raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici / Carceri e misure di prevenzione
Casa di pena (1862-1891)   poi
Stabilimento di pena (1891-1975)   poi
Istituto per l’esecuzione della pena (1975-)
datazione
1862 -
contesto storico istituzionale
Regno d'Italia (1861-1946) poi Repubblica italiana (dal 1946)
notizie storiche
Casa di pena (1861-1891)
 Regolamenti del 1860-1862 
Tra il 1860 e il 1862 vengono approvati cinque regolamenti relativi all’amministrazione carceraria. Nel settembre 1860 viene approvato il regolamento dei Bagni penali; con  r.d. 27 gen. 1861, n. 4681  , viene approvato, nel Regno di Sradegna, il regolamento relativo alle  Carceri giudiziarie  , destinate alla custodia degli imputati e dei condannati a pene di breve detenzione. Il regolamento è immediatamento esecutivo nelle antiche province, in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria. Salvo i Bagni penali che dipendono dal Ministero della marina, l'amministrazione carceraria dipende dal Ministero dell'interno.
Per quanto attiene alle  Case di pena  vengono approvati, nel Regno d'Italia, tre regolamenti nel 1862. Nelle disposizioni preliminari del codice penale sardo, infatti, a seconda della gravità del reato - crimine, delitto e contravvenzione - le pene si distinguono in pene criminali (lavori forzati, reclusione, relegazione, interdizione dai pubblici uffici), pene correzionali (carcere, custodia, confino, esilio, sospensione dai pubblici uffici, multe), pene accessorie (interdizione o sospensione da una carica, o professione o arte, sorveglianza speciale di P.S. e ammonizione). Ai tre tipi di reato corrispondono diverse pene detentive: reclusione e relegazione nelle Case di forza; carcere nelle Case di correzione; custodia nelle Case di custodia e arresti nelle Carceri mandamentali.
Con  r.d. 13 giu. 1862, n. 413  , è approvato il primo regolamento generale per le Case di pena del Regno. Nel testo si rileva anche l’uso dell’espressione “carceri di pena” per i indicare le “case di pena”, le quali comprendono:

-   Case di forza  , per la detenzione di condannati alla reclusione (castelli, forti, ecc.)
-   Case di correzione  , per condannati al carcere
-   Case di custodia  , riservate ai giovani
Nelle case di forza scontano la pena anche le donne condannate ai lavori forzati. Rimangono in vigore, in via transitoria, le disposizioni sugli stabilimenti penali della Toscana. Le case di relegazione vengono regolate con  r.d. 28 ago. 1862, n. 813  . I condannati alle case di relegazione si dividono in due categorie, la prima riguarda i crimini contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, in base a quanto disposto dal Codice penale del 1859, la seconda tutti gli altri. Scontavano la pena in castelli e forti a loro dedicati o in sezione separata di uno stabilimento carcerario. Le case penali di custodia vengono regolate con  r.d. 27 nov. 1862, n. 1018  , che stabilisce che sono destinati alle case d'istruzione e d'industria, citate nell'art. 28 del Codice penale, i condannati alla pena di custodia in base a precisi articoli del Codice penale e del Codice penitenziario; coloro per cui è richiesto dalle Corti e dai tribunali in casi previsti dal Codice penale; gli arrestati per correzione paterna in base a leggi civili.
Nelle case di pena il lavoro è obbligatorio; il prodotto appartiene allo Stato, salvo una parte a favore dei detenuti a titolo di gratificazione. Il direttore di ogni stabilimento deve farvi accedere il prefetto, gli ispettori delle carceri e persone delegate dal Ministero dell’interno; deve inoltre dare seguito alle richieste dell’Autorità giudiziaria. L’organico prevede, oltre al direttore, l’ispettore economico, alcuni contabili, il segretario, il cappellano, uno o più medici chirurghi, il maestro, alcuni applicati, il capo-guardiano e i guardiani. Vi prestano assistenza le Suore di carità o appartenenti ad altre congregazioni.
La  l. 28 gen. 1864, n. 1653  , relativo alla costruzione delle carceri giudiziarie, stabilisce, tra l’altro, che si dovrà provvedere prima a quelle dei capoluoghi in cui hanno sede le corti di appello e di assise, poi a quelle dei circondari giudiziari.
Nel 1866 passano alla dipendenza del Ministero dell'interno anche i Bagni penali.
Stabilimenti di pena (1891-1975)
 Regolamento del 1891 
La  l. 14 lug. 1889, n. 6165  , sulla riforma penitenziaria relativa all’edilizia penitenziaria e ai relativi stanziamenti di bilancio, che abroga la precedente l. 28 gennaio 1864, n. 1653, così articola le istituzioni:

