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Capo del Governo della Repubblica a norma del Tit. VIII del Costituzione della Repubblica Italiana del 26 gennaio 1802 (artt. 43-52) è il presidente della Repubblica italiana. Secondo la stessa costituzione durava in carica 10 anni ed era indefinitamente rieleggibile (art. 44); aveva l’iniziativa nelle leggi (art. 45) guidava la politica estera (art. 46), nominava i ministri, gli agenti diplomatici, gli ufficiali dell’Armata (art. 48) e il Vice presidente (art. 49). Aveva un appannaggio di 500.000 lire milanesi (art. 52). Il presidente della Repubblica nominava anche gli arcivescovi e vescovi, i quali dovevano prestare giuramento nelle sue mani (d. 2 genn. 1804, in
Bollettino repubblica italiana , 1804, n. 5).
Alla carica fu eletto per acclamazione, ai comizi di Lione, Napoleone Bonaparte, primo console della Repubblica francese.
Dipendeva dal Presidente della Repubblica e da lui nominato, il Vicepresidente che esercitava, in virtù dell’art. 49 della Costituzione di Lione, tutti i poteri spettanti al Presidente “in sua assenza e in sua rappresentanza”. Alla carica fu nominato Francesco Melzi d’Eril (
Bollettino repubblica italiana , 1802, p. 7).
costituzione 26 gen. 1802
- provvedimento di regolamentazione
decreto 2 gen. 1804
- provvedimento relativo alla nomina di arcivescovi e vescovi