raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Carceri e misure di prevenzione
Riformatorio governativo (1905-1934)   poi
Riformatorio giudiziario (1934)
datazione
1905 -
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
In base al Codice penale sardo del 1859 erano penalmente responsabili i giovani maggiori di ventun anni; per i giovani tra i diciotto e i ventuno anni e per i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni erano previste solo riduzioni di pena da scontarsi in carceri comuni. Per i minori di quattordici anni era prevista, se avevano agito “con discernimento” la sistemazione nelle Case di custodia; se avevano agito “senza discernimento” o avevano commesso reati di lieve entità venivano ricoverati in Stabilimenti pubblici di lavoro, cui potevano essere destinati anche i minori di sedici anni dediti all’ozio o al vagabondaggio. Il primo regolamento delle Case di custodia penali è approvato con   r.d. 27 nov. 1862, n. 1018  , il secondo nel 1877. A seguito dell’approvazione del Codice penale Zanardelli , nel 1889, che fissava due criteri per differenziare i minorenni di fronte alla pena, l’età e il “discernimento”, e della legge di pubblica sicurezza, nello stesso anno, si ebbe un nuovo regolamento penitenziario, approvato con   r.d. 1° feb. 1891, n. 260  . Da questo regolamento discende la distinzione tra condannati e corrigendi: i condannati, se minori di anni ventuno, vengono reclusi nelle Case di correzione, che rientrano tra gli Stabilimenti di pena speciali o nei Riformatori che si articolano in Istituti di educazione e correzione (per i bambini di meno di nove anni per delitti che richiedono una pena superiore a un anno e per i minori tra nove e quattordici anni che hanno agito senza discernimento), Istituti di educazione correzionale (per i minori di diciotto anni dediti all’ozio, al vagabondaggio, all’accattonaggio o alla prostituzione) e Istituti di correzione paterna (per i giovani ribelli allontanati dalla casa paterna). I corrigendi, invece, venivano accolti in istituzioni private, spesso ma non esclusivamente religiose, con i quali lo Stato stipulava apposite convenzioni.
Con   r.d. 10 nov. 1905, n. 572  , l’amministrazione dei Riformatori viene separata da quella delle carceri e, con successivo   r.d. 14 luglio 1907, n. 606  , viene approvato il  Regolamento dei riformatori governativi  .
I   Riformatori governativi  sono destinati a:

- minorenni traviati o ribelli all’autorità paterna in modo tale che il tutore o il genitore siano impotenti a correggerli (art. 222 c.c.)
- oziosi, vagabondi, mendicanti, meretrici abituali minori di anni 18, privi dei genitori o essendo questi incapaci a provvedere alla loro educazione e sorveglianza (artt. 114 e 116 della legge di P.S.)
- colpevoli di delitti comuni commessi da persone che non avevano compiuto 9 anni, al momento del delitto, o che avendone più di 9 e meno di 14, agirono “senza discernimento” (artt. 53-54 c.p.).
Il ricovero dei minorenni è sempre su ordinanza del presidente del tribunale civile.
I riformatori dipendono dal Ministero dell’interno e possono distinguersi:
- per categoria giuridica:

- ricoverati a titolo di correzione paterna
- ricoverati a titolo oziosità e vagabondaggio
- ricoverati a seguito di delitti commessi “senza discernimento” o per minori di 14 anni mai prima condannati per delitti
- per età:

- giovanetti da 9 a 14 anni
- giovanetti da 15 a 21 anni
- per precedenti:

