raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Istruzione / Uffici
Provveditorato agli studi (1859-1999)
datazione
1859 - 1999
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
1859-1922
Dopo l’unificazione del regno rimane in vigore la  l. 13 nov. 1859, n. 3725  (legge Casati), concernente l’amministrazione della pubblica istruzione. La legge prevede per l’istruzione elementare due gradi biennali, di cui il primo gratuito e obbligatorio; l’istruzione classica secondaria dura otto anni divisi in ginnasio (tre anni più due) e liceo (tre anni) mentre l’istruzione tecnica è articolata in due trienni (prima scuole poi istituti) e non dà accesso all’università. Questo ordinamento costituisce un modello scolastico che sostanzialmente rimane in vigore fino alla riforma Gentile del 1923. Per l’amministrazione scolastica è prevista l’istituzione di un Provveditorato agli studi in ogni provincia, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, con compiti di sovrintendenza sulle scuole classiche e tecniche. Compiti del provveditore sono i seguenti: vigilanza sull’applicazione di leggi e regolamenti; pronuncia sui reclami contro le decisioni dei capi d’istituto; attribuzione di ricompense e ammonizioni al personale insegnante; tenuta dei contatti con le autorità scolastiche; esecuzione di ispezioni e visite; presidenza del Consiglio scolastico provinciale. In base alla legge Casati lo Stato ha competenza anche sulla scuola elementare, spettando ai comuni le spese per gli insegnanti e per l’edilizia.
Con  r.d. 6 dic. 1866, n. 3382  , relativo al nuovo ordinamento della amministrazione centrale della pubblica istruzione, e degli uffici dipendenti, vengono istituiti a livello locale il Consiglio provinciale per le scuole, l’Ispettore di circondario, i Delegati scolastici mandamentali. L’ufficio del provveditore agli studi è soppresso e le sue attribuzioni demandate all’Ufficio scolastico provinciale.
Il nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica istruzione, approvato con  r.d. 22 set. 1867, n. 3956  , ricostituisce i Provveditorati agli studi sottoponendoli però alla soprintendenza del prefetto. Presso il ministero vengono istituiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Provveditorato centrale per gli studi secondari e primari, mentre a livello territoriale sono previsti il Consiglio per le scuole in ogni provincia; il provveditore agli studi; gli ispettori di circondario e i delegati scolastici mandamentali.
Il prefetto presiede il Consiglio provinciale, i provveditori hanno sede presso le Prefetture e possono esercitare il loro ufficio su due o più province.
Anche in base al  r.d. 20 ott. 1867, n. 4008  , che approva i regolamenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Provveditorato centrale per gli studi secondari e primari, e dell’amministrazione provinciale scolastica, la soprintendenza generale di quanto attiene all’istruzione classica, tecnica, normale magistrale ed elementare pubblica e privata appartiene al prefetto, presidente del Consiglio provinciale scolastico, mentre il provveditore agli studi (vice-presidente del Consiglio provinciale) esercita la vigilanza su tutte le scuole poste nella circoscrizione che gli è affidata, disbriga gli affari che la riguardano e presiede il Consiglio provinciale scolastico quando non interviene il prefetto. Il regolamento detta norme generali sulle funzioni del Consiglio provinciale scolastico e specifiche in relazione alle competenze sulle scuole di ogni ordine e grado. Stabilisce le funzioni del delegato mandamentale che, come rappresentante del Consiglio provinciale scolastico, vigila sugli istituti di istruzione secondaria classica e tecnica, sui convitti e sulle scuole elementari e dell’ispettore di circondario che visita periodicamente le scuole elementari e popolari.
Il provveditore vigila direttamente, con visite, sulle scuole mezzane (secondarie) classiche e tecniche, sulle normali o magistrali e sulle elementari, nonché sui convitti ed educatorii maschili e femminili; detta le norme sull’esecuzione dei provvedimenti del ministero a presidi e direttori dei licei e ginnasi e delle scuole tecniche e normali, oltre che ai delegati e agli ispettori scolastici; accoglie ed esamina le domande di apertura di istituti privati di istruzione e pubblica nel Giornale ufficiale della provincia la licenza data, col nome degli insegnanti; può rivolgersi al procuratore del re per i casi di irregolarità commesse da scuole private, convitti o pensionati; elegge e presiede la giunta esaminatrice dei maestri di lingue straniere; compila il calendario scolastico per le scuole con l’elenco dei testi approvati dal Consiglio superiore e dal Consiglio provinciale scolastico, rimettendone copia a tutti gli istituti e scuole elementari; rimanda agli esami di ammissione o di riparazione coloro che non avessero potuto darli per gravi ragioni; concede il congedo agli ufficiali e agli insegnanti degli istituti governativi; annuncia l’apertura degli esami di maestri e allievi; sottoscrive gli attestati di promozione dei licei regi e pareggiati e degli istituti privati in cui si sono svolti esami in forma pubblica, pubblicando nel giornale ufficiale della Provincia i risultati di ciascuna scuola.
Appena un mese dopo vengono apportate modifiche all’amministrazione scolastica provinciale con  r.d. 21 nov. 1867, n. 4050  , ma le attribuzioni del provveditore restano invariate.
Con  r.d. 28 mar. 1875, n. 2425  , viene approvato un nuovo organico per i provveditori e per gli ispettori scolastici del Regno, in base al quale la figura del provveditore viene equiparata a quella dei capi servizio e dei segretari del ministero e gli viene attribuita la funzione di ispettore scolastico del circondario in cui risiede.