- Carceri giudiziarie: carceri mandamentali, carceri circondariali, carceri succursali
-   Stabilimenti di pena 
- Riformatori governativi.
La  l. 14 lug. 1889, n. 6165  , unitamente al nuovo Codice penale Zanardelli - approvato con  l. 30 giu. 1889, n. 6133  , ed entrato in vigore il 1° gennaio 1990 - costituisce il presupposto per il regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari, approvato con  r.d. 1° feb. 1891, n. 260  . Questo regolamento, che si presenta come un modello sia rispetto alle leggi penali del tempo che ai più progrediti principi relativi alla detenzione, non consente, di fatto, neanche la sperimentazione dei criteri di esecuzione delle pene a causa dello stato di degradazione in cui versavano gli stabilimenti carcerari.
In base al nuovo regolamento gli stabilimenti carcerari risultano così distinti:

Stabilimenti di prigionia preventiva:

- Carceri giudiziarie centrali e succursali
- Carceri giudiziarie mandamentali
  Stabilimenti di pena ordinaria  :

-   Ergastoli 
-   Case di reclusione 
-   Case di detenzione 
-   Case di arresto 
  Stabilimenti di pena speciali  :

-   Case di pena intermedie, agricole e industriali 
-   Case di rigore 
-   Manicomi giudiziari 
-   Case di custodia 
-   Case per i condannati riconosciuti affetti da ubriachezza abituale 
-   Case di lavoro 
-   Case di correzione 
Riformatori:

