raccoglitore

soggetto produttore
tipo di ente: Organi centrali
Collegio, Venezia
contesto storico istituzionale
REPUBBLICA DI VENEZIA (sec. XI-1797)
sede
Venezia
notizie storiche
Sono riuniti sotto il titolo di collegio organi distinti, sorti in epoca diversa e ciascuno con precedenti più antichi, dotati di competenze proprie e capaci di esercitare attività autonome, oltre a quelle svolte collegialmente unendosi a formare organi più complessi. Preceduto dai giudici, il minor consiglio, composto dapprima di due, poi quattro, finalmente, sei consiglieri in rappresentanza dei sestieri della città, dalla fine del sec. XII assisteva e controllava il doge e ne condivideva in particolare ma non esclusivamente il potere giudiziario, allora accentrato nell'unica curia ducis. Prima del 1231 insieme ai tre capi di quarantia, poi detti capi superiori, esso costituì la signoria o dominio, che integrava l'azione del doge in campo politico e amministrativo, quasi formando con lui un organo unico - mentre in ambito giurisdizionale sorgevano le varie curie di palazzo (vedi Curie o Corti di palazzo ) - e con lui presiedeva tutti i consigli; dal 1437 (15 dicembre, maggior consiglio) la signoria era però rappresentata in consiglio dei quaranta dai tre consiglieri da basso o inferiori. Il collegio propriamente detto (consulta) era composto da tre mani (gruppi, commissioni) di savi. I sei savi del consiglio (del consiglio dei pregadi) o savi grandi, resi stabili verso il 1380, avevano competenza su ogni materia dipendente dal senato o ad esso inerente; a turno uno di essi fungeva da savio in settimana con compiti di presidenza e di coordinamento. I cinque savi di Terraferma, resi definitivi verso il 1420, erano competenti sulle materie relative alla città e allo Stato da terra. Dai primi decenni del'500 essi ebbero anche individualmente incarichi specifici: il savio cassier in campo economico-finanziario, con funzioni di controllo, consultive e di amministrazione diretta e con proprio archivio (vedi Savio cassier ); quello di terraferma alla scrittura (scrittura contabile) circa il governo, la disciplina e l'economia delle truppe terrestri, pure con proprio archivio (vedi Savio di terraferma alla scrittura ); quello alle ordinanze riguardo alle milizie locali dei vari territori; quello ai cerimoniali come indica il titolo; da ultimo quello ai da mo', cioè i decreti di immediata attuazione, frequenti soprattutto nell'avanzato Settecento. I cinque savi agli ordini (ordini della navigazione) erano competenti in materia marittima, in particolare riguardo la flotta mercantile armata e disarmata, e in genere sulla navigazione, l'arsenale e lo Stato da mar. Eletti più o meno regolarmente dall'inizio del'300, erano divenuti stabili un secolo dopo ed ebbero definitiva sistemazione con parte del senato 2 ott. 1442. Perdettero però importanza già nel corso del secolo per il progressivo rivolgersi della politica veneziana alla terraferma e in prosieguo si ridussero ad essere gradino iniziale del cursus honorum, palestra per imparare più che per agire. Signoria e collegio riuniti formavano il pien collegio, dove all'occorrenza potevano essere ammessi magistrati competenti sulle materie in discussione, semplicemente per riferire o anche per proporre (metter parte) e votare (metter ballotta). Congiunti o separati, questi organi svolgevano funzioni preconsultive e istruttorie rispetto agli argomenti da trattare in senato ed anche in maggior consiglio, leggevano preliminarmente dispacci, relazioni, suppliche ed altro materiale in arrivo e predisponevano i lavori dell'assemblea, con potere di iniziativa esteso ai singoli membri; funzioni consultive, di rappresentanza, esecutive e di governo; deliberative, in affari di scarso rilievo e in altri per espressa delega del senato, e negli ultimi tempi della repubblica, a seguito dell'arbitrario allargamento dei poteri del collegio, anche in materie importanti non comunicate in precedenza al senato, salva però la ratifica del medesimo (decreti mandantihus sapientibus); funzioni giurisdizionali, ad esempio nei conflitti di competenza tra magistrati e nelle cause circa privilegi ecclesiastici e circa privilegi di comunità suddite, e nelle delegazioni (trasferimenti) di cause dall'uno all'altro magistrato
complessi archivistici collegati
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