Il nuovo regolamento per l’amministrazione scolastica provinciale, approvato con  r.d. 3 nov. 1877, n. 4152  , ribadisce la supremazia del prefetto nelle questioni scolastiche a livello locale. Le attribuzioni del provveditore restano sostanzialmente invariate; gli viene conferita, oltre alle precedenti, la facoltà di decidere in quali scuole gli aspiranti all’insegnamento elementare debbano fare il loro tirocinio e la facoltà di dispensarne i più meritevoli; concede dispense dall’età agli aspiranti maestri elementari; elegge e presiede la Giunta per gli esami magistrali, cura la preparazione dei temi e li custodisce; rilascia le patenti di maestro normale o elementare. Il regolamento semplifica l’articolazione delle competenze del Consiglio provinciale scolastico che ha acquisito quella di curare l’esecuzione dell’obbligo dell’istruzione elementare, introdotto con  l. 15 lug. 1877, n. 3968  (legge Coppino).
La legge Coppino mira a contrastare l’analfabetismo rendendo effettivo l’obbligo della frequenza scolastica ai bambini di sei anni per il corso elementare inferiore che si conclude quando i bambini hanno nove anni. Responsabile dell’obbligo per i bambini che si trovano negli istituti di beneficenza è il direttore dell’istituto. Viene favorita l’istituzione di scuole serali e festive. La legge sostituisce l’insegnamento della religione, che può essere impartito a richiesta dei genitori, con le “prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino”. Istituisce altresì l’anagrafe scolastica obbligatoria. Il Consiglio scolastico provinciale cura che nei comuni da esso dipendenti venga attuato l’obbligo dell’istruzione elementare. Spetta al provveditore, previo scambio di informazioni con l’ispettore, compilare l’elenco dei comuni in cui si può già attuare l’insegnamento obbligatorio.
Mantengono le loro funzioni gli ispettori di circondario, mentre mutano le competenze dei delegati scolastici che, nel loro mandamento, vigilano sulle scuole primarie e forniscono informazioni all’ispettore di circondario in visita alle scuole.
Nel 1895, con  r.d. 9 ottobre, n. 623  , che approva il nuovo regolamento per l’istruzione elementare, viene riconosciuta ai comuni la possibilità di affidare la direzione delle scuole elementari a direttori didattici. Con  l. 19 feb. 1903, n. 45  , vengono istituite le Direzioni didattiche nei comuni con più di 10.000 abitanti, mentre sono facoltative negli altri comuni che possono riunirsi in consorzio. Nel 1904 si ha un ulteriore limitato ampliamento dell’obbligo di frequenza della scuola elementare.
La  l. 4 giu. 1911, n. 487  (legge Daneo-Credaro), relativa a provvedimenti per l’istruzione elementare e popolare, prevede per l’amministrazione statale a livello provinciale il Consiglio scolastico, la Deputazione scolastica e la Delegazione governativa per l’istruzione elementare e popolare. Sebbene quest’ultima sia presieduta dal prefetto, il provveditore è ora svincolato dalla subalternità al prefetto, riacquistando la sua autonomia.
La legge istituisce la Sezione per l’istruzione primaria e popolare in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione e dieci ispettori centrali per vigilare sull’andamento delle scuole e per coordinare i lavori del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici. Detta anche disposizioni sull’istruzione magistrale. Si istituiscono 1.000 circoli di ispezione che hanno per se la circoscrizione mandamentale: l’organizzazione territoriale prevede 89 provveditori, 400 ispettori scolastici e 1.000 vice-ispettori.
I comuni dei capoluoghi di provincia e di circondario mantengono l’autonomia dell’amministrazione delle scuole popolari; per tutti gli altri comuni l’amministrazione è affidata al Consiglio scolastico provinciale. I comuni capoluogo di circondario possono chiedere che l’amministrazione delle scuole sia assunta dal Consiglio scolastico, che comunque ha poteri di vigilanza anche sulle scuole comunali o private che non amministra. Nei comuni in cui la scuola è amministrata dal Consiglio scolastico è soppressa la Direzione didattica. Il regolamento disciplina anche la scuola rurale unica e prevede l’istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio e scuole per adulti analfabeti. Per provvedere all’assistenza scolastica è istituito in ogni comune il Patronato scolastico che, nelle città più grandi, può essere articolato in sezioni di quartiere.
Secondo il nuovo ordinamento, il provveditore vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio scolastico e della Deputazione scolastica (dei quali è presidente); ordina e cura il pagamento degli stipendi, degli assegni del personale addetto alle scuole e delle spese deliberate dal Consiglio scolastico e dalla Deputazione scolastica; ordina l’immediata chiusura delle scuole e degli istituti d’istruzione nei casi di urgenti ragioni sanitarie o per gravi motivi di ordine interno; ha potere di sospensione nei riguardi del personale amministrativo delle scuole, degli ispettori e vice ispettori, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico. Attraverso l’ispettore o il viceispettore scolastico il provveditore vigila sull’adempimento dell’obbligo scolastico.
La legge istituisce inoltre un Ufficio scolastico in ogni capoluogo di provincia, alle dipendenze dei provveditori agli studi; l’Ufficio scolastico è composto di un funzionario della carriera amministrativa, di un funzionario della carriera di ragioneria e di due impiegati d’ordine. All’Ufficio scolastico sarà addetto un ispettore scolastico e, qualora ve ne fosse bisogno, anche un vice-ispettore.
In base al  r.d. 25 set. 1911, n. 1142  , che approva le norme concernenti la Sezione per l’istruzione primaria e popolare nell’ambito della Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione, al provveditore spetta anche la notifica dell’elezione del direttore didattico e dei due insegnanti elementari che faranno parte di detta Sezione, lo scrutinio dei voti e la sottoscrizione del verbale, di cui conserva una copia.
Il provveditore inoltre, in base al  r.d. 1° ago. 1913, n. 930  , cura l’inventario dei beni mobili e immobili, fruttiferi e infruttiferi gestiti dal Consiglio scolastico provinciale; sottoscrive gli ordini di pagamento; promuove, presso la Deputazione scolastica provinciale, gli opportuni provvedimenti del bilancio; applica le trattenute o le sospensioni di pagamento dovute all’amministrazione scolastica provinciale, dirige il segretario dell’ufficio provinciale nell’andamento degli affari amministrativi dell’ufficio scolastico.