- Istituti di educazione e di correzione
- Istituti di educazione correzionale
- Istituti di educazione paterna
Gli Stabilimenti di pena ordinari sono destinati ai condannati all’ergastolo, alla reclusione, alla detenzione e all’arresto.
Gli Stabilimenti di pena speciali sono destinati a condannati sulla base di diversi articoli del Codice penale.
Gli stabilimenti carcerari e i riformatori sono divisi in 3 compartimenti e 13 circoli, come da Tabella C del  r.d. 6 luglio 1890, n. 7010  , relativo all’ordinamento degli impiegati dell’amministrazione degli stabilimenti carcerari e riformatori governativi nonché del personale ad essi aggregato.
Gli Stabilimenti di pena e i Riformatori sono affidati a direzioni speciali. Tutte le autorità dirigenti dipendono dalla prefettura. La sorveglianza è affidata a graduati e ad agenti di custodia.
Il regolamento stabilisce quali registri debbono tenersi presso gli istituti. Il comandante o capoguardia delle carceri giudiziarie manda rapporti giornalieri al procuratore del re.
In ogni comune in cui si trovino Case di reclusione, di detenzione o di custodia è istituito un Consiglio di sorveglianza presieduto dal procuratore del re presso il tribunale nel cui circondario si trova lo stabilimento e composto dal presidente della Società di patronato o da persona scelta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e dal direttore dello stabilimento. Il Consiglio formula proposte per il passaggio alle Case di pena intermedie dei condannati alla reclusione che ne siano meritevoli o per la revoca; formula osservazioni sulle domande di concessione di liberazione condizionale; propone la revoca dell’ordinanza con cui un condannato a pena restrittiva della libertà personale era stato ammesso a scontarla in una Casa di custodia.
Con decreto del Ministero dell’interno, su proposta motivata del Consiglio di sorveglianza dello stabilimento in cui è rinchiuso il condannato, viene stabilita l’ammissione a una Casa di pena intermedia, agricola o industriale.
Con decreto del Ministero dell’interno, su deliberazione motivata del Consiglio di disciplina, viene stabilita l’assegnazione alle Case penali di rigore: i condannati alle Case di pena di rigore si distinguono per punizione, per prova, per riabilitazione.
Per i Manicomi giudiziari occorre il rapporto del medico chirurgo, ma il Ministero dell’interno può sentire anche il parere di uno o più alienisti.
Negli Stabilimenti di pena e nelle Carceri giudiziarie possono trovarsi Sezioni destinate ai condannati cui sia riconosciuta ubriachezza abituale.
L’ammissione a Casa di lavoro è decretata dal Ministero dell’interno su ordinanza del procuratore del re presso il tribunale nel cui circondario è stata emessa la condanna.
L’assegnazione di minorenni ai Riformatori governativi o privati o al loro collocamento presso famiglie oneste è decretato dal Ministero dell’interno a seguito di sentenza o di ordinanza dell’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 95 della legge di pubblica sicurezza o dell’art. 18 della legge sulla riforma penitenziaria. Le Società di patronato sono istituite per iniziativa di privati nei comuni, circondari e province del Regno con la missione di interessarsi della sorte dei prigionieri con lo scopo di favorirne la reintegrazione nella società.
Gli Ispettori delle carceri hanno sede presso il Ministero dell’interno.
Alcune riforme del periodo giolittiano riescono soltanto a mitigare le condizioni disumane in cui versano i detenuti: il  r.d. 14 nov. 1903, n. 484  , modifica il regolamento generale carcerario 260/1891, rivedendo, tra l’altro, anche le tipologie dei registri.
Nel 1905 l’amministrazione dei Riformatori viene separata da quella carceraria.
Alla fine della prima guerra mondiale alcune circolari introducono qualche miglioramento al trattamento dei detenuti, sotto l’influenza di teorie che postulano criteri di rieducazione e non solo di punizione e repressione. Con  r.d. 16 mag. 1920, n. 1908  , è sostituita la Parte III, relativa all’amministrazione contabile ed economica del Regolamento generale del 1891. Gran parte delle innovazioni introdotte con provvedimenti di carattere interno, riconducibili alle teorie della scuola positivista, vengono incluse nel  r.d. 19 feb. 1922, n. 393  che apporta modificazioni al regolamento carcerario del 1891, tra cui anche alcune relative alla tenuta dei registri. Pochi mesi dopo, con  r.d. 31 dic. 1922, n. 1718  , la Direzione generale delle carceri e dei riformatori, da cui continuano a dipendere anche i Riformatori, ordinati separatamente dalle carceri, passa alle dipendenze del Ministero di grazia giustizia e culti, poi Ministero di grazia e giustizia.

 Regolamento del 1931 
Il regime fascista interrompe questa linea di tendenza. Nel quadro delle riforme relative al Codice penale (1930), al Codice di procedura penale (1931) e alla legge di pubblica sicurezza (1931) viene approvato il nuovo regolamento degli istituti di prevenzione e pena, con  r.d. 18 giu. 1931, n. 787  (in virtù dell’art. 1 della l. 31 gen. 1926, n. 100, una delle “leggi fascistissime” che conferivano all’esecutivo il potere di emanare norme giuridiche), che riflette il compromesso realizzato nel nuovo Codice penale del 1930 tra la scuola classica e quella positivista. Nella relazione al regolamento, il ministro Alfredo Rocco riferisce che sono state stabilite “norme di vita carceraria che siano bensì idonee ad emendare il condannato, ma non tolgano alla pena il carattere affittivo e intimativo, e viene ribadito in termini non equivoci l’austero carattere della esecuzione penale che, per conciliare le varie finalità che si propone la pena, dev’essere mezzo di repressione, d’espiazione, di prevenzione generale e di emenda”. Al regolamento fa seguito la  l. 9 mag. 1932, n. 527  , relativa alla riforma penitenziaria, che disciplina il lavoro dei detenuti negli Stabilimenti carcerari e negli Stabilimenti per l’applicazione di misure di sicurezza e prevede riforme statutarie per istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle confraternite a favore dei carcerati e delle loro famiglie, nonché dei liberati dal carcere.
In base al Regolamento del 1931 gli stabilimenti carcerari sono così organizzati:

