Regolamento del 1891
La
l. 14 lug. 1889, n. 6165 , sulla riforma penitenziaria relativa all’edilizia penitenziaria e ai relativi stanziamenti di bilancio, che abroga la precedente l. 28 gennaio 1864, n. 1653, così articola le istituzioni:
- Carceri giudiziarie: carceri mandamentali, carceri circondariali, carceri succursali
-
Stabilimenti di pena
- Riformatori governativi.
La
l. 14 lug. 1889, n. 6165 , unitamente al nuovo Codice penale Zanardelli - approvato con
l. 30 giu. 1889, n. 6133 , ed entrato in vigore il 1° gennaio 1990 - costituisce il presupposto per il regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari, approvato con
r.d. 1° feb. 1891, n. 260 . Questo regolamento, che si presenta come un modello sia rispetto alle leggi penali del tempo che ai più progrediti principi relativi alla detenzione, non consente, di fatto, neanche la sperimentazione dei criteri di esecuzione delle pene a causa dello stato di degradazione in cui versavano gli stabilimenti carcerari.
In base al nuovo regolamento gli stabilimenti carcerari risultano così distinti:
Stabilimenti di prigionia preventiva:
- Carceri giudiziarie centrali e succursali
- Carceri giudiziarie mandamentali
Stabilimenti di pena ordinaria :
-
Ergastoli
-
Case di reclusione
-
Case di detenzione
-
Case di arresto
Stabilimenti di pena speciali :
-
Case di pena intermedie, agricole e industriali
-
Case di rigore
-
Manicomi giudiziari
-
Case di custodia
-
Case per i condannati riconosciuti affetti da ubriachezza abituale
-
Case di lavoro
-
Case di correzione
Riformatori:
- Istituti di educazione e di correzione
- Istituti di educazione correzionale
- Istituti di educazione paterna
Gli Stabilimenti di pena ordinari sono destinati ai condannati all’ergastolo, alla reclusione, alla detenzione e all’arresto.
Gli Stabilimenti di pena speciali sono destinati a condannati sulla base di diversi articoli del Codice penale.
Gli stabilimenti carcerari e i riformatori sono divisi in 3 compartimenti e 13 circoli, come da Tabella C del
r.d. 6 luglio 1890, n. 7010 , relativo all’ordinamento degli impiegati dell’amministrazione degli stabilimenti carcerari e riformatori governativi nonché del personale ad essi aggregato.
Gli Stabilimenti di pena e i Riformatori sono affidati a direzioni speciali. Tutte le autorità dirigenti dipendono dalla prefettura. La sorveglianza è affidata a graduati e ad agenti di custodia.
Il regolamento stabilisce quali registri debbono tenersi presso gli istituti. Il comandante o capoguardia delle carceri giudiziarie manda rapporti giornalieri al procuratore del re.
In ogni comune in cui si trovino Case di reclusione, di detenzione o di custodia è istituito un Consiglio di sorveglianza presieduto dal procuratore del re presso il tribunale nel cui circondario si trova lo stabilimento e composto dal presidente della Società di patronato o da persona scelta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e dal direttore dello stabilimento. Il Consiglio formula proposte per il passaggio alle Case di pena intermedie dei condannati alla reclusione che ne siano meritevoli o per la revoca; formula osservazioni sulle domande di concessione di liberazione condizionale; propone la revoca dell’ordinanza con cui un condannato a pena restrittiva della libertà personale era stato ammesso a scontarla in una Casa di custodia.
Con decreto del Ministero dell’interno, su proposta motivata del Consiglio di sorveglianza dello stabilimento in cui è rinchiuso il condannato, viene stabilita l’ammissione a una Casa di pena intermedia, agricola o industriale.
Con decreto del Ministero dell’interno, su deliberazione motivata del Consiglio di disciplina, viene stabilita l’assegnazione alle Case penali di rigore: i condannati alle Case di pena di rigore si distinguono per punizione, per prova, per riabilitazione.
Per i Manicomi giudiziari occorre il rapporto del medico chirurgo, ma il Ministero dell’interno può sentire anche il parere di uno o più alienisti.
Negli Stabilimenti di pena e nelle Carceri giudiziarie possono trovarsi Sezioni destinate ai condannati cui sia riconosciuta ubriachezza abituale.
L’ammissione a Casa di lavoro è decretata dal Ministero dell’interno su ordinanza del procuratore del re presso il tribunale nel cui circondario è stata emessa la condanna.
L’assegnazione di minorenni ai Riformatori governativi o privati o al loro collocamento presso famiglie oneste è decretato dal Ministero dell’interno a seguito di sentenza o di ordinanza dell’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 95 della legge di pubblica sicurezza o dell’art. 18 della legge sulla riforma penitenziaria. Le Società di patronato sono istituite per iniziativa di privati nei comuni, circondari e province del Regno con la missione di interessarsi della sorte dei prigionieri con lo scopo di favorirne la reintegrazione nella società.
Gli Ispettori delle carceri hanno sede presso il Ministero dell’interno.
Alcune riforme del periodo giolittiano riescono soltanto a mitigare le condizioni disumane in cui versano i detenuti: il
r.d. 14 nov. 1903, n. 484 , modifica il regolamento generale carcerario 260/1891, rivedendo, tra l’altro, anche le tipologie dei registri.
Nel 1905 l’amministrazione dei Riformatori viene separata da quella carceraria.