Il  r.d.l. 20 nov. 1919, n. 2630  , con il quale si provvede al decentramento di alcune attribuzioni dell’amministrazione dell’istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali, e successivo regolamento di esecuzione, approvato con  r.d. 5 ago. 1920, n. 1256  , stabilisce nuove attribuzioni per il provveditore. Gli uffici e i corpi collegiali competenti sulla scuola media alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione sono i seguenti: il capo dell’istituto, il collegio dei professori della classe, il collegio degli insegnanti e il Consiglio di presidenza o di direzione negli istituti dove esso è stabilito, il provveditore agli studi, la Giunta provinciale delle scuole medie, la Giunta di vigilanza sugli istituti tecnici, il Collegio dei capi d’istituto secondo l’art. 6 della legge 27 giu. 1912, n. 678, il Circolo regionale dell’Ispettorato delle scuole medie.
Il provveditore presiede il Collegio dei capi d’istituto, riceve la proposta di nomina del vice preside o del vice direttore, promossa dal capo d’istituto e decide sui reclami in merito a provvedimenti dei capi d’istituto in materia di iscrizioni, esami d’ammissione, promozione e licenza, rilascio di diplomi e certificati, annullamento delle prove di esame fatte o dei titoli di studio, polizia degli esami, Commissioni esaminatrici, punizioni disciplinari degli alunni, rimborso delle tasse scolastiche, esonero dal pagamento. Le decisioni vengono prese dal provveditore sentita la Giunta provinciale per le scuole medie.
Il provveditore inoltre decide con decreto sull’assegnazione di borse di studio e degli assegni liceali secondo le deliberazioni della Giunta provinciale delle scuole medie; cura la distribuzione dei candidati privatisti agli esami tra gli istituti di una stessa città e la distribuzione degli alunni tra gli stessi istituti in esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei capi d’istituto; cura la nomina dei commissari di esame nelle scuole pareggiate di primo e secondo grado su proposta della Giunta provinciale; riceve dai capi d’istituto il registro relativo agli esami di licenza; riceve i verbali delle adunanze del Collegio dei professori relativi all’esonero dalle tasse scolastiche; tiene, come anche il capo d’istituto, il registro delle assenze e delle concessioni in congedo del personale; concede il permesso di residenza in località vicina a quella dove l’insegnante deve esercitare il suo ufficio; conferisce le supplenze che si rendono necessarie durante l’anno scolastico e per un tempo superiore ai due mesi; riceve le domande di insegnamento presentate da estranei ai ruoli del ministero e cura la formazione degli elenchi e delle graduatorie; bandisce il concorso pubblico per il personale di servizio e di ruolo a carico dello Stato; rilascia l’autorizzazione alla nomina delle aiuto bidelle per la sorveglianza delle alunne.
Il provveditore, infine, fa parte del Consiglio di disciplina, insieme a un capo d’istituto di sua scelta e a due membri della Giunta provinciale delle scuole medie.
1922-1944
In base ai poteri conferiti al governo dalla  l. 3 dic. 1922, n. 1601  , viene emanato nel corso del 1923 un complesso di decreti, noto come “riforma Gentile” che riorganizza l’intero assetto dell’istruzione.
Con i  rr.dd. 13 marzo, n. 736  , viene approvato il riordinamento degli istituti superiori di magistero;  6 maggio, n. 1054  , viene approvato l’ordinamento dell’istruzione media e dei convitti nazionali;  16 luglio, n. 1753  , vengono ridefiniti l’ordinamento e le attribuzioni del ministero e dei suoi corpi consultivi;  30 settembre, n. 2102  , sono date disposizioni sull’ordinamento dell’istruzione superiore;  1° ottobre, n. 2185  , è approvato l’ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell’istruzione elementare, cui fa seguito il  r.d. 3 novembre, n. 2453  . L’obbligo scolastico è innalzato a 14 anni; viene istituito il corso integrativo di avviamento professionale e la scuola complementare viene trasformata in scuola secondaria di avviamento al lavoro, poi di avviamento professionale. Vengono introdotti il liceo scientifico e l’istituto magistrale ( che dura sette anni).
Il  r.d. 31 dic. 1922, n. 1679  , che stabilisce le nuove tabelle organiche dell’amministrazione centrale e regionale del Ministero della pubblica istruzione e del personale ispettivo e didattico delle scuole elementari, prevede l’istituzione dei Provveditorati agli studi regionali e, dal giorno della loro istituzione, la soppressione dei Consigli scolastici provinciali, delle Deputazioni scolastiche provinciali, delle Giunte provinciali per le scuole medie, delle Delegazioni governative e di ogni altro collegio o commissione costituito presso gli uffici scolastici provinciali compresi nell’ambito del provveditorato regionale. Il  r.d. 8 feb. 1923, n. 374  , sopprime i Consigli scolastici provinciali e le Deputazioni scolastiche e ne affida le funzioni al provveditore fino all’istituzione dell’ordinamento regionale. Il provveditore presiederà fino ad allora anche i Consigli di disciplina per i maestri elementari e per i direttori didattici in base al  r.d. 7 giu. 1923, n. 1312  .
Il bilancio delle amministrazioni scolastiche provinciali è soppresso al 1° lug. 1923 (  r.d. 27 mag. 1923, n. 1209  ); al provveditore spetta la liquidazione di stralcio. Il regolamento di contabilità della nuova amministrazione scolastica è approvato con  r.d. 17 giu. 1923, n. 1539  .
