raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Istruzione / Uffici
Sovrintendenza scolastica regionale (1974-1994)   poi
Ufficio scolastico regionale (1994-)
datazione
1974 -
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
A seguito dei decreti delegati del 1974 vengono riorganizzate le funzioni ispettive che risultano affidate ora a Ispettori tecnici centrali e periferici, a livello regionale e provinciale. Tra le loro funzioni figurano anche attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica per il Ministero. Vengono indicati quali soggetti impegnati nella riorganizzazione i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici, a livello regionale, e i provveditori agli studi, a livello provinciale. I soprintendenti scolastici, pertanto, iniziano la loro attività nel 1974.
La Sovrintendenza scolastica regionale si costituisce a norma dell’art 613 del testo unico approvato con  d.lgs. 16 apr. 1994, n. 297  , in base al quale il sovrintendente scolastico è preposto all’Ufficio scolastico regionale. Provvede, alle dipendenze del ministro, allo svolgimento dei compiti inerenti alle procedure concorsuali per il personale della scuola e dell’amministrazione scolastica periferica, al calendario scolastico e a vari altri compiti indicati nel testo unico.
Nella seconda parte degli anni Novanta trova un rapido sviluppo il processo di decentramento regionale. Il  d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112  , che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della l. 15 mar. 1997, n. 59, include l’istruzione scolastica tra le materie passate alle Regioni, restando allo Stato una competenza sulle norme generali per l’istruzione. Il decentramento regionale troverà definizione a livello costituzionale con  L.C. 18 ottobre 2001, n. 3 
Nel 1999 viene approvato il regolamento organico sull’autonomia delle scuole (d.p.r. 8 marzo, n. 275). Con precedente  d. lgs. 30 giu. 1999, n. 233  , che riformava gli organi collegiali della scuola (a norma dell’art. 21 della l. 15 mar. 1997, n. 59), erano stati istituiti quali uffici periferici dello Stato a livello regionale e locale i Consigli regionali dell’istruzione e i Consigli scolastici locali.
I Consigli scolastici regionali sono istituiti presso ogni ufficio periferico regionale con competenze consultive e di supporto all’amministrazione. Esprimono pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell’offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative quali l’obbligo formativo e il diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto. Il Consiglio esprime inoltre parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà dell’insegnamento. Il dirigente dell’ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del Consiglio regionale dell’istruzione.
A seguito della riforma dell’organizzazione del governo (a norma dell’art. 11 della l. 15 mar. 1997, n. 59), il  d.lgs. 30 lug. 1999, n. 300  , istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), cui vengono trasferite le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto prevede che, in corrispondenza dell’approvazione del regolamento di attuazione, vengano soppressi i Provveditorati agli studi e le Sovrintendenze scolastiche regionali, istituendo gli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa per l’esercizio delle funzioni residuate allo Stato inerenti all’attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico. Lo stesso decreto prevede che presso ogni Ufficio scolastico regionale sia istituito un organo collegiale a composizione mista (art. 75, comma 3) con rappresentanti dello Stato, della Regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione degli indirizzi programmati.
Il regolamento di attuazione del d.lgs. 30 lug. 1999, n. 300, viene approvato con  d.p.r. 6 nov. 2000, n. 347  In base ad esso l’Ufficio scolastico regionale è istituito in ciascun capoluogo di regione ed è autonomo centro di responsabilità amministrativa al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell’amministrazione della pubblica istruzione. L’Ufficio scolastico regionale assorbe il precedente Ufficio scolastico regionale cui era preposto il sovrintendente scolastico a norma dell’art 613 del testo unico approvato con decreto 297/1994 e sopprime il Provveditorato agli studi.
L’Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio, istituendo a tal fine servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche a livello provinciale e sub provinciale. Le sue competenze riguardano: vigilanza sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sull’efficacia dell’attività formativa e sull’osservanza degli standard programmati; promozione della ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura dell’attuazione delle politiche nazionali per gli studenti e formula proposte per l’assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell’istruzione (art. 4 d. lgs. 30 giu. 1999, n. 233); cura dei rapporti con Regione ed enti locali in merito all’offerta formativa integrata e all’educazione degli adulti; vigilanza sulle scuole e corsi d’istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigilanza sul loro funzionamento nel rispetto dell’autonomia ad esse riconosciuta; assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche; assegnazione delle risorse di personale e cura delle relazioni sindacali; diffusione delle informazioni; stipula dei contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emissione dei relativi atti d’incarico.
Nell’esercizio dei propri compiti si avvale dei servizi funzionali e territoriali nonché dell’Istituto regionale di ricerca educativa.
Nelle province autonome operano la Sovrintendenza scolastica provinciale di Trento e le Intendenze scolastiche italiana e tedesca di Bolzano.
Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è costituito l’organo collegiale a composizione mista previsto dall’art. 75, c. 3, del d.lgs. 30 lug. 1999, n. 300: esso è costituito dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che lo presiede; tre rappresentanti dello Stato; due rappresentanti della regione; due rappresentanti degli enti locali territoriali.
Il regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato con  d.p.r. 11 ago. 2003, n. 319  , conferma le attribuzioni degli Uffici scolastici regionali.
Il  d.l. 18 mag. 2006, n. 181  , che detta disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri, ricostituisce il Ministero dell’istruzione, separandolo dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), ridistribuendo le funzioni di competenza a ciascun ministero. Il successivo  d.p.c.m. 14 lug. 2006  , ratifica il passaggio al nuovo Ministero dell’istruzione degli Uffici scolastici regionali e, a livello centrale, del Dipartimento dell’istruzione e del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione. La  l. 17 lug. 2006, n. 233  , che converte in legge, con modificazioni, il  d.l. 18 mag. 2006, n. 181  , restituisce al Ministero dell’istruzione la denominazione di Ministero della pubblica istruzione.
Con  d.p.r. 21 dic. 2007, n. 260  , che approva il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione, oltre agli Uffici scolastici regionali, sono previsti gli Uffici scolastici provinciali, centri di erogazione di servizi amministrativi alle dipendenze dell’Ufficio scolastico regionale.
L’Ufficio scolastico regionale, oltre alle attribuzioni già di sua competenza attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella di comuni, province e regione nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal d.lgs. 31 mar. 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l’amministrazione regionale e gli enti locali per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti, l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie e sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; verifica e vigila sull’efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche e valuta il piano di realizzazione dell’offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale; esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, comprese quelle sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche né riservate all’amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni in materia di contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.
Presso ogni Ufficio scolastico regionale dell’amministrazione della pubblica istruzione è costituito l’organo collegiale previsto dall’art. 75, comma 3, del d.lgs. 30 lug. 1999, n. 300. Lo stesso Ufficio scolastico regionale provvede alla costituzione della segreteria del Consiglio regionale dell’istruzione, di cui al d.lgs. 30 giu. 1999, n. 233.
Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l’articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con d.p.r. 14 maggio 1985, n. 246.

fonti normative

d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 - Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche dello Stato
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche a norma dell'art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59
d.lgs. 30 giugno 1999, n. 233 - Riforma degli organi collegiali della scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 59
d.p.r. 6 novembre 2000, n. 347 - Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione
d.p.r. 11 agosto 2003, n. 319 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica
d.l. 18 maggio 2006, n. 181 - Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri
d.p.c.m. 14 luglio 2006 - Competenze e uffici del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca scientifica
l. 17 luglio 2006, n. 233 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del consiglio dei ministri e dei ministeri
d.p.r. 21 dicembre 2007, n. 260 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione
profilo istituzionale collegato
Provveditorato agli studi

curatori

creazione
Paola Carucci - 2010
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