raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Istruzione / Uffici
Consiglio scolastico provinciale (1859-1938)   poi
Consiglio provinciale dell'educazione (1938-1946)   poi
Consiglio scolastico provinciale (1946-1999)
datazione
1859 - 1999
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Consiglio scolastico provinciale (1859-1938)
Previsto dalla legge Casati del 1859, il Consiglio scolastico provinciale, denominato talora Consiglio per le scuole o Consiglio provinciale scolastico, ha funzioni di carattere generale e funzioni specifiche in relazione alle competenze sulle scuole di ogni ordine e grado. Il delegato mandamentale vigila, in sua rappresentanza, sugli istituti di istruzione secondaria, classica e tecnica, sui convitti e sulle scuole elementari. Il Consiglio è presieduto dal provveditore agli studi. Nel 1867, con  r.d. 22 settembre, n. 3956  , dopo una breve soppressione dell’ufficio del provveditore agli studi, i Provveditorati agli studi vengono ricostituiti, con sede presso le Prefetture, e sottoposti alla soprintendenza del prefetto che presiede il Consiglio provinciale scolastico. In base al  r.d. 20 ott. 1867, n. 4008  , vengono dettate norme generali e attribuzioni specifiche del Consiglio provinciale scolastico in relazione alle scuole di ogni ordine e grado. Il Delegato mandamentale, in qualità di rappresentante del Consiglio provinciale scolastico, vigila sugli istituti di istruzione secondaria classica e tecnica, sui convitti e sulle scuole elementari, mentre l’Ispettore di circondario visita periodicamente le scuole elementari e popolari.
A seguito della  l. 15 lug. 1877, n. 3968  (legge Coppino), che incide con determinazione sull’obbligo dell’istruzione elementare, il nuovo regolamento per l’amministrazione scolastica provinciale, approvato con  r.d. 3 nov. 1877, n. 4152  , semplifica le attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico, che assume un ruolo determinante nella cura dell’esecuzione dell’obbligo dell’istruzione elementare. Ne consegue una ridefinizione anche dei compiti dei delegati scolastici che, nel loro mandamento, vigilano sulle scuole primarie.
La  l. 4 giu. 1911, n. 487  (legge Daneo-Credaro), che ricostituisce l’autonomia dell’ufficio del provveditore agli studi, prevede a livello provinciale per l’istruzione elementare e popolare il Consiglio scolastico, la Deputazione scolastica e la Delegazione governativa. Mentre i comuni dei capoluoghi di provincia e di circondario mantengono l’autonomia dell’amministrazione delle scuole popolari, per tutti gli altri comuni l’amministrazione è affidata al Consiglio scolastico provinciale. I comuni capoluogo di circondario possono chiedere che l’amministrazione delle scuole sia assunta dal Consiglio scolastico che, comunque, esercita poteri di vigilanza anche sulle scuole comunali e private. Nei comuni in cui l’amministrazione delle scuole è affidata al Consiglio scolastico è soppressa la Direzione didattica.
I Consigli scolastici provinciali e le Deputazioni scolastiche vengono soppressi con  r.d. 8 feb. 1923, n. 374  , in attuazione del disposto del  r.d. 31 dic. 1922, n. 1679  , che prevede l’istituzione dei Provveditorati agli studi regionali. Pochi mesi dopo, con  r.d. 3 nov. 1923, n. 2453  , vengono istituiti - per gli affari dell’istruzione elementare - presso ogni nuovo Provveditorato agli studi, un Consiglio scolastico e Consiglio di disciplina, presieduti dal provveditore.
Consiglio provinciale dell'educazione (1938-1946)
Ricostituiti nel 1936 i Provveditorati agli studi su base provinciale, il  r.d.l. 21 nov. 1938, n. 2163  , istituisce per l’istruzione elementare il Consiglio provinciale dell’educazione, al posto del Consiglio scolastico, mantenendo il Consiglio di disciplina.
Consiglio scolastico provinciale (1943-1999)
Con  r.d. 27 mag. 1946, n. 556  , vengono sciolti i Consigli provinciali dell’educazione e ricostituiti presso i Provveditorati agli studi i Consigli scolastici provinciali con funzioni specifiche sull’istruzione elementare.
Nonostante l’ampio passaggio di competenze alle Regioni avviato nel 1972 e la riorganizzazione degli organi collegiali attuata con i decreti delegati del 1974, il Consiglio scolastico provinciale viene riconfermato dal testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con  d.lgs. 16 apr. 1994, n. 297 
A seguito del regolamento organico sull’autonomia scolastica, approvato con  d.p.r. 8 mar. 1999, n. 275  , il  d.lgs. 30 giu. 1999, n. 233  , che riforma gli organi collegiali della scuola i Consigli scolastici provinciali vengono sostituiti dai consigli scolastici locali.

fonti normative

l. 13 novembre 1859, n. 3725 - Concernente l’amministrazione e i diversi gradi della pubblica istruzione
r.d. 22 settembre 1867, n. 3956 - Ordinamento dell’amministrazione della pubblica istruzione
r.d. 20 ottobre 1867, n. 4008 - Approvazione dei regolamenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Provveditorato centrale per gli studi secondari e primari, e dell’amministrazione provinciale scolastica
r.d. 3 novembre 1877, n. 4152 - Nuovo regolamento per l’amministrazione scolastica provinciale
l. 4 giugno 1911, n. 487 - Provvedimenti per l’istruzione elementare e popolare
r.d. 31 dicembre 1922, n. 1679 - Nuove tabelle organiche dell’amministrazione centrale e regionale del Ministero della pubblica istruzione e del personale ispettivo e didattico delle scuole elementari
r.d. 8 febbraio 1923, n. 374 - Soppressione dei Consigli scolastici provinciali e delle Deputazioni scolastiche
r.d. 3 novembre 1923, n. 2453 - Norme concernenti l’ordinamento per l’istruzione elementare
r.d.l. 21 novembre 1938, n. 2163 - Norme per la nomina e le attribuzioni dei regi provveditori agli studi e per l’istituzione del Consiglio provinciale dell’educazione e del Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari
r.d. 27 maggio 1946, n. 556 - Ricostituzione dei Consigli scolastici provinciali
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
d.lgs. 30 giugno 1999, n. 233 - Riforma degli organi collegiali della scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo. 1997, n. 59
profilo istituzionale collegato
Provveditorato agli studi
soggetto produttore collegato
Consiglio scolastico provinciale di Brescia
Consiglio scolastico provinciale di Caltanissetta
Consiglio scolastico provinciale di Chieti
Consiglio scolastico provinciale di Firenze
Consiglio scolastico provinciale di Foggia
Consiglio scolastico provinciale di Grosseto
Consiglio scolastico provinciale di Livorno
Consiglio scolastico provinciale di Palermo
Consiglio scolastico provinciale di Reggio di Calabria
Consiglio scolastico provinciale di Siena
Consiglio scolastico provinciale di Verona

curatori

creazione
Paola Carucci - 2010
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