A seguito del r.d. 3 nov. 1923, n. 2453, relativo all’ordinamento per l’istruzione elementare, viene stabilito che le scuole elementari dei comuni non autonomi sono governate dall’amministrazione scolastica, a capo della quale è posto il provveditore agli studi. Al provveditore spetta di vigilare e di promuovere l’istruzione elementare nei comuni autonomi della sua circoscrizione. Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell’istruzione elementare, un Consiglio scolastico e un Consiglio di disciplina, presieduti dal provveditore. A mezzo degli ispettori il provveditore vigila direttamente sull’insegnamento pubblico e privato e su quanto attiene alla didattica e al personale; presiede all’approvazione dei libri di testo; decide sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici, sui congedi e le nomine dei supplenti; dispone l’immediata chiusura delle scuole per ragioni sanitarie o per grave motivo di ordine interno; nomina commissari scolastici; bandisce, ogni due anni, il concorso per la nomina del personale insegnante nelle scuole da lui dipendenti e può, su delega dei comuni, bandire i concorsi per le scuole comunali; nomina la commissione giudicatrice; approva le graduatorie; nomina i maestri e li assegna alle sedi; dispensa dal servizio gli insegnanti e concede l’aspettativa e il trasferimento.
Il provveditore ha alle sue dirette dipendenze l’Ufficio scolastico che è costituito di funzionari delle carriere amministrative, di ragioneria e d’ordine; gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi. Il territorio del Provveditorato agli studi è diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, per la parte non compresa nella giurisdizione dei comuni che godono di autonomia scolastica, in circoli didattici. La circoscrizione ispettiva è affidata a un ispettore scolastico, il circolo didattico a un direttore didattico governativo. Nei comuni autonomi la direzione delle scuole è affidata a un direttore didattico comunale. Gli ispettori centrali per l’istruzione elementare in servizio passeranno al ruolo degli ispettori scolastici o saranno collocati a disposizione.
Il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d’integrazione, approvato con  r.d. 22 gen. 1925, n. 432  , e il successivo testo unico delle leggi e delle norme giuridiche (emanate in virtù dell’art. 1, n. 3, della  l. 31 gen. 1926, n. 100  ), sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere d’integrazione, approvato con  r.d. 5 feb. 1928, n. 577  , raccolgono e confermano le norme precedenti; il testo unico 577/1928 prevede l’istituzione delle scuole di avviamento professionale.
Nel 1929, con  r.d. 12 settembre, n. 1661  , la denominazione del Ministero della pubblica istruzione muta in quella di Ministero dell’educazione nazionale e, nello stesso anno l’Opera nazionale balilla (ONB), che si occupava dell’educazione fisica, passa sotto il controllo del ministero. Nel 1929 viene anche introdotto il libro unico di Stato.
Nel 1931, in base all’art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con  r.d. 14 settembre, n. 1775  , tutte le spese per il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari passano allo Stato.
Con  l. 15 giu. 1931, n. 889  , viene riordinata l’istruzione media tecnica, con cui si sancisce la dipendenza delle scuole tecniche, professionali e magistrali dal Ministero dell’educazione nazionale. Presso ogni Provveditorato è istituita una Giunta regionale per l’istruzione media tecnica.
La  l. 22 apr. 1932, n. 490  (che converte il  r.d.l. 6 ott. 1930, n. 1379  ), relativa al riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro, conferisce ai provveditori agli studi le stesse attribuzioni che esercita per gli istituti di istruzione media. Presso i Provveditorati agli studi è istituito per ciascuna regione, un ruolo organico degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale cui possono essere ammessi anche i maestri elementari; ogni biennio, presso la sede del provveditorato, è indetto l’esame di idoneità riservato ai maestri elementari di ruolo.
Nel 1936, con  r.d.l. 9 marzo, n. 400  (convertito in  l. 10 apr. 1936, n. 768  ), viene approvato il riordinamento dei Provveditorati agli studi, che vengono ridistribuiti su base provinciale con sede in ogni capoluogo di provincia.
Nel 1938, con  r.d.l. 3 giugno, n. 994  (convertito in  l. 16 gen. 1939, n. 255  ) vengono disciplinate le scuole della Gioventù italiana del littorio (GIL), che aveva assorbito le funzioni dell’ONB: sono governate dalle stesse leggi vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell’educazione nazionale, ma la sorveglianza dello Stato su dette scuole è affidata al segretario del Partito nazionale fascista (PNF), ministro segretario di Stato e comandante generale della GIL, di concerto con il ministro dell’educazione nazionale. Con  r.d.l. 13 feb. 1939, n. 310  , i Patronati scolastici passano alla GIL.
Con  r.d.l. 5 set. 1938, n. 1390  , vengono approvati i provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista e con successivo  r.d.l. 15 novembre 1939, n. 1779  , vengono interpretate e coordinate in unico testo le norme già emanate per la difesa della razza nella scuola.
Il  r.d.l. 21 nov. 1938, n. 2163  (convertito in  l. 1° giu. 1939, n. 928  ), detta norme per la nomina e le attribuzioni dei provveditori agli studi e istituisce il Consiglio provinciale dell’educazione e il Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari. Il provveditore sovrintende, alla dipendenza del Ministero dell’educazione nazionale, all’istruzione elementare, media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica; vigila sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti di istruzione e di educazione pubblica e privata della provincia; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi; cura i rapporti con la GIL per l’assistenza e l’educazione fisica degli alunni. Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, un Consiglio provinciale dell’educazione, di cui fanno parte anche rappresentanti di associazioni fasciste, presieduto dal provveditore, con funzioni consultive, e un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati, anch’esso presieduto dal provveditore.
Nel 1939 viene approvata dal Gran consiglio del fascismo la Carta della scuola, presentata dal ministro Bottai, che con la Carta del lavoro e la Carta della razza doveva costituire il modello sociale del fascismo. Questo progetto per una riforma fascista della scuola, che affianca alle istituzioni scolastiche la GIL e rafforza i Gruppi universitari fascisti (GUF), mira alla “formazione della coscienza umana e politica delle nuove generazioni”, ma non trova attuazione per lo scoppio della guerra: viene istituita soltanto, con  l. 1° lug. 1940, n. 899  , la scuola media unica che raggruppa i corsi inferiori delle scuole secondarie, rimanendo attivi, tuttavia, la scuola di avviamento professionale e i corsi inferiori degli istituti d’arte e dei conservatori musicali.
