Predecessori dei giudici del piovego (pubblico) furono nel corso del Duecento alcuni uffici di vario titolo e attribuzioni, più volte unificati e nuovamente divisi, competenti da un lato sulle acque pubbliche e sui collegamenti interni della città per via di acqua e di terra (pro ripis et pro viis publicis e pro viis de canali, 27 sett. 1224, Liber Plegiorum; super canales, rivos et piscinas, 28 ag. 1272, maggior consiglio; super pontibus et viis civitatis Rivoalti), dall'altro sulla repressione dell'eresia e dell'usura intesa in senso ampio, come materie coinvolgenti i supremi interessi dello stato (super patarenis et usurariis, 14 febbr. 1256, doge e minor consiglio).
Detti uffici furono talora ricostituiti durante il primo periodo di attività dei super publicis (publicorum comunis), poi giudici del piovego.
Questi ebbero origine grazie alle parti del maggior consiglio 7 lu. 1282 e 19 set. 1290, con funzioni giudiziarie, al fine di verificare e stabilire mediante sentenza la condizione giuridica degli specchi d'acqua, paludi e barene dell'intera laguna, a tutela delle proprietà del comune e contro pretese e usurpazioni di privati - persone, famiglie, enti ecclesiastici o civili - invitati pertanto a fornire prove documentarie o testimoniali del loro legittimo possesso almeno centenario.
Con il dilatarsi delle competenze a funzioni anche amministrative, volte sempre alla salvaguardia dei diritti pubblici in campo - potremmo dire - urbanistico, spettò in seguito al magistrato il rilascio delle licenze di costruzione e di occupazione di aria e di suolo pubblico.
Esso giudicava inoltre le cause per lavori abusivi; nel penale invece quelle relative a lettere di cambio false e a private scritture e contratti illeciti e iniqui sia a Venezia che nello stato, con potere di inquisizione nei confronti di ebrei e cristiani, di veneti e forestieri. Nel civile era giudice definitivo entro cifre modeste