- incensurati
- precedenti condanne penali
- giovani intolleranti alla disciplina o che, ostinatamente ribelli, richiedono speciale e più severo regime correttivo.
Il Regolamento disciplina il Consiglio di riformatorio e la Commissione di vigilanza. Stabilisce la tenuta dei registri.
L’approvazione del Codice Rocco, nel 1930, porta a una distinzione tra imputabilità e non imputabilità per condizione di “non normalità biologica e psichica”, entro cui si annoverano anche i fatti compiuti dai minori, ove non fosse provata in concreto la loro imputabilità: ne consegue che la pena, sotto forma di misura di sicurezza, ha funzione terapeutica e di difesa sociale invece che retributiva. Di fatto gli strumenti utilizzati vanificavano l’intento rieducativo. Con r.d.l. 20 lug. 1934, n. 1404, viene istituito il Tribunale dei minorenni, con competenza penale, civile e amministrativa che, di fatto, estende le competenze dalla delinquenza minorile al disadattamento. Presso il tribunale era prevista l’istituzione di un   Centro di servizio sociale  per l’applicazione delle misure decise dal tribunale: al centro facevano capo servizi e istituzioni con finalità di correzione, psico-pedagogiche, sociali di osservazione, scuole e laboratori, prigioni scuole. Con l. 1579/1934 vengono disciplinate le   Case di rieducazione per minorenni  e istituiti i   Centri di osservazione dei minori  . Disposizioni interne del 1938 (circolare del Ministero di grazia e giustizia del 17 febbraio) favorirono la nascita di numerose istituzioni private per minori disadattati. Con circolare del Ministero di grazia e giustizia dell’8 feb. 1951, n. 3935/2405, i centri diventano   Uffici di servizio sociale  , disciplinati con l. 25 lug. 1956, n. 888, che debbono compiere indagini sulla personalità del minore e fornire assistenza educativa ai giovani recuperabili senza il ricorso all’internamento. Con l. 16 lug. 1962, n. 1805, vengono istituiti in ogni capoluogo del distretto di Carte di appello o di Sezione di corte di appello. Si occupano di inchieste e trattamenti psicologici-sociali e ogni altra attività diagnostica e rieducativi; studi e inchieste sociologiche sulla prevenzione della delinquenza minorile; misure rieducative su minori irregolari per condotta o per carattere; compiti particolari per la libertà assistita; rapporti del minore internato con la famiglia e altri ambienti di vita e tutti gli altri compiti previsti per i   Centri di servizio sociale per adulti  .
I servizi sociali dovrebbero intervenire in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile (d.p.r. 616/1977). Poiché manca una normativa che tenga conto del recupero sociale del minore deviante nella fase esecutiva del processo penale a carico di minori, si applica, ai sensi dell’art. 79 della l. 354/1975, la normativa generale. Nel processo minorile le funzioni di sorveglianza sono esercitate da:

-   Magistrato di sorveglianza per i minorenni  , ruolo svolto da uno dei giudici ordinari del tribunale per i minorenni o dallo stesso organo del giudizio;
-   Tribunale per i minorenni  .
La competenza di tali organi riguarda coloro che commisero il reato prima del compimento dei 18 anni e cessa al compimento dei 25 anni. La magistratura di sorveglianza per i minori è coadiuvata dal rispettivo Centro di servizio sociale.
Il Codice penale vigente prevede per i minori l’abbattimento della pena di un terzo, l’istituto della liberazione condizionale (art. 176 c.p., se c'è ravvedimento il minore può trascorrere il resto della pena in libertà vigilata), e il "perdono giudiziale" (art. 169 c.p.) oltre ad una misura, detta, "messa in prova" per evitare la sanzione afflittiva. Il d.p.r. 448/1988, dettando la disciplina del processo penale minorile, afferma esplicitamente che tale processo “non deve interrompere i processi educativi in atto” e predispone interventi atti a non interromperlo. In sostanza, pur nel quadro di una normativa complessa e frammentata, prevale l’obiettivo dell’educazione del minore in termini di prevenzione e nella prospettiva di una maggiore difesa sociale.
L’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale ha inciso anche sulla struttura degli istituti per i minorenni. Il processo minorile prevede la specializzazione del giudice minorile, del pubblico ministero, della Sezione di polizia giudiziaria e una tendenziale qualificazione per i difensori d’ufficio.

fonti normative

r.d. 27 novembre 1862, n. 1018 - regolamento delle Case di custodia penali
r.d. 1 febbraio 1891, n. 260 - provvedimento di approvazione del regolamento penitenziario
r.d. 10 novembre 1905, n. 572 - provvedimento di separazione dell'amministrazione dei Riformatori da quella delle carceri
r.d. 14 luglio 1907, n. 606 - regolamento dei riformatori governativi
r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 - provvedimento del Tribunale dei minorenni
circolare 8 febbraio 1951, n. 3935/2405 - provvedimento di trasformazione dei Centri di osservazione dei minori in Uffici di servizio sociale
l. 25 luglio 1956, n. 888 - provvedimento di regolamentazione degli Uffici di servizio sociale
l. 16 luglio 1962, n. 1805 - provvedimento di istituzione di Uffici di servizio sociale in ogni capoluogo del distretto di Carte di appello o di Sezione di corte di appello
profilo istituzionale collegato
Casa di pena (1862-1891) poi Stabilimento di pena (1891-1975) poi Istituto per l’esecuzione della pena (1975)

curatori

creazione
Paola Carucci - 2010
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