1944-1972
Dopo la liberazione di Roma e il ritorno del governo nella capitale il ministero riassume il nome di Ministero della pubblica istruzione. Nel corso del 1945 viene abolito il testo unico di Stato per la scuola elementare (d.l.lgt. 31 agosto, n. 714) e sono introdotti nuovi programmi per la scuola elementare (d.l.lgt. 24 maggio, n. 549); vengono stabiliti nuovi raccordi e modifiche tra scuola media e secondaria (d.l.lgt. 7 settembre, n. 816), mentre vengono formalmente sospese varie norme emanate tra il 1935 e il 1943. Con  d.lgt. 31 mar. 1945, n. 362  , vengono approvate norme concernenti i provveditori agli studi, mentre il  d.lgt. 26 apr. 1945, n. 358  , riforma gli Ispettorati centrali.
Nel 1946, con  r.d. 27 maggio, n. 556  , vengono sciolti i Consigli provinciali dell’educazione istituiti nel 1938 e ricostituiti, presso i Provveditorati agli studi, i Consigli scolastici provinciali, con funzioni specifiche sull’istruzione elementare.
La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, prevede la rimozione degli ostacoli all’uguaglianza dei cittadini, riconosce i Patti lateranensi, dedica gli artt. 33 e 34 all’istruzione e affida alle Regioni l’istruzione professionale e artigiana.
Per quanto attiene all’amministrazione scolastica, il  d.lgs.lgt. 30 ago. 1946, n. 237  , aveva ridefinito le attribuzioni dei Provveditorati agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare. Il provvedimento ribadisce che gli organi provinciali dell’amministrazione dell’istruzione elementare sono il provveditore agli studi, il Consiglio scolastico e il Consiglio di disciplina.
Il provveditore agli studi sovrintende personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici e dei direttori didattici all’insegnamento elementare pubblico e privato; bandisce i concorsi magistrali in base alle disposizioni impartite dal ministro e approva le relative graduatorie; provvede alle nomine e ai trasferimenti dei maestri; decide sui ricorsi dei maestri contro i certificati di servizio e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile all’istruzione elementare; dispone, nei casi gravi e urgenti, la chiusura della scuole; nomina commissari d’accordo con i prefetti, per indagare presso i comuni inadempienti agli obblighi verso la scuola; prende provvedimenti su conforme avviso del Consiglio scolastico, in merito alla nomina senza concorso nei casi previsti dalla legge ed alla riassunzione in servizio di insegnanti elementari.
Con  d.lgs. 7 mag. 1948, n. 1276  , viene attribuita al provveditore la facoltà di conferire le supplenze negli istituti e nelle scuole d’istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. Le supplenze e gli incarichi di materie professionali negli istituti e nelle scuole d’istruzione media tecnica sono invece conferite dai capi d’istituto.
Con  d.p.r. 30 giu. 1955, n. 766  , che opera un decentramento dei servizi del ministero, vengono devoluti alla competenza del provveditore provvedimenti relativi al personale direttivo e insegnante di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria in materia di trattamento economico, collocamento in aspettativa e a riposo, carriera, nomina dei capi d’istituto, esonero dall’obbligo di insegnamento dei capi di istituti di istruzione media tecnica e riduzione dell’orario di insegnamento dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, decisione in via definitiva dei ricorsi proposti dai professori, nomina del personale incaricato e supplente degli educandati femminili.
Il provveditore vigila sui Patronati scolastici, riordinati con  l. 4 mar. 1958, n. 261  ; promuove gli atti per la designazione dei consiglieri; nomina il Consiglio di amministrazione e provvede all’eventuale nomina di un commissario straordinario. Presso i provveditorati è costituita una Commissione per l’esame del conto consuntivo, del bilancio preventivo e di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che implichino variazioni di carattere patrimoniale; la Commissione è composta da un rappresentante della Prefettura, uno del Provveditorato e uno della Direzione provinciale del tesoro.
Una ulteriore devoluzione ai Provveditorati agli studi di servizi del ministero, viene attuata dalla  l. 30 mar. 1961, n. 304  . Le competenze del provveditore relative al personale di ruolo vengono estese anche al personale non di ruolo, includendo altresì il riconoscimento del servizio civile e bellico si fini dell’anticipazione degli aumenti periodici di stipendio e l’approvazione di regolamenti relativi a premi o borse di studio.
Resta attribuita all’autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l’accettazione di donazioni, eredità o legati destinati a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni, nonché l’autorizzazione per l’acquisto di beni immobili oltre una certa somma.
Nel 1961, con  l. 7 dicembre, n. 1264  , viene approvato il riordinamento dell’amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione con revisione dei ruoli organici. Viene istituita la figura del vice provveditore agli studi, come diretto collaboratore del provveditore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. Nelle province con oltre 400.000 abitanti, il provveditore agli studi è coadiuvato da almeno due vice provveditori, il più anziano dei quali esercita le funzioni vicarie.
La  l. 31 dic. 1962, n. 1859  , relativa all’ordinamento della scuola media statale, sopprime la scuola di avviamento e crea la scuola media unificata e obbligatoria. In base alla  l. 18 mar. 1968, n. 444  , che istituisce le scuole materne statali, è attribuita al provveditore la funzione di crearle con proprio decreto.
Il  d.l. 19 giu. 1970, n. 367  , con un ulteriore decentramento dei servizi della pubblica istruzione, devolve alla competenza del provveditore agli studi i provvedimenti concernenti la promozione e i passaggi in ruolo dei professori.
Nel 1969 erano stati riformati gli esami di Stato e liberalizzato l’accesso all’università.