Alla fine della prima guerra mondiale alcune circolari introducono qualche miglioramento al trattamento dei detenuti, sotto l’influenza di teorie che postulano criteri di rieducazione e non solo di punizione e repressione. Con
r.d. 16 mag. 1920, n. 1908 , è sostituita la Parte III, relativa all’amministrazione contabile ed economica del Regolamento generale del 1891. Gran parte delle innovazioni introdotte con provvedimenti di carattere interno, riconducibili alle teorie della scuola positivista, vengono incluse nel
r.d. 19 feb. 1922, n. 393 che apporta modificazioni al regolamento carcerario del 1891, tra cui anche alcune relative alla tenuta dei registri. Pochi mesi dopo, con
r.d. 31 dic. 1922, n. 1718 , la Direzione generale delle carceri e dei riformatori, da cui continuano a dipendere anche i Riformatori, ordinati separatamente dalle carceri, passa alle dipendenze del Ministero di grazia giustizia e culti, poi Ministero di grazia e giustizia.
Regolamento del 1931
Il regime fascista interrompe questa linea di tendenza. Nel quadro delle riforme relative al Codice penale (1930), al Codice di procedura penale (1931) e alla legge di pubblica sicurezza (1931) viene approvato il nuovo regolamento degli istituti di prevenzione e pena, con
r.d. 18 giu. 1931, n. 787 (in virtù dell’art. 1 della l. 31 gen. 1926, n. 100, una delle “leggi fascistissime” che conferivano all’esecutivo il potere di emanare norme giuridiche), che riflette il compromesso realizzato nel nuovo Codice penale del 1930 tra la scuola classica e quella positivista. Nella relazione al regolamento, il ministro Alfredo Rocco riferisce che sono state stabilite “norme di vita carceraria che siano bensì idonee ad emendare il condannato, ma non tolgano alla pena il carattere affittivo e intimativo, e viene ribadito in termini non equivoci l’austero carattere della esecuzione penale che, per conciliare le varie finalità che si propone la pena, dev’essere mezzo di repressione, d’espiazione, di prevenzione generale e di emenda”. Al regolamento fa seguito la
l. 9 mag. 1932, n. 527 , relativa alla riforma penitenziaria, che disciplina il lavoro dei detenuti negli Stabilimenti carcerari e negli Stabilimenti per l’applicazione di misure di sicurezza e prevede riforme statutarie per istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e delle confraternite a favore dei carcerati e delle loro famiglie, nonché dei liberati dal carcere.
In base al Regolamento del 1931 gli stabilimenti carcerari sono così organizzati:
Stabilimenti carcerari di custodia preventiva:
- Carceri giudiziarie centrali e succursali
- Carceri giudiziarie mandamentali
Stabilimenti carcerari di pena ordinari :
-
Ergastoli
-
Case di reclusione
-
Case di arresto
Stabilimenti carcerari di pena speciali :
-
Stabilimenti per minori di 18 anni
-
Case di lavoro all’aperto
-
Stabilimenti di riadattamento sociale
-
Case di punizione
-
Case di rigore
-
Case per minorati fisici o psichici
-
Sanatori giudiziari
-
Ergastoli per delinquenti abituali, professionali o di tendenza
-
Case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o di tendenza
-
Stabilimenti in colonia o in altro possedimento d’Oltremare
Agli Stabilimenti di pena ordinari sono assegnati: condannati all’ergastolo, alla reclusione, all’arresto, salvo casi determinati per cui si assegna al carcere giudiziario. Possono essere istituite Sezioni speciali per i condannati alla pena dell’arresto (art. 25 c.p.). Se il condannato ha meno di 18 anni si assegna a stabilimento distinto da quello per adulti o a Sezione distinta in quest’ultimo. Se il condannato ha meno di 25 anni è assegnato a Sezione speciale dello stabilimento per adulti.
Vengono puntualmente indicati i riferimenti normativi per l’assegnazione alle Case di lavoro all’aperto (artt. 22, 23, 142 del c.p. o art. 120 del regolamento penitenziario), agli Stabilimenti per il riadattamento sociale (art. 227 del regolamento), alle Case di punizione (art. 156 del regolamento), alle Case di rigore per condannati all’ergastolo o alla reclusione e siano ostinatamente ribelli all’ordine e alla disciplina, alle Case per minorati fisici e psichici, ai Sanatori giudiziari, agli Ergastoli e alle Case di reclusione per delinquenti abituali, professionali o di tendenza, agli Stabilimenti in colonia o altro possedimento d’Oltremare.
Le donne sono assegnate a stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini o a Sezione distinta di tali stabilimenti.
Con
l. 9 mag. 1932, n. 527 , vengono approvate disposizioni sulla riforma penitenziaria relative al lavoro dei detenuti, all’edilizia carceraria, alla contabilità e all’assistenza carceraria. Con
l. 29 nov. 1941, n. 1405 , viene modificato il regolamento delle Carceri mandamentali, distinte in due categorie, una come luoghi di custodia con minima disponibilità di posti e l’altra per le carceri istituite nei mandamenti, più sicure e capienti.
Dopo una serie di rivolte nelle carceri, nei primi mesi dopo la liberazione e fino agli inizi del 1946, viene istituita nel 1948 la prima Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri, presieduta dal senatore Giovanni Persico, cui seguono, mediante circolari interne, limitate modifiche migliorative interrotte da una circolare del 24 febbraio 1954. Dal disegno di legge del 1960 presentato dal ministro Gonella dovranno passare ben quindici anni per varare la legge penitenziaria.