raccoglitore

soggetto produttore
tipo di ente: Organi centrali
Provveditori e Sopraprovveditori alla sanità, Venezia
contesto storico istituzionale
REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI-1797)
sede
Venezia
notizie storiche
Preceduti da organi temporanei in momenti di emergenza (30 mar. 1348, maggior consiglio; 30 ott. 1460, senato) i provveditori alla sanità, come magistrato stabile, furono istituiti dal senato il 7 genn. 1486 a difesa della città dalla peste e con autorità suprema, tanto da emanare terminazioni equiparate ai decreti del senato stesso; avevano giurisdizione, con sentenze definitive, dal 1504 (2 lu., senato) anche criminali. Nella revisione della " distributiva delle cariche " del 1537, 9 nov., il maggior consiglio ne avocò a sé l'elezione insieme a quella di molti altri magistrati. Nel 1556, 2 giu., il senato integrò i provveditori con sopraprovveditori (aggiunti) e il magistrato così composto ebbe giurisdizione fino alla pena capitale. La competenza, sia diretta che di controllo e di polizia, si estendeva ad ogni materia attinente alla sanità ed igiene pubblica della città e ai possibili rischi di introduzione di malattie per via di mare o di terra. Tra i settori principali vanno ricordati: lazzaretti e contumace; medici e altre professioni sanitarie; medicine; commercio di commestibili; industrie pericolose; inquinamenti; pulizia di strade, canali e pozzi; mendicanti; meretrici; albergatori; recupero degli annegati; licenze di sepoltura; raccolta di informazioni sulla situazione sanitaria degli altri stati e allestimento del cordone sanitario ai confini per evitare il diffondersi di epidemie, anche tra gli animali. Erano in relazione con il magistrato gli omologhi uffici dei provveditori alla sanità nelle città suddite, di nomina locale
complessi archivistici collegati
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