raccoglitore

soggetto produttore
tipo di ente: Uffici locali e periferici
Consolato di Torino
contesto storico istituzionale
CONTEA DI SAVOIA (dal sec. XI), poi DUCATO DI SAVOIA (dal 1416), poi DUCATO DI SAVOIA e REGNO DI SICILIA (1713-1718), poi REGNO DI SARDEGNA (dal 1720)
sede
Torino
notizie storiche
Venne istituito il 15 novembre 1676 con il "memoriale a capi dei mercanti e negozianti di Torino'' e le relative risposte della reggente Giovanna Maria Battista Savoia-Nemours [ Duboin, t. XV, vol. XVII, pp. 78-82] Svolgeva un ruolo di sovrintendenza al governo economico delle arti aventi relazione con il commercio e di giurisdizione su coloro che tali arti esercitavano. Aveva inoltre la facoltà di presentare progetti e esprimere pareri su tutto ciò che era attinente al commercio. Le sentenze del consolato di Torino comminanti condanne minori erano inappellabili. Con le rr. costituzioni del 1723 [ Ibid., t. III, vol. IV, pp. 775-778] venne inoltre sancito l'obbligo della conferma delle pene più gravi da parte del senato. Era anche organo giurisdizionale di secondo grado. Il r. editto 15 ott. 1733 [ Ibid., pp. 781-786] introdusse la possibilità di affidare in prima istanza ai giudici ordinari le decisioni su un certo tipo di cause commerciali relative a persone residenti fuori Torino e la conseguente facoltà di appello al consolato. Con r. editto 16 ag. 1748 [ Ibid., pp. 826-831] furono emanate ulteriori norme che prevedevano fra l'altro il ricorso all'intero corpo del consolato contro le ordinanze del presidente o dei giudici togati. si rese obbligatoria inoltre la consegna al consolato degli estratti degli atti delle società commerci ali. La composizione del consolato, inizialmente costituito da un unico membro togato e da mercanti, banchieri e negozianti, mutò nel corso degli anni: prevalsero di volta in volta i giudici togati ovvero i mercanti finché nel 1733 [ Ibid., pp. 781-786] l'elemento commerciale fu definitivamente relegato a svolgere un ruolo consultivo. A partire dal 1748 [ Ibid., pp. 826-831] si riconobbe tuttavia ai consoli voto decisivo per cause inerenti il rito, la perizia e l'uso mercantile. In un primo tempo la giurisdizione del consolato fu territorialmente circoscritta alla città di Torino, come già quella dei conservatori dei mercanti, a cui il consolato stesso succedeva, ma essa venne presto estesa con l'ordine 20 giu. 1677 [ Editti antichi e nuovi, pp. 1027-1028] a tutte le province subalpine e successivamente ampliata al territorio di Pinerolo [ Duboin, t. III, vol. IV, pp. 805-806] , alle Langhe [ Ibid., pp. 821-822] , ai territori di nuovo acquisto, per gli anni 1737-1748 [ Ibid., pp. 821-822, 826-831] ,ed infine, nel 1796, al principato di Oneglia [ Ibid., p. 834] . Fu soppresso il 4 novembre 1801 in base alle " Regole generali sopra l'amministrazione della giustizia e sopra l'organizzazione dei tribunali nel Piemonte " [ Raccolta regi editti, vol. VI, pp. 202-218] ma continuò a svolgere le sue funzioni sino all'istituzione, avvenuta l'anno successivo, di un tribunale di commercio a Torino [ Ibid., vol. IX, pp. 269-270]
complessi archivistici collegati
Consolato di Torino  (1681-1801) [ARCHIVIO DI STATO DI TORINO]
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