Stabilimenti carcerari di custodia preventiva:

- Carceri giudiziarie centrali e succursali
- Carceri giudiziarie mandamentali
  Stabilimenti carcerari di pena ordinari  :

-   Ergastoli 
-   Case di reclusione 
-   Case di arresto 
  Stabilimenti carcerari di pena speciali  :

-   Stabilimenti per minori di 18 anni 
-   Case di lavoro all’aperto 
-   Stabilimenti di riadattamento sociale 
-   Case di punizione 
-   Case di rigore 
-   Case per minorati fisici o psichici 
-   Sanatori giudiziari 
-   Ergastoli per delinquenti abituali, professionali o di tendenza 
-   Case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o di tendenza 
-   Stabilimenti in colonia o in altro possedimento d’Oltremare 
Agli Stabilimenti di pena ordinari sono assegnati: condannati all’ergastolo, alla reclusione, all’arresto, salvo casi determinati per cui si assegna al carcere giudiziario. Possono essere istituite Sezioni speciali per i condannati alla pena dell’arresto (art. 25 c.p.). Se il condannato ha meno di 18 anni si assegna a stabilimento distinto da quello per adulti o a Sezione distinta in quest’ultimo. Se il condannato ha meno di 25 anni è assegnato a Sezione speciale dello stabilimento per adulti.
Vengono puntualmente indicati i riferimenti normativi per l’assegnazione alle Case di lavoro all’aperto (artt. 22, 23, 142 del c.p. o art. 120 del regolamento penitenziario), agli Stabilimenti per il riadattamento sociale (art. 227 del regolamento), alle Case di punizione (art. 156 del regolamento), alle Case di rigore per condannati all’ergastolo o alla reclusione e siano ostinatamente ribelli all’ordine e alla disciplina, alle Case per minorati fisici e psichici, ai Sanatori giudiziari, agli Ergastoli e alle Case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o di tendenza, agli Stabilimenti in colonia o altro possedimento d’Oltremare.
Le donne sono assegnate a stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini o a Sezione distinta di tali stabilimenti.
Con  l. 9 mag. 1932, n. 527  , vengono approvate disposizioni sulla riforma penitenziaria relative al lavoro dei detenuti, all’edilizia carceraria, alla contabilità e all’assistenza carceraria. Con  l. 29 nov. 1941, n. 1405  , viene modificato il regolamento delle Carceri mandamentali, distinte in due categorie, una come luoghi di custodia con minima disponibilità di posti e l’altra per le carceri istituite nei mandamenti, più sicure e capienti.
Dopo una serie di rivolte nelle carceri, nei primi mesi dopo la liberazione e fino agli inizi del 1946, viene istituita nel 1948 la prima Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri, presieduta dal senatore Giovanni Persico, cui seguono, mediante circolari interne, limitate modifiche migliorative interrotte da una circolare del 24 febbraio 1954. Dal disegno di legge del 1960 presentato dal ministro Gonella dovranno passare ben quindici anni per varare la legge penitenziaria.
Istituto per l'esecuzione della pena (1975-)
 Ordinamento del 1975 e Regolamento del 1976 
Dopo la fine della seconda guerra mondiale vengono istituite varie commissioni per l’elaborazione di un nuovo regolamento, senza che si arrivi all’approvazione di alcun progetto. Nel 1947 il ministro Tupini istituisce una Commissione di studio per la riforma del regolamento Rocco del 1931. I lavori di questa commissione sono proseguiti da una seconda commissione e poi ancora da una terza presieduta dal ministro Gonella. Si giunge così a un disegno di legge, n. 2393 dal titolo “Nuovo ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile”, che decade per la fine della legislatura. Decadono altri due disegni di legge. Un ulteriore disegno di legge presentato da Gonella in data 31 ottobre 1972, n. 2624, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, decade ma viene ripresentato in Senato, ove sono apportate alcune modifiche, e finalmente approvato con  l. 26 lug. 1975, n. 354  , intitolata  Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà  . La legge disciplina nel primo titolo, agli artt. 1-58 quater, il trattamento penitenziario e nel secondo titolo, agli artt. 59-91, l’organizzazione penitenziaria. Delle quattro tabelle allegate, una indica le sedi e le giurisdizioni degli Uffici di sorveglianza. Con  d.p.r. 29 apr. 1976, n. 431  , è stato approvato il regolamento di esecuzione, entrato in vigore nel giugno successivo.
La legge così organizza gli istituti:

