raccoglitore

soggetto produttore
tipo di ente: Organi centrali
Avogaria di comun , Venezia
contesto storico istituzionale
REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI-1797)
sede
Venezia
notizie storiche
Gli avogadori di comun ebbero origine nella seconda metà del sec. XII quale organo investito della rappresentanza e difesa dei diritti e interessi del comune in sede amministrativa e giurisdizionale, nell'ambito fiscale e del diritto pubblico in genere, compreso quello penale. Loro spettava la rivendica dei beni pubblici; eseguire o far eseguire le sentenze di confisca e altre determinate; raccomandare l'esecuzione di altre al doge e alla signoria. Garantivano la regolare formazione della legge e vigilavano sulla sua applicazione, sull'adempimento dei capitolari dei consigli ed uffici e delle commissioni delle cariche. Era necessaria la loro presenza affinché fossero " in ordine " le sedute dei consigli. Esercitavano vigilanza e controllo politico, amministrativo e finanziario su organi centrali e periferici, non escluso l'aspetto contabile quanto alla gestione dei beni e del denaro pubblico e dei beni sequestrati, con facoltà di rivedere le casse degli uffici di San Marco e di Rialto e di bollarne gli scrigni. Come organo di controllo, nella seconda metà del sec. XIII furono talora divisi in due uffici, de intus e de foris (rispetto alla Dominante e allo Stato), agendo spesso di conserva con il magistrato al cattaver. Erano organo istruttorio e di pubblica accusa nei processi politici e criminali gravi che non andassero al consiglio di dieci e giudice intermedio d'appello, dapprima con competenza civile e penale su tutto lo Stato, poi ristretta al penale (4 sett. 1352, 26 apr. 1468 maggior consiglio); dopo l'istituzione degli auditori (7 sett. 1343, maggior consiglio), chiamati anche avogadori civili, restarono tuttavia loro affidate talune competenze civili, in particolare l'incidente di falso, ed altre minori funzioni giudiziarie. Con i signori di notte al civil supplivano altri uffici nei periodi di ferie e in vacanza di ducato. Tutelavano l'integrità del maggior consiglio, corpo sovrano della repubblica, e di conseguenza quella della classe patrizia, e in minor misura la cittadinanza originaria. Svolgevano le loro funzioni attraverso i poteri, anche individuali, di intromissione (sospensione) di qualsiasi parte, terminazione, atto o sentenza ritenuto contrario alle leggi; di placito, ossia capacità di citare in giudizio quali pubblici accusatori; di inquisizione, ossia inchiesta ex-officio con rito inquisitorio
complessi archivistici collegati
vai sul padreprecedenteprossimovai al primo figlio
vai