avente sede nel capoluogo: « Si fa luogo al regio decreto di istituzione per quelle province per le quali il Consiglio provinciale ne deliberi la richiesta, e su conforme parere del Consiglio superiore dell’economia nazionale – sezione agraria e forestale».
Il Consiglio agrario provinciale rappresenta e coordina tutte le attività agrarie locali ed è organo di decentramento dell’azione dello Stato. Sostituisce, per la rispettiva provincia, i Comizi agrari, la Commissione provinciale di agricoltura, il Comitato forestale di cui alla l. 20 giu. 1877, n. 3917.
Il Ministero dell’economia nazionale ha il diritto di ispezione sul Consiglio agrario provinciale e, in caso di funzionamento irregolare, può decretarne lo scioglimento su parere conforme della sezione agraria e forestale del Consiglio superiore dell’economia e delle foreste.
I compiti del Consiglio agrario sono: formulare proposte al Governo ed altre pubbliche amministrazioni per provvedimenti agrari; proporre regolamenti speciali di carattere provinciale per agevolare l’applicazione delle leggi interessanti l’agricoltura e le classi agricole; fungere da Commissariato provinciale per il servizio di statistica agraria e forestale; proporre al Ministero dell’economia nazionale i programmi e l’indirizzo da imprimere agli istituti di istruzione agraria pratica; promuovere iniziative di bonifica agraria, colonizzazione interna, sistemazione dei bacini montani, viabilità vicinale e ogni forma di redenzione delle terre; dare pareri sui regolamenti per l’esercizio degli usi civici nei demani comunali, nei beni comuni e nei domini collettivi deliberati dalle amministrazioni comunali e dalla associazioni e comunanze agrarie, e studiare i piani di destinazione e utilizzazione di tali beni; dare pareri sui regolamenti di polizia rurale riguardanti la lotta contro i nemici delle piante coltivate, il risanamento malarico, il pascolo abusivo, la tutela dei terreni e delle culture, la tutela dei lavoratori agrari, nonché sulle norme per le fiere e i mercati; provvedere, in luogo dell’amministrazione provinciale, all’approvazione preventiva dei tori destinati alla monta pubblica.
I Consigli agrari sono autorizzati all’esperimento delle azioni civili nei giudizi per frodi e per ogni altro reato attinente alla manifattura e al commercio dei prodotti agricoli e loro derivati, e dei prodotti necessari all’agricoltura. Hanno anche facoltà di provvedere, con separate gestioni, da soli o insieme ad altri enti, all’impianto e all’esercizio di aziende industriali e commerciali per i bisogni dell’agricoltura locale.
Del Consiglio fanno parte, quali membri di diritto, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, il direttore della Scuola di agricoltura o dell’Istituto agrario sperimentale della provincia, l’ispettore preposto al ripartimento forestale, l’ingegnere capo del genio civile, il medico e il veterinario provinciali; quali rappresentanti di istituzioni ed enti agrari o economici della provincia vi partecipano cinque membri nelle provincia con popolazione agraria superiore a 200.000 abitanti e tre nelle altre. Sono nominati dal Ministero dell’economia nazionale - quali rappresentanti della popolazione agraria eletti dall’amministrazione provinciale e dai comuni, per le province con 200.000 abitanti - quindici membri dei quali dieci eletti dai comuni e cinque dalla provincia; nelle altre province saranno nove, di cui sei eletti dai comuni e tre dalla provincia.
Con decreto reale, su proposta del Ministero per l’economia nazionale, si provvederà a dividere il territorio di ciascuna provincia nelle zone topografiche agrarie più caratteristiche; a determinare per ogni provincia il numero della popolazione agraria e a fissare la circoscrizione elettorale agraria di ciascuna provincia, per cui ogni zona costituirà un collegio elettorale.