1972-1998
Dal 1972 si avvia un processo di progressivo trasferimento di funzioni alle regioni. In base al  d.p.r. 14 gen. 1972, n. 3  , relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici, passano alle Regioni le funzioni relative all’assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Vengono trasferite le funzioni che riguardano l’assistenza agli alunni bisognosi anche per mezzo dei patronati scolastici; il trasporto gratuito (e relativi oneri assicurativi) degli alunni della scuola materna, della scuola dell’obbligo e degli istituti professionali; le facilitazioni, anche sotto forma di buoni libro, per l’acquisto dei libri di testo; la concessione di sussidi, incoraggiamenti e borse di tirocinio e di studio per gli alunni meritevoli; la concessioni di sussidi per l’assistenza dei subnormali; gli interventi assistenziali a favore degli alunni delle scuola materne anche non statali; ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi; tutte le attribuzioni in ordine ai Patronati scolastici e ai Consorzi provinciali di patronati scolastici (istituiti con  l. 4 mar. 1958, n. 261  ), comprese le nomine dei collegi dei revisori. Restano allo Stato le competenze sulle casse scolastiche delle scuole medie e delle scuole secondarie superiori e artistiche per quanto attiene ai compiti diversi dall’assistenza scolastica.
Con  d.p.r. 15 gen. 1972, n. 10  , Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale, viene definito un ulteriore passaggio alle regioni delle competenze statali in materia di addestramento e formazione professionale, vigilanza tecnica e amministrativa, sovvenzioni, finanziamenti e contributi, locazioni acquisti e costruzioni, consorzi provinciali per l’istruzione tecnica.
Su delega prevista dalla l. 30 lug. 1973, n. 477, il governo emana una serie di decreti in data 31 di. 1974, nn. 416, 417, 418, 419 e 420. Si introducono nuove forme di partecipazione all’interno delle scuole e vengono istituiti o riordinati gli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica: Consiglio di circolo, Consiglio di istituto, Collegio dei docenti, Consiglio interclasse o di classe, Consiglio di disciplina alunni (poi soppresso), Comitato per la valutazione del servizio insegnanti. E’attribuita al provveditore la vigilanza sui Consigli di circolo, sui Consigli di istituto e sui Consigli scolastici distrettuali; più precisamente, il provveditore approva i bilanci preventivi, le eventuali variazioni e i conti consuntivi; vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e di istituto; in caso di persistenti irregolarità o di mancato funzionamento può sciogliere il Consiglio di circolo o di istituto e il Consiglio scolastico distrettuale, sentito il Consiglio scolastico provinciale; decide, sentito il Consiglio scolastico provinciale, nel caso di conflitto di competenze tra organi a livello sub provinciale.
Le competenze del provveditore in materia di scuola elementare, stabilite dalla  l. 5 giu. 1990, n. 148  , vengono ribadite nel  d.lgs. 16 apr. 1994, n. 297  , che approva il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e istituisce diversi organi collegiali all’interno dell’amministrazione centrale e periferica.
Istituisce gli Uffici scolastici regionali, diretti dai sovrintendenti scolastici, in ogni capoluogo di Regione con funzioni inerenti le procedure concorsuali per il personale della scuola e per il personale dell’amministrazione scolastica periferica, il calendario scolastico e ogni altro compito previsto dal testo unico.
Per quanto riguarda il Provveditorato agli studi, il testo unico 297/1994 stabilisce che ha sede nel capoluogo di ogni provincia. Sovraintende all’istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica; vigila sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti negli istituti d’istruzione e di educazione pubblica e privata della provincia; dispone nei casi gravi e urgenti la temporanea sospensione delle lezioni; promuove e coordina le iniziative e i provvedimenti utili alla maggiore efficienza degli studi e svolge tutti gli altri compiti demandatigli dal testo unico e da altre disposizioni di legge.
L’amministrazione provinciale è tenuta a fornire i locali per il Provveditorato agli studi e a provvedere all’arredamento e alla manutenzione dei medesimi.
Presso i Provveditorati agli studi operano numerosi organi collegiali: Consiglio scolastico provinciale (art. 20); Consiglio di amministrazione provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 549); Commissione di disciplina provinciale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 577); Commissione delle graduatorie per gli incarichi di presidenza (art. 477); Commissioni per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento (art. 525); Commissione per i ricorsi in materia di supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 586); Commissione sindacale (art. 597); Commissione per il parere in materia di conti consuntivi delle scuole (art. 28).
In particolare, il provveditore accoglie i ricorsi contro le decisioni in materia disciplinare dei Consigli di classe; riceve la relazione annuale del Consiglio di circolo; richiede la designazione di alcuni dei rappresentanti del Consiglio scolastico distrettuale e partecipa all’elaborazione del programma annuale del consiglio scolastico distrettuale; ad esso richiede pareri.
Il provveditore nomina con decreto il Consiglio scolastico distrettuale e il Consiglio scolastico provinciale, di cui fa parte e pubblica nell’albo i pareri del Consiglio scolastico provinciale; ne presiede la Giunta esecutiva e i Consigli di disciplina per il personale docente delle scuole dei tre gradi.
