Tribunali speciali per il commercio furono istituiti già nella Cisalpina, in base all’art. 214 della costituzione e alle leggi organiche giudiziarie dell’ott. 1797 (cfr. anche legge 9 fruttidoro a.VI./ 26 ag. 1798, in
Raccolta leggi Cisalpina , V, p. 270).
La costituzione della Repubblica Italiana, approvata a Lione e pubblicata il 26 genn. 1802, prevedeva, nell’art. 101, l’introduzione di Camere di commercio incaricate di dirimere le cause mercantili. Le Camere e i tribunali di commercio furono organizzati dalla legge 26 ag. 1802 (
Bollettino repubblica italiana , 1802, n. 70), sul modello dell’editto del 1786, con il quale l’imperatore Giuseppe II aveva per la prima volta istituito le Camere mercantili nella Lombardia austriaca. Erano suddivise in Camere primarie, stabilite nei centri maggiori, e in Camere sussidiarie, nei centri minori. Entrambe costituivano il primo livello di giudizio per le cause mercantili. La legge prescriveva che fossero composte di cinque commercianti o banchieri o imprenditori nominati per la prima volta dal governo, in seguito eletti dai commercianti del luogo. Era pure prevista l’istituzione di due tribunali di revisione per il commercio, stabiliti a Milano e a Bologna e composti ciascuno da due commercianti scelti dal governo e da tre giudici del tribunale di revisione.
Con il regolamento organico 13 giu. 1806 (
Bollettino regno d’Italia , 1806, n. 105) le funzioni giudiziarie furono tolte alle Camere di commercio, che rimasero organismi rappresentativi del corpo mercantile ed attivati Tribunali di commercio nei principali comuni con il successivo decreto 7 nov. 1806 (
ibid. , 1806, n. 217), ma che entrarono effettivamente in funzione solamente il 1° settembre 1808, dopo la pubblicazione del nuovo Codice di commercio (
ibid. , 1808, 17 lug.), nelle sedi volute dal ministro della giustizia, vale a dire a Milano, Venezia, Bologna, Brescia, Verona, Ferrara, Bergamo, Rimini, Mantova, Modena, Ancona e Senigallia. I tribunali di commercio giudicavano senza appello nelle cause minori, mente per le altre era previsto il ricorso alla corte d’appello (
vedi
), presso la quale era istituita una sezione per le cause commerciali, composta di quattro giudici e tre commercianti.