Ufficio che nello Stato sabaudo aveva il compito di curare l’amministrazione dei beni di pertinenza di enti religiosi nel periodo di vacanza dei titolari. I subeconomati dipendevano dall’Economato generale dei benefici vacanti (
vedi
), di cui facevano le veci nel proprio distretto. La circoscrizione del subeconomato coincideva in genere con quella della diocesi, ma talvolta con un distretto minore, che comprendeva uno o più mandamenti. Il subeconomo poteva essere un ecclesiastico o un laico, noto per probità, dottrina e perizia negli affari. La figura del subeconomo era già delineata ampiamente nell’Istruzione regia all’Economo generale 13 settembre 1771 (
Duboin, t. I, vol. 1, pp. 829-833 ) e nell’Istruzione dell’Economo ai subeconomi 17 dic. 1771 (
ivi, pp. 836-849 ) per i subeconomati delle province staccate dal ducato di Milano.
Quelle disposizioni rimasero immutate nel tempo, anche durante la dominazione napoleonica. Ricevettero aggiunte e una nuova sistemazione con le nuove Istruzioni dell’Economo generale ai regi subeconomi 8 giugno 1838, che rimasero invariate fino all’Unità.
Le istruzioni identificano accanto ai subeconomi altre figure: il segretario del subeconomo, che svolgeva funzioni notarili, per la redazione dei documenti fondamentali (verbali di riduzione e presa di possesso, inventari, testimoniali di stato); il sopraintendente, che poteva coadiuvare il subeconomo nei distretti in cui questi aveva la cura di molte terre; e l’economo temporale.
Diverse le fattispecie previste: per i benefici pieni, subeconomo e sopraintendenti dovevano solo vigilare sulla buona conservazione di chiese, fabbriche, fondi coltivi e boschi.
In caso di vacanza per morte del beneficiario, il subeconomo doveva curare la riduzione a mano regia e la presa di possesso del beneficio e sue pertinenze, con la descrizione dei beni e delle scritture; la redazione dell’inventario poteva seguire solo su ordine dell’Economato generale; la presa di possesso si faceva col rogito del segretario; era prevista la ricognizione di fabbriche e beni in contraddittorio degli eredi del beneficiario defunto; per il beneficio vacante era designato un economo temporaneo stipendiato, il quale doveva vigilare sui beni del beneficio, curandone la conservazione e le migliorie, ed esigendo le entrate; le locazioni potevan farsi solo dietro ordine dell’Economato; in caso di contestazioni con gli eredi del beneficiario defunto interveniva l’Economato generale; il subeconomo doveva tenere aggiornato un prospetto dei redditi e pesi di ciascun beneficio. Norme particolari regolavano per il nuovo beneficiario il placet e l’exequatur. Il placet al nuovo investito veniva dato su istanza dell’interessato, il quale doveva presentare i titoli (bolle, brevi, decreti, ecc.) all’Economato generale per l’exequatur. Il placet veniva unito all’istrumento di presa di possesso. Cardinali, arcivescovi, vescovi e prelati dovevano presentare i documenti direttamente al re. L’immissione in possesso veniva curata dal subeconomo (per i benefici di valore inferiore a lire 500 potevano provvedere direttamente i sovraintendenti).
Le istruzioni stabilivano le tariffe da corrispondersi ai subeconomi, ponevano limiti per evitare abusi e prevedevano regole specifiche per i frutti, le scorte, le riparazioni, le locazioni.
Con patenti 4 gennaio 1842, n. 366 venne stabilito che per la stipula di atti e contratti l’Economato godesse dei privilegi ed esenzioni in vigore per le regie Aziende. Con editto 30 ottobre 1847 furono devolute ai tribunali ordinari le controversie dell’Economato.
Con il r. decreto 26.9.1860, n. 4314 il regime dell’Economato e dei subeconomati fu esteso ai territori uniti al regno di Sardegna, con alcune novità: cadeva la distinzione tra benefici maggiori e minori; si stabiliva il principio che i frutti dei benefici vacanti, detratte le spese, venissero applicati a migliorare la condizione di parroci e sacerdoti bisognosi e alle spese di culto e restauro delle chiese povere; l’amministrazione dei benefici vacanti testava affidata agli economi generali, di nomina regia, dipendenti dal ministro di giustizia; anche la nomina dei subeconomi nelle varie diocesi era di competenza del ministro di giustizia. Questi criteri furono ulteriormente precisati dalla legge 16 gennaio 1861, n. 4608, con cui si approvava un regolamento; in esso era previsto che i subeconomi venissero nominati su proposta degli economi dal ministro della giustizia.