Il Consiglio agrario provinciale è così organizzato: un presidente della Giunta; un vice presidente della Giunta; una Giunta. La Giunta è suddivisa in quattro sezioni:
- sezione di economia e statistica agraria: 5 membri tra i quali il direttore della cattedra ambulante di agricoltura;
- sezione agraria zootecnica e di industrie agrarie, con 7 membri tra i quali il direttore della Scuola o Istituto agrario sperimentale, il direttore della Cattedra ambulante e il veterinario provinciale;
- sezione forestale, con 5 membri tra i quali l’ingegnere capo del Genio civile, l’ispettore del ripartimento forestale, il direttore della Cattedra ambulante, mentre il consiglio di ogni Comune della provincia nominerà un altro membro che prende parte ai lavori della sezione con voto deliberativo;
- sezione per l’istruzione agraria, con 5 membri tra i quali il direttore della Scuola o Istituto sperimentale agrario e il direttore della Cattedra ambulante. Di ciascuna sezione farà parte il presidente e il vice presidente.
La sezione forestale assume le funzioni del Comitato forestale di cui alla l. 20 giu. 1877, n. 3917.
La gestione finanziaria del Consiglio agrario provinciale spetta all’amministrazione provinciale. Le deliberazioni del Consiglio agrario provinciale e della Giunta non sono soggette a sindacato da parte dell’autorità di vigilanza e di tutela. Tuttavia il presidente della Giunta dovrà trasmettere al Ministero dell’economia nazionale tutte le deliberazioni che abbiano avuto il voto contrario di uno o più membri di diritto o di nomina governativa. Il ministero potrà pronunciare l’annullamento con decreto motivato.
Tutti i servizi amministrativi riguardanti il funzionamento del Consiglio agrario provinciale sono devoluti agli uffici dell’Amministrazione provinciale. Alle spese del Consiglio provvedono lo Stato con i fondi stanziati dal Ministero dell’economia nazionale, la Provincia con tre tipi di contributi obbligatori, contributi volontari di enti pubblici o privati, di persone fisiche o enti morali.
Consiglio e Giunta hanno sede presso i locali dell’Amministrazione provinciale.
Il
r.d. 16 mag. 1926, n. 1126 , che approva il regolamento per l’applicazione del r.d. 30 dic. 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, definisce al Titolo V la costituzione e il funzionamento dei Comitati forestali e l'efficacia delle loro deliberazioni. La norma prevede tra l’altro che il Comitato avrà sede presso l’ufficio forestale del capoluogo della provincia o, in mancanza, presso gli uffici dell’amministrazione provinciale e delibererà il proprio regolamento interno per la trattazione degli affari. Stabilisce inoltre che i provvedimenti presi dal Comitato forestale - che devono essere osservati anche da coloro che non siano né proprietari né possessori di terreni cui i provvedimenti stessi si riferiscono - devono essere pubblicati sull’albo del comune per un periodo di 15 giorni. Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale per l’uso dei pascoli montani appartenenti ai comuni e ad altri enti, quanto quelle relative alla utilizzazione dei boschi degli enti suddetti, stabilite dallo stesso Comitato nei piani economici, devono essere a cura dell’Ispettorato forestale pubblicate per 15 giorni all’albo dei comuni in cui sono situati pascoli e boschi.
Con
l. 18 apr. 1926, n. 731 , i Consigli provinciali dell’economia assorbono le attribuzioni del Comitato forestale; In base all’art. 15 «gli affari già attribuiti alla competenza dei comitati provinciali saranno trattati a mezzo di una commissione costituita in seno alla prima sezione, composta dal presidente (o vicepresidente) della sezione, di due membri eletti dalla sezione, dell’ingegnere capo del genio civile, dell’ispettore preposto al ripartimento forestale e del direttore della cattedra ambulante di agricoltura; dal membro eletto dal consiglio comunale. Le deliberazioni della commissione sono definitive e contro le medesime è ammesso il gravame consentito dalle vigenti disposizioni contro i provvedimenti dei Comitati forestali». E, in base all’art. 35 «i Consigli provinciali dell’economia assorbiranno le Camere di commercio, i Consigli agrari provinciali, i Comitati forestali, le Commissioni provinciali di agricoltura, i Comizi agrari, assumendone tutte le attività e gli oneri. S’intenderanno conseguentemente abrogate le disposizioni che regolano gli enti e gli organi assorbiti».