Il provveditore agli studi inoltre approva i bilanci preventivi, le variazioni dei circoli didattici, degli istituti scolastici e dei distretti, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio scolastico provinciale; approva i conti consuntivi dei predetti organi su parere di una commissione appositamente costituita; vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d’istituto. In caso di irregolarità invita gli organi a provvedere all’eliminazione delle stesse; decide in caso di conflitto di competenze tra organi a livello sub provinciale; stipula convenzioni con più enti per la ripartizione degli oneri di personale e funzionamento nei casi di aggregazione di istituti di diverso ordine e tipo; accoglie le domande di iscrizione alla scuola dell’obbligo dei figli di stranieri residenti in Italia; collabora alla gestione dei piani di aggiornamento pluriennali per il personale ispettivo, direttivo e docente; sentiti i consigli scolastici provinciali e presi i contatti con gli enti locali, cura l’apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma dell’ordinamento della scuola elementare; trasmette annualmente al ministero e alla Corte dei conti la relazione finanziaria sugli oneri sostenuti a tale fine nella provincia di propria competenza; cura il funzionamento delle scuole per militari mediante l’assegnazione dei docenti; dispone le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri d’esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici; nomina i sostituti dei membri della commissione esaminatrice degli esami di maturità; esercita la tutela sui convitti nazionali e gli educandati femminili, dei quali approva atti e deliberazioni dei consigli d’amministrazione; cura l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica; provvede all’istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale per i minori ricoverati; promuove e coordina nell’ambito provinciale la realizzazione delle iniziative a favore di alunni a rischio e di prevenzione delle tossicodipendenze.
Il provveditore si avvale di un Comitato tecnico provinciale o di Comitati distrettuali o interdistrettuali costituiti con suo decreto; organizza corsi di studio per docenti sull’educazione sanitaria e sui danni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e a tal fine può stipulare apposite convenzioni con enti vari. Istituisce, d’intesa con i Consigli d’istituto e con i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, centri di informazione e consulenza per gli studenti delle scuole secondarie superiori; vigila sulle scuole materne non statali e approva le nomine del personale docente; esprime parere sull’erogazione di assegni, premi e sussidi alle scuole materne non statali da parte del ministero; vigila sulle scuole elementari non statali, parificate, sussidiate, private autorizzate; vigila sulle scuole e istituti d’istruzione secondaria non statali, anche disponendo ispezioni alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate. Nomina un commissario governativo che controlli scrutini ed esami. Assegna gli studenti che debbono sostenere gli esami agli istituti; nomina i presidenti delle commissioni giudicatrici nei concorsi a cattedre e nomina i docenti di ruolo; vigila e controlla le scuole e gli organismi culturali stranieri; rilascia i certificati di equipollenza per i titoli di studio conseguiti all’estero dai lavoratori italiani; conferisce gli incarichi di supplenza per il personale amministrativo e docente, gli incarichi di presidenza, per i quali cura la compilazione delle graduatorie, le assegnazioni provvisorie, i trasferimenti d’ufficio, i congedi e le aspettative; commina le sanzioni disciplinari, i provvedimenti di censura, sospensione, riabilitazione e collocamento a riposo; predispone il programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario organizzando i corsi di riqualificazione professionale ed emanando i bandi di concorso per il detto personale; cura la compilazione, pubblicazione e aggiornamento degli elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore d’insegnamento disponibili.
1998-
Nella seconda parte degli anni Novanta trova un rapido sviluppo il processo di decentramento regionale. Il  d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112  , che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali (in attuazione del Capo I della l. 15 mar. 1997, n. 59), include l’istruzione scolastica tra le materie passate alle Regioni, restando allo Stato una competenza sulle norme generali per l’istruzione. Con  d.p.r. 18 giu. 1998, n. 233  , viene riconosciuta personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, previo ridimensionamento della rete scolastica e delle singole istituzioni. Nel 1999, con d.p.r. 8 marzo, n. 275, viene approvato il regolamento organico sull’autonomia – didattica e organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo - delle istituzioni scolastiche, cui vengono attribuite funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato, salvo quelle in materia di personale esplicitamente stabilite all’art. 15 del provvedimento, relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale. Le istituzioni scolastiche hanno altresì competenze in materia di articolazione territoriale della scuola.
A seguito della riforma dell’organizzazione del governo (a norma dell’art. 11 della citata l. 15 mar. 1997, n. 59), il  d.lgs. 30 lug. 1999, n. 300  , istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), cui vengono trasferite le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto prevede la soppressione dei Provveditorati agli studi e delle Sovrintendenze scolastiche regionali, istituendo gli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale. Con precedente d.lgs. 30 giu. 1999, n. 233, relativo alla riforma gli organi collegiali della scuola (a norma dell’art. 21 della l. 15 mar. 1997, n. 59), erano stati istituiti a livello regionale e locale i Consigli regionali dell’istruzione e i Consigli scolastici locali.