Istituti di custodia preventiva:

- Case mandamentali, per la custodia di imputati a disposizione del pretore. Si trovano nei capoluoghi di mandamento che non siano sedi di case circondariali
- Case circondariali, per la custodia di imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Hanno sede nei capoluoghi di circondario.
Entrambe custodiscono fermati o arrestati dalle autorità di pubblica sicurezza o da organi della polizia giudiziaria e detenuti o internati in transito. Può esservi una sola casa mandamentale o circondariale per più mandamenti o circondari.

  Istituti per l’esecuzione della pena  :

-   Case di arresto  , per l’esecuzione della pena di arresto. Sezioni di case di arresto possono trovarsi in case mandamentali o circondariali
-   Case di reclusione  , per l’esecuzione della pena di reclusione. Sezioni di case di reclusione possono trovarsi in case circondariali. I condannati, in determinate circostanze, possono essere rinchiusi in case di custodia preventiva. I condannati alla reclusione possono essere messi in case di arresto.
  Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza  :

-   Colonie agricole 
-   Case di lavoro 
-   Case di cura e custodia 
-   Ospedali psichiatrici e giudiziari 
E’ possibile espiare misure per Casa agricola in Case di lavoro e viceversa, misure per Casa di cura in Ospedali psichiatrici, misure agricole e di lavoro in Case di reclusione.
Vengono anche istituiti i  Centri di osservazione  , come istituti autonomi, o Sezioni di altri istituti, che svolgono funzioni di osservazione sulla personalità dei condannati e degli internati, consulenze e attività di ricerca.
Il regolamento del 1976 definisce all’art. 26 la “cartella personale” di ogni detenuto e regola le misure alternative alla detenzione e alla remissione del debito.

