Considerato da Emanuele Filiberto come la naturale continuazione del consiglio cismontano, il senato di Piemonte non trova in un atto formale la propria ricostituzione
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Il Consiglio Cismontano non aveva mai cessato di esistere e di svolgere le sue funzioni anche se aveva dovuto trasferirsi, con l'arrivo a Torino dei francesi, prima a Chivasso, poi a Fossano, Ivrea ed infine a Vercelli dove rimase sino al 1561. Il Senato di Savoia viceversa fu ricostituito il 12 ag. 1559 in quanto il Consiglio di Chambéry si era sciolto nel 1536 con l'arrivo delle truppe francesi]
La documentazione conservata testimonia una ripresa delle sue funzioni fra il 1560 ed il 1561. All'ordinamento del senato sono dedicati alcuni punti delle costituzioni emanate da Carlo Emanuele I nel 1583 e nel 1619 e da Vittorio Amedeo I nel 1632, nonché un editto di Carlo Emanuele II del 1661. Il primo regolamento organico si troverà però solo nelle costituzioni promulgate nel febbr. 1723 da Vittorio Amedeo II e nelle successive costituzioni del lu. 1729 e dell'apr. 1770
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Editti antichi e nuovi, libro IV, t. VI, p. 427, col. 2 e ss.; Duboin, t. III, parte I, vol. III, pp. 341-387]
Il 4 nov. 1801 venne soppresso dal governo francese.
Era un organo eminentemente giurisdizionale e giudicava in secondo e ultimo grado come supremo tribunale d'appello. Dalle sentenze del senato non era possibile appellarsi, ma sol tanto inoltrare suppliche per grazia.
Era diviso in due classi, una per le cause civili e l'altra per le cause criminali.
Veniva inoltre ad esso affidata in prima istanza la conoscenza di tutte le cause civili e criminali relative a prelati, arcivescovi, vescovi, capitoli, abati, baroni e baronie, conti e contadi, marchesi e marchesati. Aveva altresì prima cognizione delle cause riguardanti villaggi, comunità, sindaci, ripartizioni di imposte, statuti, privilegi, contese di confini tra comuni.
Oltre alla citata funzione giurisdizionale il senato svolgeva altre funzioni istituzionali. Alla magistratura spettava infatti il compito di interinare " tutte le gratie, privileggi, concessioni di titoli, gradi et dignità, immunità, nuove concessioni di feudi, editti, decreti " emanati dal sovrano.
Interinava altresì le lettere di nomina di tutti gli ufficiali di giustizia delle terre piemontesi, con la facoltà di rifiutare, qualora i candidati non fossero dotati dei necessari requisiti professionali e morali. Il senato, ricevuto l'atto, lo esaminava sotto il profilo formale e sostanziale entrando nel merito della questione proposta e, se lo riteneva giusto, lo " interinava " cioè lo ammetteva e approvava, consentendone la pubblicazione. Il sovrano si riservava tuttavia la possibilità di imporre al senato l'interinazione dell'atto, nonostante il rifiuto Le " decisioni ", ossia le sentenze motivate, del senato di Piemonte, così come quelle degli altri senati sabaudi di Savoia (Chambéry) e di Nizza, avevano, per casi analoghi, valore di leggi, ed entravano nella gerarchia delle fonti.
Aveva infine competenza in materia ecclesiastica e beneficiaria
Il senato di Piemonte, ricostituito insieme alle altre magistrature con r. editto 21 mag. 1814
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Raccolta regno Sardegna, 1814, n. 9] assunse con rr. patenti 4 mar. 1848 la denominazione di magistrato d'appello
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Ibid., 1848, n. 676] I senatori assunsero il titolo di consiglieri mentre restavano invariate le onorificenze e prerogative dei senati e dei loro membri