fonti normative

l. 13 novembre 1859, n. 3725 - Concernenti e l’amministrazione e i diversi gradi della pubblica istruzione
r.d. 6 dicembre 1866, n. 3382 - Concernente il nuovo ordinamento della Amministrazione centrale della pubblica istruzione, e degli Uffici dipendenti
r.d. 22 settembre 1867, n. 3956 - Che approva l’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica istruzione
r.d. 20 ottobre 1867, n. 4008 - Che approva i regolamenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Provveditorato centrale per gli studi secondari e primari, e dell’Amministrazione provinciale scolastica
r.d. 21 novembre 1867, n. 4050 - Che approva il regolamento per l’amministrazione scolastica provinciale
r.d. 28 marzo 1875, n. 2425 - Che approva un nuovo organico per i regi provveditori e gli ispettori scolastici del Regno
l. 15 luglio 1877, n. 3968 - Obbligo dell’istruzione elementare
r.d. 19 ottobre 1877, n. 4101 - Regolamento per l’attuazione della legge sull’obbligo dell’istruzione elementare
r.d. 3 novembre 1877, n. 4152 - Che approva il nuovo regolamento per l’amministrazione scolastica provinciale
r.d. 9 ottobre 1895, n. 623 - Regolamento generale per l’istruzione elementare
r.d. 12 giugno 1904, n. 347 - Modificazioni e aggiunte al regolamento generale per l’istruzione elementare, approvato con r.d. 9 ottobre 1895, n. 623
l. 4 giugno 1911, n. 487 - Riguardante provvedimenti per l’istruzione elementare e popolare
r.d. 25 settembre 1911, n. 1142 - Col quale s’istituisce nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione la Sezione per l’istruzione primaria e popolare
r.d.1 agosto 1913, n. 930 - Regolamento per il funzionamento amministrativo e contabile dell’amministrazione scolastica provinciale
r.d.l. 20 novembre 1919, n. 2630 - Col quale si provvede al decentramento di alcune attribuzioni dell’Amministrazione dell’istruzione pubblica relative alle scuole medie e normali
r.d. 5 agosto 1920, n. 1256 - regolamento di esecuzione
r.d. 31 dicembre 1922, n. 1679 - Che stabilisce le nuove tabelle organiche dell’Amministrazione centrale e regionale del Ministero della pubblica istruzione e del personale ispettivo e didattico delle scuole elementari
r.d. 8 febbraio 1923, n. 374 - Soppressione dei Consigli scolastici provinciali e delle deputazioni scolastiche
r.d. 13 marzo 1923, n. 736 - Riordinamento degli istituti superiori di magistero
r.d. 6 maggio 1923, n. 1054 - Ordinamento dell’istruzione media e dei convitti nazionali
r.d. 16 luglio 1923, n. 1753 - Ordinamento e attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione e dei suoi corpi consultivi
r.d. 30 settembre 1923, n. 2185 - Ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell’istruzione elementare
r.d. 3 novembre 1923, n. 2453 - Norme concernenti l’ordinamento per l’istruzione elementare
t.u. 22 gennaio 1925, n. 432 - Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione elementare, post elementare e sulle sue opere d’integrazione
r.d. 5 febbraio 1928, n. 577 - Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù dell’art. 1, n.3, della legge 31 gen. 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere d’integrazione
r.d. 12 settembre 1929, n. 1661 - Modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell’economia nazionale
l. 15 giugno 1931, n. 889 - Riordinamento dell’istruzione media tecnica
legge di conversione 22 aprile 1932, n. 490 - Concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro
r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400 - Riordinamento dei regi provveditorati agli studi
r.d.l. 21 novembre 1938, n. 2163 - Norme per la nomina e le attribuzioni dei regi provveditori agli studi e per l’istituzione del Consiglio provinciale dell’educazione e del Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari
l. 1 luglio 1940, n. 899 - Istituzione della scuola media
d.lgt. 31 marzo 1945, n. 362 - Norme concernenti i provveditori agli studi
d.lgt. 26 aprile 1945, n. 358 - Riforma degli ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica
d.l.lgt. 24 maggio 1945, n. 459 - Sui programmi per le scuole elementari e materne
d.l.lgt. 31 agosto 1945, 714 - Abrogazione della l. 7 gennaio 1929, n. 5 relativa al libro di testo unico per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577
d.l.lgt. 7 settembre 1945, n. 816 - Modificazioni all'ordinamento delle scuole medie, istituzione di classi di collegamento con il liceo scientifico, con l'istituto magistrale e con gli istituti tecnici e disposizioni per il personale direttivo e insegnante
r.d. 27 maggio 1946, n. 556 - Ricostituzione dei Consigli scolastici provinciali
d.lgs.lgt. 30 agosto 1946, n. 237 - Attribuzioni dei Provveditori agli studi e degli altri organi scolastici periferici in materia di istruzione elementare
d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1276 - Conferimento delle supplenze e degli incarichi di insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica
d.p.r. 30 giugno 1955, n. 766 - Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione
l. 30 marzo 1961, n. 304 - Disposizioni per l’ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione
l. 7 dicembre 1961, n. 1264 - Riordinamento dell’amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici
l. 31 dicembre 1962, n. 1859 - Istituzione e ordinamento della scuola media statale
l. 18 marzo 1968, n. 444 - Ordinamento della scuola materna statale
d.l. 19 giugno 1970, n. 367 - Ulteriore decentramento dei servizi della pubblica istruzione
d.p.r 14 gennaio 1972, n. 3 - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici
d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 10 - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale
d.p.r. 31 maggio 1974, n. 416 - Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
l. 5 giugno 1990, n. 148 - Riforma dell’ordinamento della scuola elementare
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali
d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59
profilo istituzionale collegato
Consiglio scolastico provinciale
Direzione didattica
Ispettorato scolastico
Sovrintendenza scolastica regionale (1974-1999) poi Ufficio scolastico regionale (1999-)
Ufficio scolastico provinciale
Ufficio scolastico provinciale (2007)
Vice ispettorato scolastico
soggetto produttore collegato
Provveditorato agli studi di Bologna
Provveditorato agli studi di Brescia
Provveditorato agli studi di Cagliari
Provveditorato agli studi di Caserta
Provveditorato agli studi di Catania
Provveditorato agli studi di Chieti
Provveditorato agli studi di Cosenza
Provveditorato agli studi di Cuneo
Provveditorato agli studi di Ferrara
Provveditorato agli studi di Foggia
Provveditorato agli studi di Gorizia
Provveditorato agli studi di Grosseto
Provveditorato agli studi di Lecce
Provveditorato agli studi di Mantova
Provveditorato agli studi di Massa
Provveditorato agli studi di Modena
Provveditorato agli studi di Nuoro
Provveditorato agli studi di Palermo
Provveditorato agli studi di Parma
Provveditorato agli studi di Pisa
Provveditorato agli studi di Ravenna
Provveditorato agli studi di Reggio nell'Emilia
Provveditorato agli studi di Salerno
Provveditorato agli studi di Sassari
Provveditorato agli studi di Siracusa
Provveditorato agli studi di Taranto
Provveditorato agli studi di Teramo
Provveditorato agli studi di Terni
Provveditorato agli studi di Trieste
Provveditorato agli studi di Varese
Provveditorato agli studi di Vercelli
Provveditorato agli studi di Verona
Provveditorato agli studi di Vicenza
Provveditorato agli studi di Viterbo

curatori

creazione
Arianna Franceschini - 2008
revisione
Paola Carucci - 2010
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