 Modifiche del 1986 (legge Gozzini) e del 1998 (legge Simeone) 
La legge del 1975 e le successive modifiche tengono conto anche delle indicazioni contenute in disposizioni europee, tra cui un documento del Consiglio d’Europa del 1973 che fissa le “regole minime” nel trattamento dei detenuti, aggiornato nel 1987, e la Raccomandazione n. R(92) 16 del Comitato dei ministri intitolata “Regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione”.
Costituisce dunque un fatto nuovo e di grande rilevanza che per la prima volta la materia penitenziaria e dell’organizzazione degli istituti di prevenzione e pena venga regolata con legge. La legge, improntata alla tutela della dignità e alla salvaguardia dei diritti di tutti coloro che vengono privati della libertà personale, si basa su alcuni principi, quali la qualificazione del trattamento in rapporto alle condizioni specifiche del detenuto affinché con l’espiazione si persegua anche il recupero del reo e il suo reinserimento nella vita sociale; la disciplina del lavoro in carcere; la creazione di nuove figure di operatori specializzati come gli educatori e gli assistenti sociali; le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata per riduzione della pena) intese a realizzare una strategia differenziata che tenga conto delle profonde diversità tra i vari tipi di devianze; la giurisdizionalizzazione dell’esecuzione penale, attuata attraverso i nuovi compiti assegnati ai magistrati di sorveglianza e ai tribunali di sorveglianza con riferimento ad alcuni provvedimenti connessi al regime penitenziario e alla relativa possibilità di impugnativa; la parità di condizioni tra detenuti e internati.
La  l. 10 ott. 1986, n. 663  , recante modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, nota come “legge Gozzini”, introduce innovazioni sostanziali che costituiscono un completamento della legge del 1975. Ulteriori modifiche sono state apportate con  l. 27 maggio 1998, n. 165  , nota come “legge Simeone”, mentre la  l. 15 dic. 1990, n. 395  , aveva smilitarizzato il Corpo degli agenti di custodia, ora Polizia penitenziaria, cui venne poi attribuita, con  l. 12 dic. 1992, n. 492  , la competenza in materia di traduzione dei detenuti e degli internati. A seguito di queste disposizioni si è resa necessaria una revisione del regolamento di esecuzione, approvato con  d.p.r. 30 giu. 2000, n. 230  .
La legge Gozzini introduce la differenziazione del regime penitenziario, disciplinando una sorveglianza particolare per alcune categorie di detenuti; i permessi premio; l’ampliamento delle condizioni per l’ammissione alle misure alternative alla detenzione; innovazioni alla disciplina del lavoro intesa come principale strumento del trattamento rieducativi (retribuzione interamente assegnata al detenuto, lavoro all’esterno, facoltà di avvio di attività imprenditoriali all’interno degli istituti penitenziari); ampliamento delle competenze della magistratura di sorveglianza. Alcune disposizioni tese a ridimensionare l’ambito applicativo degli istituti premiali sono intervenute nel 1991 e nel 1992, specie nei confronti di condannati per reati di criminalità organizzata (artt. 41bis e 630 c.p. e Testo unico approvato con d.p.r. 309/1990, in cui si disciplina anche la collaborazione con la giustizia) e per altri reati di elevato allarme sociale (omicidio, rapina, estorsione, detenzione e spaccio di stupefacenti, ecc.). Disposizione a favore di misure alternative, in caso di effettiva collaborazione con gli inquirenti sono apportate dalla legge 269/1993.
La legge Simeone si caratterizza per l’utilizzazione delle misure alternative alla detenzione come mezzo per conseguire finalità di riduzione del ricorso al carcere. Ulteriori disposizioni nell’ambito delle misure alternative sono state apportate dalla  l. 12 lug. 1999, n. 231  .
Negli istituti penitenziari si trovano “detenuti” e “internati”:

- “detenuti” sono tutti coloro che si trovano in carcere sia come imputati, che come condannati. Il trattamento degli imputati – giudicabili, appellanti, ricorrenti – è improntato al principio che essi non vanno considerati colpevoli fino alla condanna definitiva. I condannati hanno ricevuto condanna definitiva e si distinguono in: arrestati (pena dell’arresto da 15 giorni a 3 anni), reclusi (pena della reclusione da 15 giorni a 24 anni), ergastolani (pena dell’ergastolo);
- “internati” sono coloro che vengono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive: Colonia agricola, Casa di lavoro, Casa di cura e custodia, Ospedale psichiatrico giudiziario.
Le misure di sicurezza detentive sono integrative della pena e finalizzate alla prevenzione individuale della delinquenza. Anche se decise nella sentenza di proscioglimento o di condanna o, successivamente, dal giudice di sorveglianza sono misure amministrative e, pertanto, preventive; presuppongono che la persona, essendo socialmente pericolosa, possa compiere altri atti criminosi; non si collega necessariamente a un reato, ma al perdurare della pericolosità e, quindi, è previsto solo un minimo e non un massimo. Oltre alle citate misure di sicurezza detentive, si possono applicare misure di sicurezza non detentive: libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, espulsione dello straniero dallo Stato italiano. Misure di sicurezza patrimoniali sono: cauzione di buona condotta, confisca.
In base alla l. 354/1975, al regolamento 431/1976 e a successive disposizioni che hanno comportato modifiche o integrazioni, gli istituti penitenziari sono così organizzati.

