raccoglitore

soggetto produttore
tipo di ente: NOTAI
Notai della tappa di Torino
sede
Torino
notizie storiche
Nella legislazione sabauda non sussisteva l'obbligo del versamento ad un ufficio pubblico degli atti rogati da notai che avessero cessato l'attività; da qui presumibilmente derivano le dispersioni.
Negli statuti di Amedeo VIII del 1430 (libro III, capo 22), è indicato espressamente l'affidamento degli atti al figlio del defunto, se esercitante l'attività di notaio, in caso contrario al notaio del luogo o di un paese vicino; sul corretto adempimento di tale norma vigilava il castellano. Derogando a questa regola, privilegi locali talora incaricavano della conservazione di tali atti le comunità. Nemmeno l'editto 28 apr. 1610 [ Duboin, t. XXV, vol. XXVII, pp. 41-50] che stabiliva l'insinuazione nelle province di qua da monti, per quanto diretto a sancire un forte intervento dello Stato in materia di pubblicità degli atti pervenne a fissare tale obbligo. Pertanto la funzione di assicurare la pubblicità e la certezza del diritto era rimessa alla insinuazione dell'atto (registrazione della copia integrale dell'atto stesso).
Ancora nel 1770 le regie costituzioni e il regolamento per l'esercizio di notaio e di insinuatore [ Ibid., pp. 362-384] consentivano la custodia degli atti notarili da parte di coloro che ne fossero in possesso quali eredi o successori dei notai defunti, salvo l'onere di redigerne e consegnarne nota all'ufficio di insinuazione; il versamento degli atti rimaneva facoltativo. Qualora gli eredi avessero scelto di rimettere le scritture da loro conservate agli uffici di insinuazione, sarebbe loro spettata la metà dei diritti conseguiti per la produzione delle copie.
Né la prima legislazione ottocentesca innovava in materia [ cfr. " Regio editto col quale si prescrivono nuovi ordinamenti intorno all'esercizio del notariato in data del 23 luglio 1822 ", in Raccolta regi editti, vol. XVIII, pp. 61-76; " Regie lettere patenti colle quali S.M. prescrive alcune variazioni al disposto delle amiche leggi toccanti l'esercizio del Notariato, e l'Insinuazione ad oggetto di porle in giusta relazione co' nuovi ordinamenti emanati su di tal materia in data 26 marzo 1836 ", ibid., vol. XXXVI, pp. 114-117] Con l. 25 lu. 1875, n. 2786, venne posto l'obbligo della consegna delle copie degli atti dei notai defunti agli archivi notarili annessi ai consigli notarili. La conservazione da parte dello Stato di tali atti sarà imposta dalla legge soltanto nel 1913.
La competenza territoriale del notaio era definita, a partire dal 1610, dall'ambito geografico di riferimento della tappa dell'ufficio di insinuazione; rimaneva tuttavia affermata, da editti che si succedettero nel tempo, la possibilità per il notaio di esercitare il suo mandato nella provincia anche al di fuori della propria tappa [ Duboin, t. XXV, vol. XXVII, pp. 125-130]
Eccezione a tale ultima regola fu segnata, per breve periodo, dall'editto 24 mar. 1700 [ Duboin, t. XXV, vol. XXVII, pp. 207-208] che risultò revocato nel luglio 1714 [ Ibid., pp. 215-217] La situazione permase invariata nel corso del XIX secolo
profilo istituzionale
Archivio notarile
complessi archivistici collegati
Atti dei notai della tappa di Torino  (1479-1880: XV voll. 6, XVI voll. 206, XVII voll. 1.904, XVIII voll. 4.892, XIX voll. 8.204) [ARCHIVIO DI STATO DI TORINO]
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