secc. XVI - XVIII
21 mag. 1814 - 1859
notizie storiche
Organo giudiziario monocratico di prima istanza, caratteristico dello Stato sabaudo. Di “Giudici ordinari” trattano già gli statuti di Carlo III del 10 ottobre 1513 (
Duboin, t. III, p. 1627 ). Con gli ordini nuovi di Emanuele Filiberto del 29 maggio 1561, che riorganizzarono l’amministrazione della giustizia, il Giudice ordinario figura come organo fondamentale per la sua diffusione uniforme in tutte le località. L’editto 31 maggio 1620 stabilì i Giudici in modo organizzato; vari dettagli furono disciplinati con istruzioni diramate lo stesso giorno (
ibid., pp. 1632-48 ). I Giudici ordinari si distinguevano in togati (che dovevano aver conseguito la laurea in giurisprudenza) per le terre immediate e non togati (licenziati o notai) per quelle mediate; questi ultimi, detti anche podestà, erano nominati dai vassalli, con approvazione del Senato. Solo con editto 29 luglio 1797 (
ibid., p. 1717 ) Carlo Emanuele IV abolì questo privilegio, tipico dell’
ancien régime .
Con patenti 15 dicembre 1724 (
ibid., pp. 1396-97 ) alle Prefetture furono unite le Giudicature delle rispettive città; contro le decisioni del giudice-prefetto era possibile appellare al Senato. Invece, contro le pronunce dei Giudici era ammesso appello al Prefetto della provincia.
Le Costituzioni del 1729 (
ibid., pp. 1663-67 ) operarono una riforma decisiva; la nomina dei Giudici, per un triennio, divenne di esclusiva competenza del sovrano; si aboliva così la consuetudine antica di consentire alle comunità di presentare terne di nomi di persone designate alla carica; venne pure stabilito che i Giudici dovessero essere approvati dal Senato; le patenti di approvazione dovevano essere presentate, prima che il Giudice assumesse la carica, al Prefetto della provincia.
Ai Prefetti spettava il compito di visitare, nel triennio, le giudicature della provincia, per ricevere doglianze e querele contro il Giudice (assisie). Questa forma di controllo fu ulteriormente regolata con manifesto del Senato di Piemonte 17 agosto 1750; la normativa fu estesa ai “paesi di nuovo acquisto” con altro manifesto senatorio del 29 agosto 1789.
I Podestà, a differenza degli altri Giudici ordinari, dovevano, quando si trattasse di decidere su questioni legali, ricorrere al parere di un giureconsulto approvato dal Senato.
I Giudici ordinari conoscevano, in prima istanza, nell’ambito della propria circoscrizione, di tutte le cause civili e di tutti i delitti, fatta eccezione per quelli riservati al Senato o al Prefetto, ovvero a organi speciali, come ad esempio gli uditorati di guerra. In materia patrimoniale e criminale il controllo statale sull’attività del Giudice era esercitato anche dall’intendente e dall’avvocato fiscale. Al Giudice ordinario potevano essere demandate anche cause in materie particolari (annona, gabelle, caccia ecc.) riservate alla cognizione di magistrature speciali. Al Giudice erano affidati anche compiti amministrativi, specie di tutela dell’ordine pubblico, ma anche di viabilità (visite periodiche alle strade) e altro.
Esistevano giudici speciali per speciali categorie di persone (ebrei, osti, stampatori ecc.). Si tralascia di trattare di essi, come anche di due figure minori di giudici, i castellani e i baili. L’ufficio della giudicatura comprendeva, oltre al sostituto o luogotenente, anche un segretario, entrambi notai, e altro personale (scrivani, uscieri).
Restaurazione
Con l’editto 21 maggio 1814 furono ristabiliti i giudici monocratici di primo grado; ma un nuovo e duraturo assetto alle Giudicature fu dato dall’editto 7 ottobre 1814 (
Raccolta regno Sardegna, 1814, n. 70 ), che introdusse il concetto di “giudicatura di mandamento”: più luoghi formano un mandamento sotto un unico giudice, per tutti i mandamenti di una stessa provincia le “assisie” sono tenute dal Prefetto; i Giudici devono risiedere nel capoluogo del loro mandamento e nominarsi un luogotenente togato o almeno notaio. La competenza non muta sostanzialmente rispetto al Settecento: in materia civile, le azioni personali e mobiliari di valore non eccedente le 300 lire, e le azioni possessorie, con sentenze inappellabili in caso di pena non superiore a lire 100, in materia penale, i reati puniti con pena pecuniaria fino a 50 lire e con il carcere fino a due giorni. Risultano costituite, nelle 21 province e 3 pretorie dipendenti dal Senato di Piemonte (esclusa dunque la Savoia), 302 Giudicature. Ma il numero di esse variò molte volte; così alla fine del 1818 esse risultano, in tutti gli Stati di terraferma , 411 (360 escludendo la Savoia); e nel 1822 (editto 27 settembre 1822, n. 1392) esse sono diventate 416 distribuite in 7 di prima classe, 38 di seconda classe, 23 di terza classe e 348 di quarta classe: la classificazione comportava una diversa retribuzione. Dal 1° gennaio 1823 le sentenze dei Giudici venivano appellate ai Tribunali di prefettura, che da quel giorno sostituirono le Prefetture. Ma l’editto n. 1392 finì col declassare le giudicature, in quanto molte competenze dei Giudici furono trasferite ai tribunali di prefettura. Con patenti 11 febbraio 1825 fu stabilito che i giudici fossero nominati non più per tre anni ma “a beneplacito regio”. Con altre patenti del 30 ottobre 1829 la città di Torino fu divisa, come già quella di Genova, in sei mandamenti di giudicature. Con editto 30 giugno 1838 vennero create in Sardegna 85 Giudicature di mandamento, nell’ambito dei 7 Tribunali di prefettura.
Dal 1° gennaio 1860 presero il nome di Giudicature di mandamento e di polizia ed ebbero ampliata la competenza in materia civile. Per effetto del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 sull’ordinamento giudiziario, dal 1° gennaio 1866 le antiche Giudicature, estese ormai all’Italia unita, presero il nome di Preture.
ordini 29 mag. 1561
- provvedimento di riorganizzazione dell’amministrazione della giustizia
editto 31 mag. 1620
- provvedimento di organizzazione
patenti 15 dic. 1724
- unione tra prefetture e giudicature
costituzioni del 1729
- provvedimento di riforma
manifesto senatorio 17 ago. 1750
- provvedimento di regolamentazione
manifesto senatorio del 29 ago. 1789
- estensione normativa ai "paesi di nuovo acquisto"
editto 29 lug. 1797
- provvedimento di abolizione di privilegio
editto 21 mag. 1814
- provvedimento di restaurazione delle giudicature
editto 7 ott. 1814
- provvedimento di regolamentazione
editto 27 set. 1822, n. 1392
- provvedimento di riclassificazione delle giudicature
patenti 11 feb. 1825
- modifica procedura nomina dei giudici
patenti 30 ott. 1829
- provvedimento di divisione della città di Torino in mandamenti di giudicature
editto 30 giu. 1838
- provvedimento di creazione di 85 giudicature in Sardegna
decreto 6 dic. 1865, n. 2626
- provvedimento di modifica della denominazione