 Istituti penitenziari per adulti  :
Istituti di custodia cautelare:

- Case mandamentali (prima del 1975 Carceri mandamentali), per gli imputati a disposizione del pretore. Con  d.lgs. 28 lug. 1989, n. 273  , vengono soppressi i mandamenti e con  d.lgs. 19 feb. 1998, n. 273  , istitutivo del giudice unico di primo grado, vengono abolite le preture. Le distinzione tra Case mandamentali e Case circondariali viene meno con  l. 1 feb. 1989, n. 30  , mentre la legge 265/1999 ne prevede la soppressione.
- Case circondariali (prima del 1975 Carceri giudiziarie), ove possono essere assegnati i condannati alla pena dell’arresto o della reclusione non superiore a 5 anni; sono previste per gli imputati a disposizione di qualsiasi autorità giudiziaria. La direzione è affidata a un direttore o, se questo manchi, al procuratore della Repubblica.
  Istituti per l’esecuzione delle pene  :

-   Case di arresto  , per i condannati alla pena dell’arresto. Non sono mai state istituite.
-   Case di reclusione  (dette anche Case penali), per i condannati alla pena della reclusione.
Sezioni di case di arresto o di case di reclusione possono essere istituite presso le Case circondariali. Non viene specificato in quale istituto vadano reclusi gli ergastolani che, per prassi vengono assegnati alle Case di reclusione.

  Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive (custodia degli internati)  :

-   Colonie agricole  , ove si svolgono attività lavorative agricole
-   Case di lavoro  , ove si svolgono attività lavorative artigianali o industriali
-   Case di cura e custodia  , ove il trattamento degli internati è diverso e caratterizzato dall’uso di tecniche psichiatriche
-   Ospedali psichiatrici giudiziari  (già Manicomi giudiziari), quando la misura detentiva è applicata a titolo definitivo o provvisorio.
  Istituti penitenziari a carattere particolare  :

-   Istituti per minorati fisici e psichici  , per chi non sia in grado di sopportare il regime disciplinare e lavorativo degli istituti ordinari. Vi è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario
-   Istituti per tossicodipendenti 
-   Istituti per semiliberi 
-   Centri di osservazione  , previsti come istituti autonomi o sezioni di altri istituti hanno il compito di osservare i detenuti al fine di individuare il tipo di trattamento più idoneo ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Eseguono perizie medico-legali; svolgono attività di consulenza e di ricerca scientifica.
  Istituti penitenziari di particolare sicurezza  :

  Pianosa e Asinara  : previsti dal  d.l. 1 set. 1992, n. 369  (convertito in l. 30 ottobre 1992, n. 422) si identificano in concreto con i due istituti segnalati per la custodia di detenuti per associazioni di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, ecc. per i quali possono essere sospese le regole del trattamento previste dalla legge 354/1975 (art. 41bis introdotto dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663, e integrato dal decreto legislativo 306/1992. Questi istituti hanno un precedente negli Istituti di massima sicurezza, organizzati sulla base dell’art. 90 dell’Ordinamento penitenziario del 1975, per fronteggiare il fenomeno delle evasioni: avevano sede all’Asinara, Nuoro, Favignana, Cuneo, Novara, Fossombrone e altre località. Hanno cessato di esistere con l’abrogazione dell’art. 90.
 Istituti per minorenni  :

Centri per la giustizia minorile (CGM):

Subentrano ai precedenti Centri di rieducazione per i minorenni, in base al  d.lgs. 28 lug. 1989, n. 272  , Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  d.p.r. 22 set. 1988, n. 448  , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Hanno competenza regionale e dipendono dal Ministero della giustizia. Hanno funzioni di coordinamento delle attività degli istituti e degli organismi convenzionati o dipendenti, di vigilanza sugli stessi, di programmazione, di coordinamento dell’attività dei servizi da essi dipendenti e di collegamento con gli enti locali. Possono attivare, in collaborazione con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione. Presso di essi sono attivati i:
Servizi dei centri per la giustizia minorile:

- Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM)
- Istituti penali per i minorenni
- Centri di prima accoglienza (CPA)
- Comunità
- Istituti di semilibertà, con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive ed alternative.

fonti normative

r.d. 27 gennaio 1861, n. 4681 - provvedimento di approvazione del regolamento relativo alle Carceri giudiziarie
r.d. 13 giugno 1862, n. 413 - Regolamento generale per le case di pena del Regno
r.d. 28 agosto 1862, n. 813 - provvedimento di regolamentazione delle case di relegazione
r.d. 27 novembre 1862, n. 1018 - provvedimento di regolamentazione delle case di custodia
l. 28 gennaio 1864, n. 1653 - Modo di riduzione e costruzione delle carceri giudiziarie
r.d. 29 novembre 1866, n. 3411 - Passaggio alle dipendenze del Ministero dell'inteno dei bagni penali
l. 30 giugno 1889, n. 6133 - nuovo Codice penale
l. 14 luglio 1889, n. 6165 - provvedimento relativo all’edilizia penitenziaria e ai relativi stanziamenti di bilancio
r.d. 6 luglio 1890, n. 7010 - provvedimento relativo all’Ordinamento degli impiegati dell’amministrazione degli stabilimenti carcerari e riformatori governativi nonché del personale ad essi aggregato
r.d. 1 febbraio 1891, n. 260 - Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari
r.d. 14 novembre 1903, n. 484 - provvedimento di modifica del regolamento generale carcerario
r.d. 16 maggio 1920, n. 1908 - provvedimento relativo all’amministrazione contabile ed economica
r.d. 19 febbraio 1922, n. 393 - Modificazioni al regolamento carcerario del 1891
r.d. 31 dicembre 1922, n. 1718 - provvedimento relativo al passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori alle dipendenze del Ministero di grazia giustizia e culti
r.d. 18 giugno 1931, n. 787 - Regolamento degli istituti di prevenzione e pena
l. 9 maggio 1932, n. 527 - Disposizioni sulla riforma penitenziaria
l. 29 novembre 1941, n. 1405 - provvedimento di modifica del regolamento delle Carceri mandamentali
l. 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà
d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431 - Regolamento di esecuzione
l. 10 ottobre 1986, n. 663 - Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
l. 1 febbraio 1989, n. 30 - provvedimento relativo alla distinzione tra Case mandamentali e Case circondariali
d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 - provvedimento di soppressione dei mandamenti
l. 15 dicembre 1990, n. 395 - provvedimento relativo alla smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia
d.l. 1 settembre 1992, n. 369 - provvedimento relativo a Istituti penitenziari di particolare sicurezza
l. 30 ottobre 1992, n. 422 - provvedimento di conversione in legge del d.l. 1 set. 1992, n. 369
l. 12 dicembre 1992, n. 492 - provvedimento di attribuzione della competenza in materia di traduzione dei detenuti e degli internati alla Polizia penitenziaria
d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 273 - provvedimento di abolizione delle preture
l. 27 maggio 1998, n. 165 - provvedimento di modifica dell'ordinamento finanziario
l. 12 luglio 1999, n. 231 - provvedimento relativo a misure alternative alla detenzione
d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento di esecuzione
profilo istituzionale collegato
Carcere giudiziario (1861-1975) poi Istituto di custodia cautelare (1975)
Riformatorio governativo (1905-1934) poi Riformatorio giudiziario (1934)
soggetto produttore collegato
Bagno penale di Orbetello
Casa circondariale di reclusione di Chieti
Casa circondariale di reclusione di Lucca
Casa circondariale di reclusione di Parma
Casa circondariale di reclusione di Saluzzo
Casa circondariale di reclusione di Terni
Casa di detenzione alle Terme di Diocleziano, Roma
Casa di pena di Brindisi
Casa di pena di Montesarchio
Casa di pena di Piombino
Casa di pena di Portoferraio
Casa di pena di Procida
Casa di pena di Venezia
Casa di pena femminile di villa Altieri, Roma
Casa di pena intermedia di Roma o Colonia penale delle Tre Fontane
Casa di pena per donne di Messina
Colonia penale della Palmaria, Portovenere
Penitenziario di Gavi
Penitenziario di Piombino

curatori

creazione
Paola Carucci - 2010
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